CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha parzialmente riformato la sentenza del 7 giugno 2018 del Tribunale di Lagonegro che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 453 cod. pen. e di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, condannandolo alla pena di giustizia; in particolare, ha riqualificato il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha aumentato la perla; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di quattro motivi; - che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto volti a sollevare censure di merito; - che il terzo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile, in quanto volto ad invocare una rivalutazione del merito quanto alla gravità del reato in materia di stupefacenti; - che il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e che, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha motivato facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos