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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 05380/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di tentato furto aggravato e per due fatti di evasione.

2. Il 18.5.2022 ha proposto ricorso per cassazione l'imputata deducendo violazione di legge quanto alla determinazione della pena.

La Corte, determinata la pena in mesi quattordici di reclusione, avrebbe condannato la ricorrente, per effetto della diminuzione derivante dalla scelta del rito abbreviato, alla pena finale di mesi dieci di reclusione, con una riduzione della sanzione inferiore a quella di un terzo prevista dalla legge.

La Corte, si aggiunge, avrebbe dovuto infliggere la pena di nove mesi e giorni dieci di reclusione.

3. Il 10.6.2022 è stato presentata una "integrazione" del ricorso con cui si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità per il reato di evasione; l'imputata, al momento in cui il fatto fu commesso, sarebbe stata TEE515h. in stato di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e, quindi, si sarebbe dovuto accertare che l'allontanamento si fosse . protratto per più di dodici ore.

Detto accertamento non sarebbe stato compiuto. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' inammissibile l'integrazione del ricorso proposta il 10.6.2022, perché, da una parte, tardiva, dall'altra, del tutto scissa rispetto al motivo oggetto del ricorso principale.

I motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'irnpugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343).

2. È invece fondato il motivo oggetto del ricorso.

Il Tribunale, determinata la pena base in un anno di reclusione e operato l'aumento di pena di un mese di reclusione per ciascuno dei due ulteriori reati, ha individuato in quella di un anno e due mesi di reclusione la pena finale rispetto alla quale operare la riduzione di un terzo per effetto della scelta di celebrare il giudizio nelle forme del rito abbreviato.

E tuttavia, la pena di un anno e due mesi di reclusione è stata ridotta a quella di mesi dieci di reclusione, cioè in misura inferiore al terzo previsto dalla legge.

Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento alla pena inflitta che deve essere determinata in quella di mesi nove e dieci giorni di reclusione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla pena che ridetermina in nove mesi e dieci giorni di reclusione.

Dichiara inammissibile il ricorso depositato il 10 giugno 2022.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di tentato furto aggravato e per due fatti di evasione. 2. Il 18.5.2022 ha proposto ricorso per cassazione l'imputata deducendo violazione di legge quanto alla determinazione della pena. La Corte, determinata la pena in mesi quattordici di reclusione, avrebbe condannato la ricorrente, per effetto della diminuzione derivante dalla scelta del rito abbreviato, alla pena finale di mesi dieci di reclusione, con una riduzione della sanzione inferiore a quella di un terzo prevista dalla legge. La Corte, si aggiunge, avrebbe dovuto infliggere la pena di nove mesi e giorni dieci di reclusione. 3. Il 10.6.2022 è stato presentata una "integrazione" del ricorso con cui si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità per il reato di evasione; l'imputata, al momento in cui il fatto fu commesso, sarebbe stata TEE515h. in stato di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e, quindi, si sarebbe dovuto accertare che l'allontanamento si fosse . protratto per più di dodici ore. Detto accertamento non sarebbe stato compiuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' inammissibile l'integrazione del ricorso proposta il 10.6.2022, perché, da una parte, tardiva, dall'altra, del tutto scissa rispetto al motivo oggetto del ricorso principale. I motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'irnpugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343). 2. È invece fondato il motivo oggetto del ricorso. Il Tribunale, determinata la pena base in un anno di reclusione e operato l'aumento di pena di un mese di reclusione per ciascuno dei due ulteriori reati, ha individuato in quella di un anno e due mesi di reclusione la pena finale rispetto alla quale operare la riduzione di un terzo per effetto della scelta di celebrare il giudizio nelle forme del rito abbreviato. E tuttavia, la pena di un anno e due mesi di reclusione è stata ridotta a quella di mesi dieci di reclusione, cioè in misura inferiore al terzo previsto dalla legge. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento alla pena inflitta che deve essere determinata in quella di mesi nove e dieci giorni di reclusione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla pena che ridetermina in nove mesi e dieci giorni di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso depositato il 10 giugno 2022. Così deciso in Roma,
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