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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08266/2023

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ORDINANZA sH ricorso poposto da Cagg;neii Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] a'.v.,:ersc la sentenza dei 17 settemore 2321 emessa dana Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; es.7iminati i motivi dei r oorzo e la memorie trasmessa Calie difesa; dato avviso ane parti; udita la reiazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rftenuto che i! motivo dedotto nei ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e logici argomenti giuridici dal giudice di merito avuto riguardo al ritenuto giudizio di responsabilità, doglianze peraltro essenzialmente legate ad una circostanza in diverso luogo d esecuzione degli arresti domiciliari rispetto a quello ac.cerzato ,n giuntzio e valorizzato dai giudici dei merito) mai comprovata nei corso dei processo ed anzi puntualmente smentita con argomentazioni immuni censure sia dal Tribunale c.h.= dalla Corte del merito e che !a difesa, peraltro, intende dimostrare in questa sede con una allegazione tardiva che, oltre ad esee non decisiva, è ali'evdeny_.a inammissibile perché veicolata per ia prima volta con i presente ricorso e non tramite il gravame di merito sollecitatando <;u: punto la rinnovazione istruttoria; :Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trema in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dehigo il 18 novembre 2022 il Consigliere estensore I! Pr siden SenPidetto [OSCURATO:PERSONA] erano ) \ DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sH ricorso poposto da Cagg;neii Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] a'.v.,:ersc la sentenza dei 17 settemore 2321 emessa dana Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; es.7iminati i motivi dei r oorzo e la memorie trasmessa Calie difesa; dato avviso ane parti; udita la reiazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rftenuto che i! motivo dedotto nei ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e logici argomenti giuridici dal giudice di merito avuto riguardo al ritenuto giudizio di responsabilità, doglianze peraltro essenzialmente legate ad una circostanza in diverso luogo d esecuzione degli arresti domiciliari rispetto a quello ac.cerzato ,n giuntzio e valorizzato dai giudici dei merito) mai comprovata nei corso dei processo ed anzi puntualmente smentita con argomentazioni immuni censure sia dal Tribunale c.h.= dalla Corte del merito e che !a difesa, peraltro, intende dimostrare in questa sede con una allegazione tardiva che, oltre ad esee non decisiva, è ali'evdeny_.a inammissibile perché veicolata per ia prima volta con i presente ricorso e non tramite il gravame di merito sollecitatando <;u: punto la rinnovazione istruttoria; :Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trema in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dehigo il 18 novembre 2022 il Consigliere estensore I! Pr siden SenPidetto [OSCURATO:PERSONA] erano ) \ DEPOSI
Sentenza Cassazione n. 08266/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris