CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31568/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma ha respinto l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria con quella domiciliare. A e All'indagato era stata applicata la misura cautelare il 16 novembre 2021 per i reati di cui agli artt. 110, 81 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi 9), 10), 11) e 16) della imputazione provvisoria. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione. La motivazione del Tribunale è apparente e non tiene conto delle questioni sollevate dalla difesa con l'istanza de libertate e con l'appello (che si trascrivono integralmente) ed in particolare la rilevanza della distanza temporale dai fatti - e non dall'inizio della misura come erroneamente ritenuto dal Tribunale - che rendeva proporzionalmente più affievolite le esigenze di cautela e imponeva un più rigoroso obbligo motivazione sulla attualità e scelta della misura custodiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il Tribunale ha ritenuto che non costituissero elementi nuovi idonei ad una rivisitazione del quadro cautelare né l'attività lavorativa prestata prima dell'arresto né quella che il ricorrente si era dimostrato in grado di riprendere, posto per quest'ultima la circostanza che anche la attività di volontariato era stata svolta dal ricorrente in coincidenza con il periodo in cui era stato coinvolto nei fatti oggetto di presidio cautelare. Né poteva essere rilevante, secondo il Tribunale, il solo tempo trascorso dall'inizio della misura - circa cinque mesi - rispetto alle ragioni - non contestate dal ricorrente - che avevano portato all'adozione della misura. Il ricorrente fa valere in questa sede l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel valutare l'argomento "nuovo" del tempo trascorso dai fatti. Ebbene, è principio più volte affermato, che il tempo trascorso dalla commissione del reato senza ulteriori manifestazioni sintomatiche della pericolosità dell'indagato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999). Pertanto, la questione sollevata in questa sede è manifestamente infondata. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 1 07/2022.