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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 03749/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di lesioni aggravate; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravante contestata, è manifestamente infondato: a ben vedere le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); nel caso in esame, alla pag. 1 della sentenza impugnata, la Corte territoriale rende conto in modo logico e congruo della circostanza che la prevalenza è da escludersi perché, a fronte della reciprocità dell'aggressione, che giustificava il riconoscimento dell'attenuante, la prevalenza andava negata in quanto l'imputato si mostrava capace a delinquere tanto da passare dai pugni all'uso della bottiglia per colpire l'avversario; la motivazione è congrua e il motivo è pertanto inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delIe spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di lesioni aggravate; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravante contestata, è manifestamente infondato: a ben vedere le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); nel caso in esame, alla pag. 1 della sentenza impugnata, la Corte territoriale rende conto in modo logico e congruo della circostanza che la prevalenza è da escludersi perché, a fronte della reciprocità dell'aggressione, che giustificava il riconoscimento dell'attenuante, la prevalenza andava negata in quanto l'imputato si mostrava capace a delinquere tanto da passare dai pugni all'uso della bottiglia per colpire l'avversario; la motivazione è congrua e il motivo è pertanto inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delIe spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 03749/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris