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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1130/2008

ECLI:EU:T:2008:525
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 25 novembre 2008 – CFCMCEE / UAMI (SURFCARD) (causa T‑325/07) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo SURFCARD – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere parzialmente descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 47, 64, 68, 73, 77‑78, 81‑84) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 14 giugno 2007 (procedimento R 1130/2006‑1) relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo SURFCARD in quanto marchio comunitario.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] fédérale du Crédit mutuel Centre-[OSCURATO:PERSONA] (CFCMCEE) Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «SURFCARD», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 36 e 38 – domanda di registrazione n. 3837564 Decisione della divisione di opposizione: Diniego parziale della registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 14 giugno 2007 (procedimento R 1130/2006‑1) è annullata nei limiti in cui nega la registrazione in quanto marchio comunitario del segno denominativo SURFCARD per i «supporti di dati magnetici e supporti di dati ottici» di cui alla classe 9, nonché per i «servizi di carte di credito e di carte di prelievo» di cui alla classe 36 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] fédérale du Crédit mutuel Centre-[OSCURATO:PERSONA] (CFCMCEE) e l’UAMI sopporteranno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 25 novembre 2008 – CFCMCEE / UAMI (SURFCARD) (causa T‑325/07) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo SURFCARD – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere parzialmente descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 47, 64, 68, 73, 77‑78, 81‑84) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 14 giugno 2007 (procedimento R 1130/2006‑1) relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo SURFCARD in quanto marchio comunitario. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] fédérale du Crédit mutuel Centre-[OSCURATO:PERSONA] (CFCMCEE) Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «SURFCARD», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 36 e 38 – domanda di registrazione n. 3837564 Decisione della divisione di opposizione: Diniego parziale della registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 14 giugno 2007 (procedimento R 1130/2006‑1) è annullata nei limiti in cui nega la registrazione in quanto marchio comunitario del segno denominativo SURFCARD per i «supporti di dati magnetici e supporti di dati ottici» di cui alla classe 9, nonché per i «servizi di carte di credito e di carte di prelievo» di cui alla classe 36 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] fédérale du Crédit mutuel Centre-[OSCURATO:PERSONA] (CFCMCEE) e l’UAMI sopporteranno le proprie spese.
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