CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28342/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'assise d'appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, AlessandroCimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], concludechiedendo l'accoglimento del ricorso.L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], conclude riportandosiai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18 giugno 2025, la Corte di assise di appello diBari ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale della medesima città del 27/10/2023, che, a seguito di giudizioabbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (non appellante), dei delitti dicui agli artt. 81, primo comma, 110, 575, 577, primo comma, n. 3, 61 n. 5,416 bis.1. cod. pen. (capo 1), e artt. 61 n. 2, 416-bis.1. cod. pen., 2, 4 e 7 l.895 del 1967 (capo 2), e li aveva condannati, concesse al solo [OSCURATO:PERSONA] lecircostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 577,primo comma, n. 3, cod. pen.:- [OSCURATO:PERSONA] alla pena di trent’anni di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA] alla pena di diciotto anni di reclusione;nonché, entrambi, alle pene accessorie di legge; ordinava altresì che gliimputati, a pena espiata, fossero sottoposti alla misura della libertà vigilata perla durata di tre anni.Agli imputati era contestato di avere, in concorso tra loro – e con GiuseppeSimeone – cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attintida più colpi di arma da fuoco esplosi materialmente dal [OSCURATO:PERSONA], alla presenzadi [OSCURATO:PERSONA]; fatti avvenuti il 21 gennaio 2012 in [OSCURATO:PERSONA].In particolare, con concorde valutazione, i Giudici di merito hanno ritenutoprovata la responsabilità degli imputati in ordine ai succitati delitti, valorizzandoinnanzitutto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (e coimputato)[OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo, nell’assumersi la responsabilità del fatto inqualità di mandante, aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA], oltre aprocurare l’arma utilizzata per l’agguato, aveva condotto il veicolo utilizzato peril medesimo, provvedendo poi, unitamente ai coimputati, alla distruzione delmezzo e dell’arma; [OSCURATO:PERSONA], alla presenza dell’[OSCURATO:PERSONA], era stato l’esecutoremateriale del duplice delitto.Il movente è stato individuato nella volontà di [OSCURATO:PERSONA] di assumere ilcontrollo della piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA], attraverso l’eliminazione diPaolantonio e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti di ostacolo all’espansione dei suoi interessi illeciti.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], le sentenze di merito hanno individuatoriscontri al narrato di [OSCURATO:PERSONA] nella confessione stragiudiziale riferita dalcompagno di detenzione [OSCURATO:PERSONA], al quale l’imputato avevaconfidato il proprio ruolo nell’esecuzione del duplice omicidio, manifestandoanche preoccupazione per l’eventuale scelta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA]. È stata,inoltre, valorizzata la dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui questiindicava [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto sceso dall’autovettura e autore dell’azione difuoco.Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hanno disatteso la versione secondo cuiegli si sarebbe trovato casualmente a [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe stato costrettoda [OSCURATO:PERSONA], sotto minaccia armata, a condurre l’autovettura sino al luogodell’agguato. A tal fine sono state richiamate, da un lato, le frequentazionisuccessive tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], desunte anche da captazioni ambientali,ritenute non coerenti con la prospettazione di una partecipazione al contestatoduplice omicidio meramente subita; dall’altro, le risultanze dei filmati dellevideocamere, dai quali emergeva che l’autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] erarimasta per un apprezzabile lasso di tempo in sosta nel piazzale antistante ilpanificio “Magie di Pane”, sino all’arrivo di [OSCURATO:PERSONA] a bordo della propriaautovettura e che, dopo un breve contatto tra i conducenti, entrambi i mezzi sierano mossi nella medesima direzione, verso il luogo dell’agguato. Secondo laconcorde valutazione dei giudici di merito, tale sequenza risultava incompatibilecon la versione difensiva dell’incontro casuale e della successiva costrizionearmata.2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione,con separati atti, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avanzando i motivi di ricorso di seguito riassunti entro i limiti necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], presentato a mezzo del difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA], si articola in due motivi.3.1. Con il primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 192, 125, 546comma 1, cod. proc. pen., 575, 577, primo comma, n. 3, 61 n. 5, 416-bis.1.cod. pen., e artt. 61 n. 2, 416-bis.1 cod. pen. 2, 4 e 7 l. 895 del 1967, e viziodella motivazione con riferimento ai capi 1) e 2) dell’imputazione.Il ricorrente deduce, in via preliminare, vizio di motivazione della sentenzaimpugnata, assumendone l’erroneità in diritto nonché la manifesta illogicità econtraddittorietà con specifico riguardo alla valutazione dell’attendibilità deicollaboratori di giustizia. In tale prospettiva, censura la motivazione, ritenutaapodittica e sorretta da mere congetture, posta a fondamento del giudizio diinattendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Osserva, alriguardo, che dalle dichiarazioni del predetto collaboratore emergeva comel’autore dell’agguato, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], fosse soggetto diverso da MicheleTroccoli, circostanza che [OSCURATO:PERSONA] riferiva di avere appreso direttamente da [OSCURATO:PERSONA].Parimenti il ricorrente censura la motivazione della decisione gravata nellaparte in cui afferma che [OSCURATO:PERSONA] ha sempre riferito la verità, reputando taleassunto apodittico e di natura congetturale, in quanto lo stesso collaboratoredava atto di avere mentito in precedenza sia in ordine alla dinamicadell’omicidio sia in ordine all’identificazione degli autori del fatto.È oggetto di doglianza, inoltre, il giudizio della Corte in ordineall’inattendibilità del propalato del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale,unitamente a [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito del rito di affiliazione riguardante [OSCURATO:PERSONA]. LaCorte d’appello ha ritenuto che i collaboratori, collocati in località protette eriservate, si sarebbero accordati per inventare il predetto rito di affiliazione;secondo la prospettazione difensiva, tuttavia, tale ricostruzione si fonderebbesu mere supposizioni.Analogamente, si rimprovera alla sentenza impugnata di avere ritenutoprive di pregio le dichiarazioni degli ulteriori collaboratori di giustizia PieroMargheriti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, tutti, avevanoindividuato esecutori materiali del delitto de quo diversi da [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente deduce, ancora, il difetto di riscontri alle propalazioni diSimeone, evidenziando che tra tali dichiarazioni e quelle rese dagli altricollaboratori di giustizia sussisterebbe un contrasto insanabile proprio sulnucleo essenziale del narrato, ossia sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] aldelitto, circostanza, peraltro, riconosciuta dalla stessa Corte d’appello. Neconseguirebbe, nella prospettazione difensiva, che le dichiarazioni di Simeonein ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al fatto criminoso risultano prive diqualsiasi riscontro.In termini riassuntivi, si assume che la Corte d’appello abbia ritenuto nonmeritevoli di considerazione tutte le propalazioni che non individuano in MicheleTroccoli uno dei partecipi al delitto de quo.Il ricorrente aggiunge che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non potrebberoritenersi validamente riscontrate, quanto alla colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA],dell’interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., svolto in data 4 novembre2022. Tali dichiarazioni sarebbero, in tesi, prive di valenza probatoria, attesoche [OSCURATO:PERSONA] non fu neppure in grado di riconoscere, in fotografia, [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente censura, inoltre, la spiegazione con cui la Corte d’appello hasuperato il rilievo difensivo relativo al mancato riconoscimento fotografico diTroccoli da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa, infatti, l’argomento valorizzatodalla Corte – fondato sulla qualità dell’immagine esibita e sull’incertezza circa lasua datazione – avrebbe natura meramente congetturale.Il ricorrente censura, poi, il passaggio della sentenza impugnata relativoall’avvistamento, la mattina del 21 gennaio 2012, dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] GT. Ladifesa rileva che il maresciallo Cascardo non era stato in grado di identificare ilconducente del veicolo; nondimeno, la Corte d’appello ha ritenuto che sitrattasse di [OSCURATO:PERSONA] e ha valorizzato tale circostanza come riscontro allachiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, tuttavia, non sitratterebbe di un effettivo riscontro, ma di un argomento meramente ipotetico.3.2. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ede), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 192, 125, 546,comma 1, cod. proc. pen., 575, 577, primo comma, n. 3, 61 n. 5, 416-bis.1.cod. pen., e artt. 61 n. 2, 416-bis.1. cod. pen. 2, 4 e 7 l. 895 del 1967, e viziodella motivazione con specifico riferimento alla valutazione delle dichiarazioni diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata è illogica, contraddittoria e carente sotto il profilomotivazionale, oltre che errata in diritto, in relazione alla valutazione delledichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e, più in generale,alla credibilità e attendibilità del medesimo.[OSCURATO:PERSONA], nel corso degli interrogatori e delle dichiarazioni rese in relazioneal fatto oggetto di giudizio, ha fornito versioni tra loro divergenti e contrastanti.Nel ricorso sono richiamati, mediante stralci, i passaggi delle dichiarazioni resedal collaboratore nei diversi interrogatori e, segnatamente, in data 5 novembre2015, 26 gennaio 2016, 24 febbraio 2016 e 21 luglio 2017, nonché, da ultimo,quelli resi nel corso del giudizio di primo grado, all’udienza del 13 ottobre 2023.Quanto a queste ultime, esse sono state rese nella forma di dichiarazionispontanee nell’ambito di giudizio abbreviato e a seguito della discussione deldifensore di [OSCURATO:PERSONA], avendo [OSCURATO:PERSONA] reso le proprie dichiarazioni dopoavere ascoltato l’arringa difensiva del difensore del predetto imputato.Dal raffronto tra i passaggi degli interrogatori e delle dichiarazionirichiamati nel ricorso (pagg. 17-50) emerge la complessiva inattendibilità deldichiarante. Nei primi interrogatori, [OSCURATO:PERSONA] escludeva il propriocoinvolgimento nel delitto per cui si procede; successivamente, modificavaprogressivamente la versione, anche in ordine alle modalità con cui, dopo ilduplice omicidio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si disfacevano della pistola utilizzata. Con ledichiarazioni rese all’udienza del 13 ottobre 2023, con radicale mutamento diprospettiva, [OSCURATO:PERSONA] affermava invece di essere stato il mandante dell’omicidiodi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur senza sottoporsi ad esame, rendendo dichiarazionispontanee e, per giunta, dopo avere ascoltato la discussione del difensore diMichele [OSCURATO:PERSONA]. Ciò, peraltro, nonostante che, nell’interrogatorio del 21 luglio2017, [OSCURATO:PERSONA] avesse dichiarato di avere scelto di collaborare e di non volerecelare il proprio eventuale coinvolgimento in un omicidio. Le contraddizioni,ritenute inconciliabili, impongono di considerare inattendibile il collaboratore;nondimeno, la Corte d’appello ha giustificato le divergenze ricorrendo aspiegazioni meramente congetturali (quale, ad esempio, una progressiva presadi coscienza in ordine alla scelta di collaborare).La stessa Corte d’appello ha, inoltre, qualificato come marginali eininfluenti, ai fini dell’attendibilità del collaboratore, le contraddizioniconcernenti il disfacimento dell’arma e la dinamica del rientro dopo lacommissione del delitto; in realtà, le contraddizioni investono una pluralità diaspetti tale da risultare sintomatica di insufficiente attendibilità.Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] restano,comunque, prive di qualsiasi riscontro.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], presentato a mezzo del difensore difiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], si articola in sette motivi.4.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606, primo comma lett. e) cod.proc. pen., motivazione apparente in relazione alla credibilità di [OSCURATO:PERSONA].L’imputato, sin dall’interrogatorio reso al G.I.P. il 16/09/2022, ebbe aconfessare la propria presenza sul luogo del duplice omicidio, chiarendo diavere apportato un contributo inconsapevole; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] affermavache, il giorno dell’omicidio, si trovava a [OSCURATO:PERSONA] per incontrare lafidanzata e che, attraversando un piazzale, aveva notato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in auto. A quel punto, [OSCURATO:PERSONA] lo costringeva a salire a bordo e,mostrandogli una pistola occultata sotto la maglietta e minacciandolo di morte,gli intimava di mettersi alla guida dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA], con a bordo [OSCURATO:PERSONA];quest’ultimo, per l’intero tragitto, non proferiva parola. Giunti nei pressi delluogo indicato, [OSCURATO:PERSONA] gli intimava di fermarsi e di attendere in auto. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] udiva colpi di arma da fuoco, quindi attendeva il ritorno di [OSCURATO:PERSONA] esi allontanava dal luogo dell’omicidio. Tale versione dei fatti, secondo quantoriportato nella sentenza di primo grado, era sconfessata solo da quantodichiarato dal [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello ha ritenuto non credibile la ricostruzione resa da Aracisul rilievo che egli avrebbe continuato a frequentare [OSCURATO:PERSONA], come desumibiledal contenuto di alcune captazioni ambientali richiamate in motivazione.Tuttavia, la Corte di assise di appello di Bari ha superato l’asserito “ostacolo”motivazionale facendo leva su fatti collocati in un arco temporale solo di pocosuccessivo al duplice omicidio, e comunque non riconducibili ai fatti oggetto delpresente giudizio, al fine di valutare l’attendibilità della confessione di [OSCURATO:PERSONA].Tali argomentazioni, inoltre, integrerebbero una novità motivazionale,poiché il giudice di primo grado – consapevole della scarsa tenuta giuridica disiffatti rilievi – si era limitato a richiamare le captazioni ambientali unicamentein premessa, allo scopo di delineare i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inassenza, dunque, di riscontri estrinseci, la motivazione adottata dalla Corte diassise di appello viene ritenuta destituita di fondamento e meramenteapparente, non essendo di per sé idonea a confutare la veridicità delledichiarazioni dell’odierno ricorrente.Inoltre, la mot ivazione del la Corte d ’appel lo non è l inearenell’individuazione del movente del delitto. Da un lato, si afferma che l’omicidiosarebbe stato commesso per agevolare il clan Mercante-Diomede, interessatoad ampliare le proprie piazze di spaccio; dall’altro, si sostiene che l’azioneavrebbe risposto a un interesse personalissimo di [OSCURATO:PERSONA], il quale nonavrebbe ricevuto né l’ordine né il benestare degli apicali del medesimo clan percommettere l’omicidio e acquisire la piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA]. Enondimeno, la Corte territoriale attribuisce ad [OSCURATO:PERSONA] un movente riconducibile aun proprio interesse allo spaccio nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], sebbene aglispaccio di sostanze stupefacenti.4.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., motivazione apparente ed illogica in merito alle censure avanzatenei motivi di appello con riferimento alla mancanza di credibilità intrinseca delledichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].Con i motivi di appello erano state evidenziate le plurime contraddizioni,intrinseche ed estrinseche, in cui [OSCURATO:PERSONA] era incorso nel corso degliinterrogatori.In particolare, si richiamava l’intercettazione captata il 17 febbraio 2012, apoche settimane dall’evento omicidiario, nella quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva ai propriinterlocutori di avere ricevuto l’ordine di eliminare fisicamente le due vittime,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tale versione risulta poi radicalmentemutata nelle dichiarazioni rese all’udienza del 13 ottobre 2023, a soliquattordici giorni dalla decisione del procedimento, allorquando [OSCURATO:PERSONA] sidichiarava mandante del duplice omicidio, ruolo sino ad allora sempre negato.[OSCURATO:PERSONA] aveva, altresì, omesso di riferire di avere avuto un violento litigio conNovelli e di avere maturato forti tensioni con [OSCURATO:PERSONA], circostanze emerse ecomprovate nel corso delle indagini.Ancora, la documentazione in atti smentiva la dichiarazione resa daSimeone circa la presenza, la mattina dell’omicidio, di [OSCURATO:PERSONA] insieme a Troccoliper controllare gli spostamenti di [OSCURATO:PERSONA], poiché vi è prova documentaleche, nella medesima mattinata, [OSCURATO:PERSONA] si trovava presso la concessionaria diautomobili “[OSCURATO:PERSONA]” di Modugno.Veniva, infine, eccepita la palese discrasia tra le dichiarazioni rese negliinterrogatori del 24 febbraio 2016 e del 21 luglio 2017 in ordine alla dinamicadell’evento delittuoso, atteso che soltanto nell’interrogatorio del 2017 Simeoneaveva arricchito la propria narrazione di dettagli rilevanti e in precedenza maidichiarati.A fronte di tali puntuali eccezioni difensive – con le quali si rappresentava,da un lato, la mancanza di riscontri estrinseci al narrato del collaboratore e,dall’altro, l’oggettiva contraddittorietà intrinseca delle sue dichiarazioni – laCorte di assise di appello di Bari ometteva di confrontarsi con le doglianze,pretermettendole integralmente.La sentenza, inoltre, è ritenuta intrinsecamente contraddittoria nella partein cui, a pag. 16, afferma che la decisione di commettere il duplice omicidio fuassunta autonomamente da [OSCURATO:PERSONA]: si tratta di un’affermazione che, oltre aporre in discussione l’impianto accusatorio e la sussistenza dell’aggravantecontestata ex art. 416-bis.1. cod. pen., evidenzia una palese illogicità dellamotivazione, poiché la rappresentazione del movente, nei termini indicati dallaCorte, rimane un dato privo di dimostrazione.È, altresì, censurata la motivazione nella parte in cui fa ricorso a datiritenuti meramente congetturali, i quali finirebbero per celare un vuotoprobatorio anche con riferimento agli elementi concernenti gli atti preparatoricompiuti la mattina dell’omicidio.Infine, si censura l’omessa valutazione preliminare della credibilitàsoggettiva di [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso in esame, si prospetta una complessivacarenza degli elementi di riscontro richiamati dalla stessa Corte territoriale, laquale, pur non avendo effettuato un vaglio della credibilità del collaboratore allaluce delle specifiche eccezioni difensive, avrebbe fondato l’argomentazione suelementi non risultanti dagli atti e, comunque, non idonei a dimostrare il pienoe consapevole coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel duplice omicidio.4.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., in relazione all'art 416-bis.1. cod. pen. per avere la sentenza impugnatatotalmente omesso di motivare in ordine all'aggravante contestata.Con il motivo si censura la tecnica redazionale della sentenza impugnata, laquale, a fronte di specifiche deduzioni difensive volte a escludere la sussistenzadell’aggravante contestata ex art. 416-bis.1. cod. pen. – deduzioni fondate, daun lato, sulle stesse dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, sullaparentela dell’imputato con soggetti riconducibili ad altro clan – ha omesso difornire una motivazione autonoma, limitandosi a un rinvio per relationem allasentenza di primo grado, segnatamente alle pagg. 176-181. Tali passaggi,tuttavia, non contengono alcuna risposta ai profili specificamente dedotti inappello.Si evidenzia, inoltre, la contraddittorietà intrinseca della sentenzaimpugnata laddove, alle pagg. 15 e 16, viene riconosciuto che la decisione dicommettere il duplice omicidio fu assunta autonomamente da [OSCURATO:PERSONA], senzaun previo ordine o benestare proveniente dalle figure apicali del clan diappartenenza. Non si comprende, allora, come possa ritenersi configurabilel’aggravante dell’agevolazione mafiosa in favore del clan Mercante-Diomede inassenza non solo della consapevolezza, ma anche del benestare degli apicali delsuddetto sodalizio. Né, per altro verso, appare coerente attribuire taleagevolazione a [OSCURATO:PERSONA], il quale neppure risulta partecipe dell’associazionemafiosa nella articolazione del clan Mercante-Diomede: in tale prospettiva,resta priva di adeguata spiegazione la pretesa idoneità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] agevolare un clan che non avrebbe impartito né l’ordine né il benestare perla commissione del duplice omicidio.4.4. Con il quarto motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., per avere la sentenza impugnata erroneamente applicatol'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. in assenza dei requisiti richiestidalla norma.Nel ribadire il denunciato vuoto motivazionale della sentenza d’appello,vengono ripercorse le argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado inpunto di sussistenza dell’aggravante (pagg. 176-181), evidenziandonel’inconsistenza con riferimento a entrambi i profili richiesti.Da un lato, non risulta indicato alcun elemento idoneo a dimostrare laconsapevolezza dell’odierno ricorrente di arrecare vantaggio a un’associazionedi stampo mafioso, tanto più che la stessa appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al clanDiomede veniva esclusa dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA].Dall’altro, il vuoto probatorio è ritenuto ancor più evidente con riferimentoal c.d. “metodo mafioso”, atteso che la condotta attribuita a [OSCURATO:PERSONA] DamianoAraci si sarebbe limitata al trasporto dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] fino al luogodel duplice omicidio, senza che egli si allontanasse mai dal veicolo.4.5. Con il quinto motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., in relazione all’art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen. per avere lasentenza impugnata totalmente omesso di motivare in ordine all'aggravantepremeditazione.La difesa censura l’omessa motivazione della sentenza d’appello in ordineall’aggravante della premeditazione, deducendo che la Corte territoriale sisarebbe limitata a richiamare la decisione di primo grado, senza confrontarsicon le specifiche doglianze formulate nell’atto di gravame e nei motivi nuovi. Inparticolare, il ricorrente richiama la documentazione prodotta nel giudizio dimerito, dalla quale risulterebbe che, il 21 gennaio 2012, [OSCURATO:PERSONA] si trovavaregolarmente al lavoro: dato ritenuto decisivo dalla difesa per escludere, ocomunque porre in dubbio, la prova della sua previa consapevolezza delproposito omicidiario e, dunque, la possibilità di estendere nei suoi confrontil’aggravante della premeditazione. Secondo il ricorrente, tale profilo sarebbestato ignorato sia dalla sentenza di primo grado sia dalla sentenza d’appello,con conseguente omessa motivazione sul punto.4.6. Con il sesto motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., violazione di legge per erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art.577, primo comma, n. 3, cod. pen., deducendo l’assenza dei requisiti richiestidalla norma.Anche con riferimento all’aggravante della premeditazione, nell’atto digravame si censurava la sentenza di primo grado evidenziando come nonsussistessero gli elementi costitutivi della circostanza, con richiamo ai principiaffermati dalla giurisprudenza in materia. In tale prospettiva, si assumeva che ilG.I.P. avesse erroneamente applicato l’aggravante in assenza dei presuppostinecessari. Si eccepiva, inoltre, che la circostanza aggravante può estendersi alconcorrente che, pur non avendo partecipato all’originaria deliberazionecriminosa, abbia conseguito piena consapevolezza del proposito delittuosoanteriormente al proprio contributo. Orbene, nella vicenda in esame, non vi èprova, né indizio, né riscontro circa la pregressa consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] delproposito criminoso di [OSCURATO:PERSONA].4.7. Con il settimo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., in relazione agli artt. 2, 4 e 7 l. 895 del 1967, l’omessa motivazionein ordine ai reati contestati in materia di armi.Nell ’atto di appello si era dedotta l ’assenza di prova circa laconsapevolezza, in capo ad [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA], il giorno degli omicidi, fossemunito di un’arma da sparo. La Corte d’appello ha, tuttavia, omesso del tutto diprendere posizione sul punto, non richiamando neppure i reati in materia diarmi: nella motivazione non vi è alcun riferimento a tali contestazioni, né alcunrinvio alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado.5. All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondatolimitatamente all’aggravante della premeditazione e va rigettato nel resto.2. Sotto il profilo metodologico, giova brevemente ricordare quantosegue.In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito delgiudice di legittimità non consiste nel sovrapporre la propria valutazione aquella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diversocompito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementia loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi,dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbianoesattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioniche hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre(così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; Sez. 1, n. 42369del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso,Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269217).Esula quindi dai poteri della Corte di cassazione la formulazione di unanuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice dimerito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iterargomentativo seguito da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, omeno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ademettere la decisione.Va, poi, osservato che il controllo in sede di legittimità viene esercitato, invia esclusiva, sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi,impugnato; non sussiste possibilità, in questa sede, di verificare se i risultatidell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alleacquisizioni probatorie, come risultanti dagli atti del processo; sicché, nellaverifica della eventuale fondatezza del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non si sostanzianell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultatidell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, bensì neldovere – radicalmente differente - di stabilire se i giudici di merito: a) abbianoesaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano dato esaurienterisposta alle deduzioni delle parti; c) nell'interpretazione delle prove, abbianoesattamente applicato le regole della logica, nonché le massime di comuneesperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in mododa fornire una giustificazione razionale, circa la scelta di determinateconclusioni a preferenza di altre.Va, ancora, osservato che la denunzia di minime incongruenzeargomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che ilricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non sianoinequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono darluogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio dellamotivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolatidal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ognielemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e ladecisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini dellacompattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n.46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013,Reggio, Rv. 254988 - 01).In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va,peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello perrelationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulatecontro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomentidiversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello,nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge lasentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamenteriferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato ilprimo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, nonspecificamente e criticamente censurate.In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e diappello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organicoed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare dellacongruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbianoesaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primogrado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggilogico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei duegradi di merito costituiscano una sola entità (sez. 2, n. 1309 del 22 novembre1993, dep. 1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250; sez. 3, n. 13926 del 1°dicembre 2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).Sempre in via preliminare, occorre richiamare i principi che governano lavalutazione delle dichiarazioni rese da coimputati o imputati in procedimentoconnesso o collegato, ai sensi dell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Laverifica giudiziale deve articolarsi, secondo il consolidato insegnamento diquesta Corte, nella valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante,dell’attendibilità intrinseca del narrato e, infine, dell’esistenza di elementiesterni di riscontro, fermo restando che tali momenti non integrano unasequenza rigidamente separata, poiché credibilità soggettiva e attendibilitàoggettiva si influenzano reciprocamente e devono essere apprezzate nell’ambitodi una valutazione unitaria del compendio probatorio (Sez. U, n. 1653 del21/10/1992, dep. 22/02/1993, Marino, Rv. 192465; Sez. 4, n. 34413 del8/06/2019, Khess, Rv. 276676 - 01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014,Pagnozzi, Rv. 262348 - 01; Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, n.m. sulpunto; Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151).Quanto ai riscontri, la genericità dell’espressione “altri elementi di prova”utilizzata dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. esprime il principio dellalibertà dei riscontri: essi possono essere costituiti da qualsiasi elementoprobatorio, diretto o indiretto, purché esterno alla dichiarazione da confermaree idoneo, anche sul piano della consequenzialità logica, a corroborarnel’attendibilità. Ne consegue che il riscontro non deve integrare ex se la provaautonoma del fatto, perché, diversamente, verrebbe meno la sua funzioneancillare rispetto alla fonte dichiarativa bisognosa di conferma.3. Tanto premesso – al solo fine di richiamare il perimetro valutativo entroil quale si svolge il giudizio in sede di legittimità – può passarsi all’esame dellespecifiche doglianze.4. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.1. I due motivi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] possono essereesaminati congiuntamente, poiché entrambi investono, da prospettive tra lorostrettamente collegate, il giudizio di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], lavalutazione di inattendibilità o di irrilevanza delle dichiarazioni rese daicollaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchéla sussistenza dei riscontri esterni alla chiamata in correità valorizzata daigiudici di merito.I motivi sono complessivamente infondati e, per più profili, ancheaspecifici.Essi, infatti, ripropongono questioni già devolute al giudice di appello e daquesto esaminate, senza confrontarsi in modo effettivo con la strutturaportante della motivazione impugnata e, soprattutto, con un dato valorizzato daentrambe le conformi decisioni di merito, costituito dalla confessionestragiudiziale resa da [OSCURATO:PERSONA] al compagno di detenzione [OSCURATO:PERSONA].Tale omissione assume rilievo decisivo.La confessione stragiudiziale riferita da [OSCURATO:PERSONA] è stata, infatti,espressamente utilizzata dai giudici di merito quale riscontro esterno allachiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], poiché proveniente da fonte diversa, riferitadirettamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e convergente sul nucleo essenzialedell’accusa. Il ricorso, tuttavia, non sviluppa alcuna specifica critica su talepunto, così lasciando privo di effettiva confutazione uno degli argomenti centraliposti a fondamento dell’affermazione di responsabilità.Già tale profilo sarebbe sufficiente a evidenziare la debolezza complessivadell’impianto censorio, poiché il ricorrente concentra le proprie doglianze sullapretesa inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e sull’asserita mancanza di riscontri, maomette di misurarsi con un elemento che le sentenze di merito hanno ritenutoautonomamente corroborativo della chiamata accusatoria e specificamenteindividualizzante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].4.2. Quanto alla credibilità di [OSCURATO:PERSONA], il giudizio positivo è stato espressoin modo conforme da entrambi i giudici di merito.Specificamente, la Corte territoriale ha evidenziato che le propalazioni diSimeone sulla personale partecipazione al delitto, sia nella fase della ricercadelle vittime, sia nella fase successiva dell’occultamento dell’autovettura AlfaRomeo grigio-verde impiegata dai complici e della distruzione dell’arma, eranostate rese sin dall’inizio, pur senza l’iniziale assunzione del ruolo di mandante, eche il dichiarante aveva costantemente indicato, anche nei successiviinterrogatori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali esecutori materiali del delitto nei rispettiviruoli compendiati nel capo di imputazione.La novità valorizzata dal ricorrente riguarda, dunque, non l’individuazionedi [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore materiale del duplice omicidio, ma l’ammissione, daparte di [OSCURATO:PERSONA], del proprio più grave ruolo di mandante, resa soltantoall’udienza del 13 ottobre 2023, nel giudizio abbreviato, nella forma delledichiarazioni spontanee.La Corte di assise di appello ha fornito sul punto una spiegazione nonmanifestamente illogica, osservando che la ritrosia del dichiarante a confessareil ruolo di mandante si spiegava con il fatto che, al momento dell’agguato,[OSCURATO:PERSONA] era affiliato al clan Mercante e non aveva ricevuto da quest’ultimo nél’ordine né il benestare all’espansione sulla piazza di [OSCURATO:PERSONA], soprattuttomediante l’eliminazione fisica di appartenenti al clan Zonno, quali erano levittime.La sentenza impugnata non si sottrae, inoltre, all’esame delle discrasieevidenziate dalle difese in sede di gravame e riproposte in ricorso, relative allemodalità di disfacimento dell’arma utilizzata per l’agguato e alle modalità diallontanamento dal luogo del delitto. Tali profili sono affrontati alle pagg. 17 e18 della sentenza di appello, ove la Corte li ritiene attinenti ad aspettimarginali, non idonei a intaccare il nucleo sostanziale della vicenda, narrato sindall’inizio in modo coerente.Tale valutazione è coerente con il principio, secondo cui la presenza didiscrasie o smentite non impone automaticamente la caducazione dell’interonarrato, dovendo il giudice verificare se esse investano il nucleo essenzialedella dichiarazione o profili marginali. La valutazione frazionata delledichiarazioni accusatorie è ammissibile quando la parte ritenuta inattendibileriguardi episodi storici autonomi e distinti e non interferisca, sul piano fattuale ologico, con le parti adeguatamente riscontrate; l’interferenza ricorre soloquando tra la porzione non credibile e quella valorizzata esista un rapporto dicausalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica (Sez. 1, n. 34102del 14/07/2015, Barraco, Rv. 264368 - 01; Sez. 5, n. 46471 del 19/10/2015,Rossano, Rv. 265874; Sez. 1, n. 40000 del 10/07/2013, Pompita, Rv. 256917 -01; Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, Arena, Rv. 256097 - 01; Sez. 1, n.16723 del 16/03/2001, Romano, Rv. 218720 - 01). Nella specie, il ricorso hacarattere meramente confutativo, poiché si limita ad affermare che i contrastiindicati travolgerebbero l’intero narrato del collaboratore, senza dimostrarel’illogicità manifesta della valutazione frazionata operata dai giudici di merito.La Corte di merito ha, inoltre, individuato un ulteriore riscontro diparticolare rilievo alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] nelle dichiarazioni resedal coimputato [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui questi ha indicato [OSCURATO:PERSONA] qualeesecutore materiale del duplice delitto. Il ricorrente ne contesta la valenzavalorizzando il mancato riconoscimento fotografico di [OSCURATO:PERSONA]; la censura,tuttavia, non si confronta adeguatamente con l’effettivo contenuto dellasentenza impugnata, la quale dà atto che [OSCURATO:PERSONA] non escluse affattol’identificazione, ma riconobbe l’effigiato, sia pure con formula dubitativa,affermando che «dovrebbe essere il [OSCURATO:PERSONA]».Ne consegue che il dato valorizzato dalla difesa deve essere correttamenteridimensionato: non si è in presenza di un mancato riconoscimento, ma di unriconoscimento non espresso in termini di assoluta certezza. Tale esitazioneperde, tuttavia, significativa rilevanza alla luce della certa pregressaconoscenza personale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché non è manifestamente illogicol’argomento sviluppato dalla Corte di assise di appello, secondo cui l’incertezzamanifestata dinanzi alla fotografia poteva spiegarsi sia in ragione della mancataconoscenza della qualità e dell’epoca dell’ immagine esibita, sia inconsiderazione della distanza temporale di circa dieci anni dai fatti.La conoscenza tra i due, del resto, non è postulata in via meramenteassertiva, ma si ricava anche dalla sentenza di primo grado, la quale, a pag.28, richiama la conversazione intercettata il 5 febbraio 2012 all’internodell’autovettura BMW, nella quale risultavano presenti sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] edalla quale emergevano la disponibilità di armi e la progettazione di rapine.In tale contesto, la Corte territoriale ha razionalmente escluso che lamancata formulazione di un riconoscimento fotografico certo potesse privare diefficacia riscontrante le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], atteso che esse riguardavano unapersona già conosciuta e inserita nel medesimo contesto relazionale ecriminale.Va, poi, esaminata la censura con la quale il ricorrente contesta l’ulteriorepassaggio motivazionale relativo all’avvistamento dell’[OSCURATO:PERSONA] grigio-verdenella mattina del 21 gennaio 2012, deducendo che il militare operante, puravendo visto il veicolo con a bordo [OSCURATO:PERSONA], non fu in grado di identificarecon certezza il soggetto che lo conduceva e che, pertanto, la Corte d’appelloavrebbe valorizzato quale riscontro un dato meramente ipotetico.Anche a voler ritenere tale elemento non particolarmente significativo qualeriscontro autonomo alla chiamata di [OSCURATO:PERSONA], la sua eventuale svalutazionenon incide sulla tenuta complessiva della motivazione, poiché restano fermi iriscontri costituiti dalla confessione stragiudiziale riferita da [OSCURATO:PERSONA] e dalledichiarazioni eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA]. Deve, infatti, ribadirsi che non ogniomissione o incongruenza concernente singoli dati probatori è idonea adeterminare l’annullamento della sentenza, occorrendo che l’elemento dedottosia munito di effettiva decisività, nel senso che, ove valutato diversamente,risulti capace di disarticolare la complessiva tenuta logica dell’apparatoargomentativo; diversamente, l’esame va compiuto nel quadro del complessivocompendio probatorio, entro il quale deve essere verificata la reale incidenzadel dato contestato sulla compattezza della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv.254988 - 01). Nel caso di specie, il ricorso non dimostra che il venir meno o ilridimensionamento del dato riferito dal maresciallo Cascardo sia idoneo atravolgere il quadro probatorio complessivo, fondato su elementi di benmaggiore pregnanza dimostrativa e autonomamente convergenti sulla posizionedi [OSCURATO:PERSONA].4.3. Venendo ora all’analisi delle censure mosse dal ricorrente in merito algiudizio di inattendibilità – formulato dalla Corte territoriale – delledichiarazioni rese dai collaboratori indicati dalla difesa, deve rilevarsi come,anche sotto tale profilo, il motivo di ricorso si appalesi infondato: la Corte diassise di appello ha analizzato le singole fonti e ha spiegato le ragioni per cuiesse non erano idonee a incrinare la ricostruzione fondata sulle dichiarazioni diSimeone.Quanto all’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe riferito che asparare era stato un soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA], la motivazione della Corteterritoriale non è apparente. La Corte ha, infatti, spiegato che si trattava di unanotizia indiretta, rimasta priva di riscontri e, soprattutto, contraddetta dalledichiarazioni direttamente rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] qualeautore materiale dell’azione di fuoco. In questa prospettiva, è statacoerentemente esclusa la valenza decisiva di un dato dichiarativo isolato e nonconfermato dalla fonte primaria. La Corte ha, inoltre, evidenziato che ilracconto di [OSCURATO:PERSONA] si poneva in netto contrasto anche con quanto riferito, inordine alla dinamica omicidiaria, dai testi oculari [OSCURATO:PERSONA] e VitaCoscia.Parimenti, quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul rito di affiliazioneriguardante [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise di appello ha sviluppato una motivazionearticolata, pur discostandosi dal giudizio espresso in primo grado, e ha ritenutoinattendibile tale segmento dichiarativo. Il ricorso contesta l’approdo valutativo,ma non individua profili di manifesta illogicità nella motivazione resa alle pagg.da 8 a 11 della sentenza di appello, limitandosi a contrapporre una diversalettura del materiale probatorio.La Corte ha, poi, esaminato anche le dichiarazioni dei collaboratoriMargheriti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sostanzialmentecongetturali quelle di [OSCURATO:PERSONA], generiche quelle di [OSCURATO:PERSONA], inutilizzabili quelledi [OSCURATO:PERSONA] e irrilevanti quelle di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tale specificavalutazione, il ricorso è aspecifico, perché non analizza le singole ragioni offertedalla Corte per confutarle, ma ripropone la generica doglianza secondo cui nonsarebbero state adeguatamente considerate le dichiarazioni rese dai predetticollaboratori.Ne consegue che le doglianze difensive non evidenziano un’omessavalutazione di elementi decisivi, ma mirano a una rivalutazione complessiva delmateriale dichiarativo, non consentita in sede di legittimità. La motivazioneimpugnata, letta congiuntamente alla sentenza di primo grado, dà conto dellaragione per cui le dichiarazioni alternative non sono state ritenute idonee ascalfire il nucleo accusatorio, mentre il ricorso non si confronta con gliargomenti decisivi rappresentati dalla doppia conforme sul giudizio di credibilitàdi [OSCURATO:PERSONA], dalla confessione stragiudiziale resa a [OSCURATO:PERSONA] e dalla chiamataproveniente da [OSCURATO:PERSONA].La valutazione così compiuta è conforme al principio della libertà deiriscontri e ai criteri elaborati in tema di reciproca conferma tra chiamate. Lefonti valorizzate dai giudici di merito non sono state assunte in modo circolare omeramente adesivo, ma sono state vagliate autonomamente e ritenuteconvergenti sul fatto materiale, specifiche rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] egeneticamente indipendenti, secondo i parametri indicati da Sez. U, n. 20804del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01, Sez. U, n. 45276 del30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090 - 01, e Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019,Vaccaro, Rv. 277134 - 01.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere rigettato, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.5. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondatolimitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione, nei termini diseguito precisati; nel resto, esso deve essere rigettato.5.1. Il primo motivo, con il quale si deduce l’apparenza della motivazione inordine alla ritenuta inattendibilità della versione dei fatti resa dall’imputato, èmanifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, ripropone la medesimaricostruzione già sottoposta ai giudici di merito, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbeammesso la propria presenza sul luogo del duplice omicidio, ma avrebbe agitoin modo inconsapevole e sotto costrizione. La censura, tuttavia, non siconfronta con le plurime ragioni, specifiche e tutt’altro che apparenti, in basealle quali tale versione è stata ritenuta non credibile.In particolare, [OSCURATO:PERSONA], sin dall’interrogatorio reso dinanzi al G.I.P. il 16settembre 2022, ha sostenuto che, il giorno dei fatti, si trovava a GrumoAppula per incontrare la fidanzata e che, attraversando un piazzale, avevacasualmente notato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in auto; a quel punto, [OSCURATO:PERSONA] loavrebbe costretto a salire a bordo, mostrandogli una pistola occultata sotto lamaglietta e minacciandolo di morte, imponendogli di mettersi alla guidadell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] con a bordo [OSCURATO:PERSONA], rimasto silente per l’intero tragitto.Giunti nei pressi del luogo indicato, [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe intimato di fermarsi e diquindi, avrebbe atteso il ritorno di [OSCURATO:PERSONA] e si sarebbe allontanato.Secondo il ricorrente, questa ricostruzione non sarebbe stata efficacementeconfutata dai giudici di merito, poiché troverebbe smentita soltanto nelledichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].La censura non coglie nel segno. La Corte territoriale ha ritenuto noncredibile tale ricostruzione con motivazione non manifestamente illogica,valorizzando innanzitutto l’assoluta genericità della ragione addotta agiustificazione della presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel luogo in cui si colloca l’avvio della faseesecutiva. Della fidanzata che l’imputato avrebbe dovuto incontrare, e che nellaprospettazione difensiva costituisce il motivo per cui egli si sarebbe trovato nelluogo giusto al momento giusto, non è stato indicato alcun elementoidentificativo né risulta acquisito alcun riscontro. Si tratta di un dato che laCorte ha legittimamente valorizzato, poiché sarebbe stato interesse dell’[OSCURATO:PERSONA],sin dalla fase delle indagini, attivarsi affinché tale persona fosse individuata esentita a sommarie informazioni.In secondo luogo, la sentenza impugnata ha richiamato le costantifrequentazioni successive tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], documentate anche dacaptazioni ambientali, nonché i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], già emersi dal compendioprobatorio esaminato. Anche tale dato è stato correttamente utilizzato noncome argomento autonomo di responsabilità, ma quale indice della radicaleimplausibilità della prospettazione difensiva: non è, infatti, logicamentecoerente con la rappresentazione di una partecipazione meramente subita,determinata da minaccia armata e mortale, la prosecuzione di rapporti efrequentazioni con il soggetto che avrebbe imposto quella condotta.Assume, inoltre, rilievo decisivo il dato documentale tratto dai filmati dellevideocamere, già valorizzato dal primo giudice a pag. 173 della sentenza diprimo grado, ove si legge testualmente: «I filmati estrapolati dallevideocamere, in uno con la relazione di servizio del maresciallo Giannini,alla cui guida, quindi, si trovava per certo l’[OSCURATO:PERSONA], è rimasta in sosta nel piazzaleparcheggio antistante il panificio Magie di Pane in attesa del [OSCURATO:PERSONA],che infatti giungeva alle 15:16 a bordo della propria BMW e che, dopo un brevescambio di battute tra gli autisti dei mezzi, entrambe le macchine si eranomosse in direzione del luogo dell’agguato». Le immagini, dunque, smentisconola versione dell’[OSCURATO:PERSONA], poiché documentano una sequenza incompatibile tantocon la casualità dell’incontro quanto con l’improvvisa costrizione prospettatadall’imputato.La Corte di merito ha, inoltre, valorizzato l’intrinseca inverosimiglianza dellaprospettazione difensiva, osservando che, a fronte di un duplice omicidioorganizzato, per il quale era stato predisposto il veicolo da utilizzarenell’agguato, sottratto già una settimana prima, l’individuazione del conducentedell’autovettura destinata ad accompagnare l’esecutore materiale non potevaessere rimessa alla pura casualità di un incontro fortuito avvenutonell’immediatezza dell’azione omicidiaria. Si tratta di un argomento nonmanifestamente illogico, che rafforza la conclusione cui sono pervenuti i giudicidi merito, secondo cui la presenza di [OSCURATO:PERSONA] non fu occasionale né il suocontributo inconsapevole.Né la tenuta della motivazione è scalfita dalla censura relativa al moventedell’azione. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il movente è statoindividuato in modo chiaro nella volontà di [OSCURATO:PERSONA] di garantirsi l’incontrastatocontrollo della piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA],come dallo stesso dichiarato all’udienza del 13 ottobre 2023, abbia decisol’eliminazione dei due spacciatori del clan Zonno senza avvertire né ottenere ilbeneplacito dei capi del sodalizio di appartenenza non incide sull’esistenza delmovente, che resta coerentemente ancorato all’interesse del medesimoSimeone all’espansione criminale su quel territorio.Correttamente, pertanto, la Corte di assise di appello ha ritenutopienamente attendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] anche con riferimento allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], una volta riscontrata la radicale implausibilità della versionealternativa resa dall’imputato e la sua smentita attraverso dati esterni,documentali e relazionali, convergenti nel dimostrare la consapevolezza delcontributo prestato alla fase esecutiva del duplice omicidio.5.2. Il secondo motivo, con il quale si censura il giudizio di attendibilità diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], è infondato.Sul punto possono richiamarsi le considerazioni già svolte con riferimentoall’analogo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Le conformi decisioni di merito hanno distinto, con motivazione non illogica,il nucleo stabile del narrato di [OSCURATO:PERSONA] – concernente l’individuazione diTroccoli quale autore materiale dell’azione di fuoco e di [OSCURATO:PERSONA] quale conducenteconsapevole dell’autovettura utilizzata per l’agguato – dalle progressiveprecisazioni rese dal collaboratore in ordine al proprio ruolo personale nelladeliberazione omicidiaria.Quanto alla deduzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA], nella mattina del fatto, si sarebbetrovato presso la concessionaria “[OSCURATO:PERSONA]” di Modugno, la Corte d’appello hadato conto della questione, osservando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva riferito di averevisto personalmente entrambi i complici svolgere l’attività di ricerca opedinamento delle vittime, ma di avere appreso tale circostanzaindirettamente. La motivazione ha, quindi, ritenuto che l’eventuale mancatocoinvolgimento mattutino di [OSCURATO:PERSONA] in quella specifica fase non incidesse sulpieno e consapevole contributo attribuitogli nella fase esecutiva del dupliceomicidio.La censura, anche sotto tale profilo, non evidenzia un vizio di manifestaillogicità, ma mira a sostituire alla lettura dei giudici di merito una diversavalutazione del compendio probatorio, facendo leva su un dato che la sentenzaimpugnata ha esaminato e reputato non decisivo rispetto al ruoloconcretamente attribuito al ricorrente.5.3. Il terzo e il quarto motivo, che investono, rispettivamente, l’apparenzadella motivazione e l’erronea applicazione della circostanza aggravante di cuiall’art. 416-bis.1. cod. pen., possono essere esaminati congiuntamente, inragione della loro stretta connessione, e sono inammissibili.Giova premettere che l’art. 416-bis.1. cod. pen. contempla due distintedeclinazioni dell’aggravante: l’una fondata sull’avvalimento delle condizionipreviste dall’art. 416-bis cod. pen.; l’altra sulla finalità di agevolare l’attivitàdelle associazioni previste dallo stesso articolo.La prima circostanza ricorre quando le modalità esecutive della condottasiano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forzaintimidatrice tipica dell’agire mafioso, quand’anche quest’ultima non siadirettamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale auna più agevole e sicura consumazione del reato (Sez. 1, n. 38770 del22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 - 01); essa ha natura oggettiva, sicché èvalutabile a carico di tutti i concorrenti (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023,Bisogni, Rv. 285018 - 02).La seconda aggravante, invece, ha natura soggettiva, inerendo ai motivi adelinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da talescopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe(Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01).Nel caso in esame, l’aggravante in parola è stata specificamente contestatasotto entrambi i profili, e cioè sia quale finalità di agevolazione del clanmafioso, sia quale ricorso al metodo mafioso.La sentenza di primo grado ha motivato su entrambi gli aspetti. Inparticolare, quanto al metodo mafioso, il primo Giudice, alle pagg. 180-181, haevidenziato che «È superfluo rimarcare che le modalità dell’agguato, in pienogiorno, a volto scoperto, nella piazza centrale di [OSCURATO:PERSONA], con esplosionedi plurimi colpi di arma da fuoco e alla presenza di testimoni non soltanto ingrado di riconoscerli ma che, verosimilmente, ben li conoscevano (cfr. quanto siè osservato a proposito dell’atteggiamento omertoso di [OSCURATO:PERSONA] e MicheleMuscatelli), nella evidente convinzione di poter confidare sul silenzio dellevittime e dei testimoni in ragione del loro notorio calibro criminale e agendosecondo logica di gruppo (gli imputati di fatto si presentavano inaspettatamentesul luogo e davanti alla vittima designata, dopo aver compiuto un lungomonitoraggio dei suoi movimenti, per colpirla più volte alle spalle e sopprimerel’altro soggetto ivi presente che aveva tentato una mera reazione verbale),integra l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. anche sotto il profilo delmetodo».La Corte d’appello si è limitata a richiamare le pagg. 176-181 dellasentenza di primo grado (pag. 26 della sentenza d’appello). Tale rinvio perrelationem, nella specie consentito dalla presenza di una doppia conforme,permette la lettura unitaria delle due decisioni di merito.Occorre, allora, verificare su quale piano si collochino le censure difensive.Il ricorso, nel denunciare l’apparenza della motivazione e l’erronea applicazionedell’aggravante, deduce che la Corte d’appello si sarebbe limitata a un rinvioalla sentenza di primo grado, che la decisione omicidiaria sarebbe stata assuntada [OSCURATO:PERSONA] senza previo ordine o benestare degli apicali del clan Mercante-Diomede, che [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe partecipe di quel sodalizio e che difetterebberoelementi idonei a dimostrare la sua consapevolezza di arrecare vantaggio aun’associazione mafiosa.Le doglianze riproducono, nella medesima prospettiva, il contenuto delcorrispondente motivo di appello e dei motivi nuovi, nei quali la difesa avevainsistito sulla mancanza di prova della finalità agevolatrice, sulla estraneità diAraci al clan indicato come beneficiario e sulla pretesa incompatibilitàdell’aggravante con l’iniziativa autonoma di [OSCURATO:PERSONA].Tali argomenti attengono al profilo soggettivo dell’agevolazione mafiosa ealla conoscenza, da parte del concorrente, della finalità perseguita dalcompartecipe; essi non investono, invece, il diverso profilo del metodo mafioso,fondato sulle modalità oggettive dell’azione: l’agguato in pieno giorno, a voltoscoperto, nella piazza centrale di [OSCURATO:PERSONA], con esplosione di plurimi colpid’arma da fuoco, alla presenza di testimoni e secondo una logica di gruppoidonea a evocare la forza intimidatrice propria dell’agire mafioso.Il dato è decisivo. Il metodo mafioso, come si è detto, ha natura oggettiva,deriva dalle concrete modalità di realizzazione dell’azione criminosa, opera neiconfronti di tutti i concorrenti e prescinde dalle qualità soggettive del singolopartecipe. Le censure incentrate sulla estraneità di [OSCURATO:PERSONA] a contesti associativi esulla mancata prova della sua consapevolezza di agevolare il clan non incidono,dunque, sull’autonomo accertamento dell’avvalimento del metodo mafioso.Da ciò discende la carenza di interesse all’impugnazione. L’interesserichiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve infatti tradursi nellapossibilità di conseguire, mediante l’accoglimento della censura, un risultatopratico favorevole e concreto. Tale risultato non è configurabile quandol’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sia stata contestata e ritenutanella duplice forma del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa, ma ilricorrente indirizzi le proprie doglianze esclusivamente contro una delle duedeclinazioni, lasciando ferma l’altra, autonomamente idonea a sorreggerel’aumento di pena.Nel caso di specie, l’eventuale accoglimento delle doglianze relative allafinalità agevolatrice non potrebbe determinare alcuna utilità per il ricorrente,poiché resterebbe comunque intatto l’accertamento del metodo mafioso,fondato su elementi oggettivi specificamente valorizzati dalla sentenza di primogrado e richiamati dalla Corte territoriale. Né il ricorso, né i motivi di appello,né i motivi nuovi hanno sviluppato una critica effettiva a tale autonomosegmento della motivazione, essendosi la difesa limitata a contestarel’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio e la sua consapevolezza della finalitàagevolatrice perseguita da [OSCURATO:PERSONA]. La censura relativa al metodo mafiosoresta, dunque, generica, poiché non si confronta con la natura oggettiva dellacircostanza, né con le specifiche modalità dell’agguato valorizzate dai giudici dimerito quali indici dell’avvalimento della forza intimidatrice mafiosa.Va aggiunto che, proprio in ragione della natura oggettiva dell’aggravante,il ruolo concretamente svolto da [OSCURATO:PERSONA] non può essere isolato artificialmentedalla complessiva azione concorsuale. La condotta a lui attribuita – consistitanel porsi alla guida dell’autovettura utilizzata per accompagnare l’esecutoremateriale sul luogo dell’agguato, nell’attenderne il ritorno e nel concorrere allasuccessiva fase di allontanamento – si inserisce, infatti, nel medesimo contestoesecutivo unitario, caratterizzato dalle modalità intimidatorie già descritte daigiudici di merito. Ne deriva che la deduzione difensiva, secondo cui Aracisarebbe rimasto all’interno del veicolo e non avrebbe direttamente esploso icolpi, non è idonea a escludere l’operatività del metodo mafioso, che vaapprezzato con riguardo alle modalità complessive dell’azione delittuosa e nonalla frazionata materialità del contributo del singolo concorrente.Ne consegue, dunque, la carenza di interesse del ricorrente a coltivare unacensura che, anche ove accolta con riferimento al solo profilo dell’agevolazionemafiosa, non sarebbe idonea a determinare alcun risultato pratico favorevole,restando ferma l’autonoma configurabilità dell’aggravante sotto il profilo delmetodo mafioso. In questa prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha giàaffermato, sia pure con riferimento alle impugnazioni avverso misure cautelaripersonali, che, ove sia contestata l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 13maggio 1991, oggi art. 416-bis.1. cod. pen., nella duplice accezione del metodoe dell’agevolazione mafiosa, non sussiste l’interesse dell’indagato a ricorrereper cassazione ove contesti una sola delle declinazioni della circostanza, nonderivando dall’eventuale accoglimento del ricorso alcuna concreta utilità (Sez.6, n. 550 del 31/10/2018, dep. 2019, Faraci, Rv. 274936).5.4. Sono invece fondati, nei termini di seguito indicati, il quinto e il sestomotivo, relativi alla circostanza aggravante della premeditazione.Il vizio denunciato dal ricorrente sussiste.La Corte di assise di appello, dopo avere correttamente riportato, a pag. 5della sentenza impugnata, il contenuto del motivo di appello e dei motivi nuovi,nei quali era stata specificamente censurata anche la ritenuta sussistenza dellapremeditazione, ha, poi, omesso del tutto di esaminare il punto.Non si è, dunque, in presenza di una motivazione sintetica, né di unamotivazione implicita, né di un rinvio per relationem alla decisione di primogrado: manca, piuttosto, qualsiasi passaggio argomentativo dal quale possadesumersi che la Corte territoriale abbia preso in esame la doglianza devolutacon l’atto di gravame e con i motivi nuovi. La sentenza d’appello, sul punto, nonrichiama neppure le pagine della decisione di primo grado dedicate allacircostanza aggravante, sicché non è possibile procedere ad alcuna letturaintegrata delle due motivazioni.L’omissione assume rilievo decisivo, poiché la difesa aveva posto unaquestione specifica, relativa alla possibilità di estendere ad [OSCURATO:PERSONA] la circostanzaaggravante della premeditazione, prospettando l’assenza di elementi idonei adimostrare che egli avesse acquisito, prima della prestazione del propriocontributo, consapevolezza del proposito omicidiario già maturato e vi avesseaderito. A fronte di tale devoluzione, la Corte territoriale era tenuta a fornireuna risposta espressa, non potendo limitarsi, come avvenuto, al silenzioassoluto sul punto.La sentenza deve, pertanto, essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla circostanza aggravante di cui all’art. 577, primo comma, n.3, cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bari,affinché proceda a nuovo giudizio sul punto e colmi il rilevato vuotomotivazionale.5.5. Il settimo motivo, relativo ai reati in materia di armi, è infondato.L’esame del corrispondente motivo di appello evidenzia che la censuramossa avverso la sentenza di primo grado era strettamente correlata allosviluppo argomentativo del primo motivo di gravame. In altri termini, secondola prospettazione difensiva, l’accoglimento della ricostruzione alternativa resada [OSCURATO:PERSONA] – il quale aveva sostenuto di avere partecipato inconsapevolmenteall’agguato, perché costretto da [OSCURATO:PERSONA] sotto minaccia armata – avrebbedovuto condurre, quale conseguenza logica, anche all’assoluzione dai reati inmateria di armi, aventi ad oggetto la detenzione e il porto delle armi da fuocoutilizzate per il duplice omicidio.A fronte di tale costruzione difensiva, deve ritenersi che la Corte di assise diappello abbia implicitamente, ma inequivocamente, disatteso anche ladoglianza relativa ai reati in materia di armi, nel momento in cui ha escluso lacredibilità della versione resa da [OSCURATO:PERSONA] e ha ritenuto provato che egli avesseaccompagnato consapevolmente [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dell’agguato, attendendoneil ritorno dopo l’esplosione dei colpi e concorrendo poi nelle successive fasi diallontanamento e di eliminazione delle tracce del delitto.Nessuna omissione motivazionale è, dunque, ravvisabile sul punto. Va,infatti, ribadito che, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza per ilsolo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quandoquesta risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata; èsufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fattiincompatibile con la prospettazione difensiva, conducendo alla sua reiezione inmodo implicito, ma senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n.1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643).Una volta esclusa, con motivazione non manifestamente illogica, laversione della partecipazione inconsapevole e coartata, la consapevolezza diAraci in ordine alla presenza e all’impiego dell’arma da fuoco non costituisce undato autonomo da dimostrare separatamente, ma si ricava dal ruoloconcretamente svolto nella fase esecutiva dell’agguato. [OSCURATO:PERSONA], infatti, secondo laricostruzione accolta dai giudici di merito, condusse l’autovettura utilizzata peraccompagnare [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dell’azione, attese il rientro dell’esecutoremateriale dopo l’esplosione dei colpi e partecipò alle successive fasi diallontanamento e di eliminazione delle tracce del delitto. In tale contesto, l’usodell’arma da fuoco non rappresentava un evento eccentrico o imprevedibile, macostituiva il mezzo necessario e funzionale alla realizzazione del programmaomicidiario cui il ricorrente aveva consapevolmente prestato il propriocontributo.Il settimo motivo deve, pertanto, essere rigettato.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnatadeve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente allacircostanza aggravante della premeditazione, con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bari. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] essere rigettato nel resto. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essereintegralmente rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] all'aggravante della premeditazione, con rinvio per nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bari.Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] checondanna al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]