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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 48889/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di detenzione dal 30 gennaio 2018 al 4 novembre 2022 ex art. 35-ter Ord. pen.

Considerato che il ricorso è stato proposto, a mezzo del difensore avv.

D. Speciale, avverso ordinanza del Magistrato di sorveglianza in materia disciplinata dall'art. 35-ter Ord. pen., in quanto relativa alla richiesta di indennizzo avanzata dal predetto [OSCURATO:PERSONA] per la violazione di suoi diritti fondamentali nel corso della detenzione.

Ritenuto che tale provvedimento è reclamabile dall'interessato ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. innanzi il Tribunale di sorveglianza competente; Rilevato, pertanto, che l'impugnazione deve essere qualificata come reclamo con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l'ulteriore corso.

Considerato, infatti, che i commi 4 e 5 dell'art. 35-bis contengono la regolamentazione del regime d'impugnazione avverso la decisione del magistrato di sorveglianza - ove non adottata de plano, come nel caso di specie - che è contestabile dall'interessato mediante reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento, mentre la decisione del predetto tribunale è ricorribile per cassazione, entro il termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza, per il solo vizio di violazione di legge (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Rv. 268119, in motivazione).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo.

Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di detenzione dal 30 gennaio 2018 al 4 novembre 2022 ex art. 35-ter Ord. pen. Considerato che il ricorso è stato proposto, a mezzo del difensore avv. D. Speciale, avverso ordinanza del Magistrato di sorveglianza in materia disciplinata dall'art. 35-ter Ord. pen., in quanto relativa alla richiesta di indennizzo avanzata dal predetto [OSCURATO:PERSONA] per la violazione di suoi diritti fondamentali nel corso della detenzione. Ritenuto che tale provvedimento è reclamabile dall'interessato ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. innanzi il Tribunale di sorveglianza competente; Rilevato, pertanto, che l'impugnazione deve essere qualificata come reclamo con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l'ulteriore corso. Considerato, infatti, che i commi 4 e 5 dell'art. 35-bis contengono la regolamentazione del regime d'impugnazione avverso la decisione del magistrato di sorveglianza - ove non adottata de plano, come nel caso di specie - che è contestabile dall'interessato mediante reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento, mentre la decisione del predetto tribunale è ricorribile per cassazione, entro il termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza, per il solo vizio di violazione di legge (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Rv. 268119, in motivazione). P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 48889/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris