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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37297/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 98 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) censure su punti coperti da giudicato ex art. 624 cod. proc. pen., posto che il rinvio è stato disposto solo sulla pena; - (secondo motivo) doglianze sul trattamento sanzionatorio, benché la relativa motivazione risulti sorretta da ragionamento adeguato rispetto alle deduzioni difensive, giuridicamente corretto e non manifestamente illogico (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 98 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) censure su punti coperti da giudicato ex art. 624 cod. proc. pen., posto che il rinvio è stato disposto solo sulla pena; - (secondo motivo) doglianze sul trattamento sanzionatorio, benché la relativa motivazione risulti sorretta da ragionamento adeguato rispetto alle deduzioni difensive, giuridicamente corretto e non manifestamente illogico (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 37297/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris