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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 41328/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 24 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Nuoro in data 8 novembre 2021 aveva respinto la richiesta di permesso premio.

L'ordinanza, premesso che l'istante era in corso di espiazione della pena di anni ventidue di reclusione, con fine pena, allo stato, fissata alla data del 21 febbraio 2024, ha rilevato che, dalle informazioni della direzione distrettuale antimafia di Napoli, era stato segnalato che l'istante rivestiva tuttora un ruolo apicale nel clan camorristico di riferimento, dal quale non aveva mai manifestato dissociazione; inoltre, il detenuto aveva ricevuto, in carcere, contributi economici non compatibili con la capacità reddituale del nucleo familiare; infine, non risultava che il detenuto avesse avviato una effettiva presa di distanza dalla passata esperienza criminale.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla pericolosità dell'istante.

L'accertamento in ordine alla sussistenza, nell'attualità, del clan camorristico di riferimento non tiene conto delle iniziative giudiziarie che ne avevano decretato il definitivo esaurimento, risultando gli affiliati divenuti collaboratori di giustizia ovvero detenuti.

Il detenuto aveva mantenuto costanti contatti con i familiari, senza che fosse mai emerso la strumentalità dei colloqui in funzione del mantenimento di contatti con i sodali di un tempo.

Il contributo economico mensile di cui il ricorrente aveva goduto è congruo rispetto alle capacità economiche dell'ampio nucleo familiare.

La relazione di sintesi dell'equipe interna si era espressa in termini favorevoli sia sul profilo di personalità del ricorrente sia in ordine all'adeguatezza rieducativa dell'esperienza premiale.

Le condizioni economiche del detenuto non hanno consentito una effettiva presa in carico della prospettiva di riparazione del danno cagionato dai reati.

L'ammissione ai permessi consentirebbe anche l'avvio dei rapporti con i nipoti dell'istante.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto.

L'istituto dei permessi premio costituisce elemento del trattamento penitenziario e quindi va riconosciuto previa valutazione dell'andamento complessivo del percorso riabilitativo e, dunque, se risulta, in relazione ai progressi compiuti e alle prospettive, idoneo a contribuire al conseguimento dell'obiettivo rieducativo.

L'ordinanza impugnata ha compiuto una valutazione negativa, di cui ha dato conto, con motivazione in questa sede non censurabile, evidenziando la non risalenza della condotta associativa, che non era stata se guita da una manifestazione di dissociazione, e l'assenza dell'assunzione da parte del detenuto, di una effettiva prospettiva di riparazione del danno ca gionato dai reati, mentre percepiva un contributo economico mensile non esi guo e, all'apparenza, incongruo rispetto alle limitate capacità economiche dell'intero nucleo familiare.

Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 24 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Nuoro in data 8 novembre 2021 aveva respinto la richiesta di permesso premio. L'ordinanza, premesso che l'istante era in corso di espiazione della pena di anni ventidue di reclusione, con fine pena, allo stato, fissata alla data del 21 febbraio 2024, ha rilevato che, dalle informazioni della direzione distrettuale antimafia di Napoli, era stato segnalato che l'istante rivestiva tuttora un ruolo apicale nel clan camorristico di riferimento, dal quale non aveva mai manifestato dissociazione; inoltre, il detenuto aveva ricevuto, in carcere, contributi economici non compatibili con la capacità reddituale del nucleo familiare; infine, non risultava che il detenuto avesse avviato una effettiva presa di distanza dalla passata esperienza criminale. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla pericolosità dell'istante. L'accertamento in ordine alla sussistenza, nell'attualità, del clan camorristico di riferimento non tiene conto delle iniziative giudiziarie che ne avevano decretato il definitivo esaurimento, risultando gli affiliati divenuti collaboratori di giustizia ovvero detenuti. Il detenuto aveva mantenuto costanti contatti con i familiari, senza che fosse mai emerso la strumentalità dei colloqui in funzione del mantenimento di contatti con i sodali di un tempo. Il contributo economico mensile di cui il ricorrente aveva goduto è congruo rispetto alle capacità economiche dell'ampio nucleo familiare. La relazione di sintesi dell'equipe interna si era espressa in termini favorevoli sia sul profilo di personalità del ricorrente sia in ordine all'adeguatezza rieducativa dell'esperienza premiale. Le condizioni economiche del detenuto non hanno consentito una effettiva presa in carico della prospettiva di riparazione del danno cagionato dai reati. L'ammissione ai permessi consentirebbe anche l'avvio dei rapporti con i nipoti dell'istante. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. L'istituto dei permessi premio costituisce elemento del trattamento penitenziario e quindi va riconosciuto previa valutazione dell'andamento complessivo del percorso riabilitativo e, dunque, se risulta, in relazione ai progressi compiuti e alle prospettive, idoneo a contribuire al conseguimento dell'obiettivo rieducativo. L'ordinanza impugnata ha compiuto una valutazione negativa, di cui ha dato conto, con motivazione in questa sede non censurabile, evidenziando la non risalenza della condotta associativa, che non era stata se guita da una manifestazione di dissociazione, e l'assenza dell'assunzione da parte del detenuto, di una effettiva prospettiva di riparazione del danno ca gionato dai reati, mentre percepiva un contributo economico mensile non esi guo e, all'apparenza, incongruo rispetto alle limitate capacità economiche dell'intero nucleo familiare. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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