CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2025
Cassazione n. 28534/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1042/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19844/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 luglio 1963; avverso la sentenza del 24 febbraio 2025 del Giudice di pace di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che il Giudice di pace di Roma, con sentenza resa il 24 febbraio 2025, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione a lei ascritto in rubrica; - che, avverso tale decisione, l’imputata, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando un unico motivo di censura; - che il ricorso è tardivo, in quanto proposto il 9 maggio 2025, oltre il termine del 26 aprile 2025, individuato ai sensi dell’art. 585 comma 1, lett. b) e comma 1-bis cod. proc. pen., atteso che la motivazione della sentenza (resa il 24 febbraio 2025) è stata tempestivamente depositata l’11 marzo successivo; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28534/2025 Roma, lì, 04/08/2025 - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]