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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 48874/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia resa il 9 marzo 2017 dal Tribunale di Rimini che, all'esito di rito abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto (perpetrato in concorso con altri), aggravato perché commesso con violenza sulle cose nonché su cose esposte alla pubblica fede, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali In particolare, l'imputato è stato ritenuto responsabile di aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi, al fine di trarne profitto, dei beni contenuti all'interno di un furgone parcheggiato sulla pubblica via, non essendosi consumato il delitto per il sopraggiungere della polizia giudiziaria (che ha rilevato tra l'altro segni di effrazione sul veicolo).

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante contemplata dalla norma sostanziale appena citata.

Ad avviso della difesa, erroneamente e con motivazione illogica e contraddittoria sarebbe stato disatteso il gravame, con il quale si era prospettato il difetto dei presupposti per riconoscere la circostanza in discorso, in quanto la presenza dei beni oggetto di impossessamento all'interno del furgone della persona offesa non era dovuta necessità o consuetudine: segnatamente, la Corte territoriale avrebbe attribuito rilevanza al fatto che le medesime res non fossero comodamente trasportabili, dato insufficiente per pervenire alla statuizione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato e perché difetta di specificità, nei termini che si espongono.

1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che in tema di furto, la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625, n. 7, terza ipotesi, cod. pen., è correlata alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, ossia alla particolare posizione in cui versano le cose non sottoposte a custodia diretta, le quali trovano la loro tutela nel sentimento collettivo di rispetto della proprietà altrui, nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato e, per ciò stesso, sono esposte ad un maggiore pericolo; in altri termini, la pubblica fede si sostanzia nel senso di onestà verso la proprietà altrui a cui si affida colui che deve lasciare una cosa incustodita anche solo temporaneamente, per necessità, consuetudine o destinazione, e ciò a prescindere dalla natura pubblica o privata del luogo ove essa si trovi (tanto che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere: Sez. 4, n. 17121 del 04/02/2020, Anghel, Rv. 279243 - 02; Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Giuliano, Rv. 233978 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01, che - richiamando pure Sez. 5, n. 39631 del 23/9/2010, Giusti, Rv. 248656 e Sez. 5, n. 11921 del 19/12/2019, dep. 2020, Gallo, n.m. - ha evidenziato che la ratio della norma è tutelare l'affidamento del presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà, ostacolandone quella facilità di raggiungimento che consegue dall'esposizione alla pubblica fede).

Per quel che qui più direttamente rileva, si è condivisibilmente affermato che, «in tema di furto, sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, nel caso di chiusura a chiave delle serrature delle portiere dell'auto parcheggiata sulla pubblica via, in quanto detto accorgimento non costituisce un grave ostacolo all'azione furtiva; tale circostanza ricorre non solo in relazione all'azione furtiva avente per oggetto l'auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili» (Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Maccio, Rv. 263891 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 30358 del 21/06/2016, Ahuman, Rv. 267466 - 01).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha ravvisato i presupposti dell'aggravante in parola poiché l'azione dell'imputato era volta ad impossessarsi dei beni presenti sul veicolo che ne costituivano dotazione o di quelli che si trovavano al suo interno e non erano comodamente trasportabili, ritenendo la sussistenza del delitto tentato circostanziato in contestazione (cfr. Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528 - 01; Sez. 5, n. 11397/2020 - dep. 2021, Peverello, Rv. 280730 - 01).

In tal modo ha deciso con evidenza in modo conforme ai princìpi i diritto sopra riportati; e il ricorso non muove alcuna censura in ordine alla ricostruzione del fatto, come ritenuto dalla Corte di merito e come sopra descritto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia resa il 9 marzo 2017 dal Tribunale di Rimini che, all'esito di rito abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto (perpetrato in concorso con altri), aggravato perché commesso con violenza sulle cose nonché su cose esposte alla pubblica fede, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali In particolare, l'imputato è stato ritenuto responsabile di aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi, al fine di trarne profitto, dei beni contenuti all'interno di un furgone parcheggiato sulla pubblica via, non essendosi consumato il delitto per il sopraggiungere della polizia giudiziaria (che ha rilevato tra l'altro segni di effrazione sul veicolo). 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante contemplata dalla norma sostanziale appena citata. Ad avviso della difesa, erroneamente e con motivazione illogica e contraddittoria sarebbe stato disatteso il gravame, con il quale si era prospettato il difetto dei presupposti per riconoscere la circostanza in discorso, in quanto la presenza dei beni oggetto di impossessamento all'interno del furgone della persona offesa non era dovuta necessità o consuetudine: segnatamente, la Corte territoriale avrebbe attribuito rilevanza al fatto che le medesime res non fossero comodamente trasportabili, dato insufficiente per pervenire alla statuizione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato e perché difetta di specificità, nei termini che si espongono. 1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che in tema di furto, la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625, n. 7, terza ipotesi, cod. pen., è correlata alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, ossia alla particolare posizione in cui versano le cose non sottoposte a custodia diretta, le quali trovano la loro tutela nel sentimento collettivo di rispetto della proprietà altrui, nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato e, per ciò stesso, sono esposte ad un maggiore pericolo; in altri termini, la pubblica fede si sostanzia nel senso di onestà verso la proprietà altrui a cui si affida colui che deve lasciare una cosa incustodita anche solo temporaneamente, per necessità, consuetudine o destinazione, e ciò a prescindere dalla natura pubblica o privata del luogo ove essa si trovi (tanto che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere: Sez. 4, n. 17121 del 04/02/2020, Anghel, Rv. 279243 - 02; Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Giuliano, Rv. 233978 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01, che - richiamando pure Sez. 5, n. 39631 del 23/9/2010, Giusti, Rv. 248656 e Sez. 5, n. 11921 del 19/12/2019, dep. 2020, Gallo, n.m. - ha evidenziato che la ratio della norma è tutelare l'affidamento del presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà, ostacolandone quella facilità di raggiungimento che consegue dall'esposizione alla pubblica fede). Per quel che qui più direttamente rileva, si è condivisibilmente affermato che, «in tema di furto, sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, nel caso di chiusura a chiave delle serrature delle portiere dell'auto parcheggiata sulla pubblica via, in quanto detto accorgimento non costituisce un grave ostacolo all'azione furtiva; tale circostanza ricorre non solo in relazione all'azione furtiva avente per oggetto l'auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili» (Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Maccio, Rv. 263891 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 30358 del 21/06/2016, Ahuman, Rv. 267466 - 01). Nel caso in esame la Corte territoriale ha ravvisato i presupposti dell'aggravante in parola poiché l'azione dell'imputato era volta ad impossessarsi dei beni presenti sul veicolo che ne costituivano dotazione o di quelli che si trovavano al suo interno e non erano comodamente trasportabili, ritenendo la sussistenza del delitto tentato circostanziato in contestazione (cfr. Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528 - 01; Sez. 5, n. 11397/2020 - dep. 2021, Peverello, Rv. 280730 - 01). In tal modo ha deciso con evidenza in modo conforme ai princìpi i diritto sopra riportati; e il ricorso non muove alcuna censura in ordine alla ricostruzione del fatto, come ritenuto dalla Corte di merito e come sopra descritto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
Decreto Cassazione n. 48874/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris