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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 03865/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto ascritto all'imputato, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello dove la difesa aveva insistito, piuttosto, sull'assenza di prova del concorso materiale del ricorrente; la Corte di appello, in ogni caso, ha motivato anche sulla consapevole partecipazione del Sauchella alla frode assicurativa fondando la propria diagnosi su argomentazioni rispetto alle quali il ricorso è del tutto silente e assolutamente generico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto ascritto all'imputato, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello dove la difesa aveva insistito, piuttosto, sull'assenza di prova del concorso materiale del ricorrente; la Corte di appello, in ogni caso, ha motivato anche sulla consapevole partecipazione del Sauchella alla frode assicurativa fondando la propria diagnosi su argomentazioni rispetto alle quali il ricorso è del tutto silente e assolutamente generico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03865/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris