CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 48066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n NN lette/saatite le conclusioni del PG jVnRY-1 n,n \\,),\ r) c 1/4_\`\r(Ns.> x•k Tzsk,yàUk\tS+ Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di ricettazione commesso in Pomigliano d'Arco il 15 novembre 1988, il reato di associazione di tipo mafioso di cui alla sentenza del 31 gennaio 2003 della Corte di appello di Salerno, i reati di illegale detenzione e porto di armi giudicati con sentenza della Corte di appello di Salerno del 20 giugno 2006 e i delitti di omicidio e connessi delitti di armi di cui alla sentenza del 6 dicembre 2004 della Corte di assise di appello di Napoli. La Corte di appello ha osservato che non è sufficiente, per il riconoscimento del vincolo della continuazione, il riferimento alla contiguità cronologica o all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto nel caso in esame sono indici sintomatici non di attuazione di un progetto unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e consistente consumazione di illeciti. Ha quindi rilevato che il delitto di ricettazione fu commesso in epoca assai remota, specificamente il 15 novembre 1988, e certo di molto anteriore alla costituzione del sodalizio criminoso, avvenuta nel 1994. Si trattò del resto di un fatto del tutto estemporaneo, come è comprovato dall'assenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991. Ha poi escluso il vincolo della continuazione tra il fatto associativo e l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], fatto di sangue che non maturò e non fu consumato all'interno del contesto associativo del quale era promotore/organizzatore l'imputato. Quell'omicidio rispose piuttosto ad un desiderio di vendetta da parte di [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca sentimentalmente legata alla vittima [OSCURATO:PERSONA], che non tollerava quella relazione amorosa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha dato motivazione apparente al diniego della continuazione e non ha tenuto conto del ruolo ricoperto dal ricorrente nella consorteria camorristica per il quale era stato condannato. Dall'adesione al gruppo associativo è derivato il coinvolgimento nell'omicidio. Infatti, quel che è accaduto nelle vicende in esame è che [OSCURATO:PERSONA], partecipe dell'associazione camorristica, ebbe a chiedere a [OSCURATO:PERSONA], partecipe dell'organizzazione, di commettere l'omicidio e non è dato sapere se gli comunicò anche il movente. È meramente assertivo il ragionamento della Corte di appello nella parte in cui ha definito l'omicidio fatto estemporaneo.Avrebbe dovuto piuttosto spiegare le ragioni per le quali non è possibile ipotizzare la unicità del disegno criminoso con specifico riferimento al fatto associativo e all'omicidio. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. La Corte di appello ha rilevato l'assenza di elementi specifici e concreti da cui trarre l'esistenza di un unitario disegno criminoso ed ha correttamente affermato l'insufficienza del richiamo a taluno degli indici sintomatici, quali la contiguità temporale tra i fatti o l'identità o analogia dei titoli di reato. Ha infatti rilevato che dagli stessi, in assenza di concreti dati di fatto, può trarsi la conclusione opposta, di una abitualità criminosa e di stili di vita criminale connotata da sistematica consumazione di illeciti per scelte di volta in volta contingenti. Su questa premessa ha argomentato in modo logico e compiuto spiegando come non possa ipotizzarsi il vincolo di continuazione tra il delitto di ricettazione commesso in epoca remota e molto prima della costituzione dell'associazione a cui aderì il ricorrente; e come parimenti non sia configurabile il medesimo disegno criminoso tra il fatto associativo e l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], e ciò sulla base della lettura delle sentenze di condanna. L'omicidio, infatti, non fu attuazione del programma criminoso dell'associazione ma rispose al desiderio di vendetta, per un movente di gelosia, del mandante che coinvolse, come esecutore materiale, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso, di contro, ha argomentato reiterando la tesi della riconducibilità di tutti i fatti ad un unico e originario progetto criminoso ma con rilievi privi della necessaria specificità, perché non raffrontati con le deduzioni contenute nella ordinanza impugnata. Non ha opposto alla logica e congrua motivazione offerta dalla Corte di appello elementi capaci di infirmarne la tenuta logica o di evidenziare in essa significative carenze. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass