CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21117/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ncesco Adreottola ([OSCURATO:PERSONA]: NDR- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 42A07 I163A),rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: CRN NTN58C15 L589T);- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3258/2020,pubblicata il 28 settembre 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19maggio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..1.- [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale diBenevento, [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], premettendodi aver eseguito dei lavori di falegnameria nel fabbricato sito in San SossioNumero registro generale 31419/2020Numero sezionale 1341/2026Numero di raccolta generale 21117/2026Data pubblicazione 22/06/2026Baronia (AV), alla [OSCURATO:PERSONA], per i quali era stato convenuto l’importodi euro 33.000,00 e di aver inutilmente invitato i convenuti al saldo deilavori eseguiti pari a circa euro 10.000,00, oltre interessi legali dal 1°gennaio 2006, di cui chiedeva la condanna.I convenuti sostennero che i lavori effettuati erano stati completamentequietanzati attraverso l’emissione di sette assegni della Banca di CreditoCooperativo di Flumeri (AV), con beneficiario [OSCURATO:PERSONA], per lasomma complessiva di euro 25.000,00 e, altresì, con quietanza di accontodi euro 10.000,00 sottoscritta dal predetto in data 27 dicembre 2004,rappresentando quindi di aver versato all’attore la somma complessiva dieuro 35.000,00.Con sentenza n. 1868/2017 pubblicata il 17 ottobre 2017, il [OSCURATO:PERSONA] definì il giudizio e accolse la domanda, condannando IannellaGerardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodella somma di euro 9.510,40, oltre gli interessi dalla domanda, nonché alpagamento delle spese del grado.2.- Avverso tale sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], conun unico motivo (attinente alla disamina e alla valutazione delle risultanzeistruttorie), chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosserigettata la domanda avanzata in primo grado con vittoria di spese deldoppio grado.In particolare, l’appellante ha ribadito che i lavori eseguiti da De LeoAgostino erano stati completamente quietanzati come precisato già inprimo grado. Ha sostenuto, dunque, di aver ampiamente provato di averversato all’attore-appellato la somma complessiva di euro 35.000,00.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito in appello argomentando aconfutazione delle avverse pretese e chiedendone il rigetto.La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 3258 del 28 settembre2020, ha accolto l’appello e respinto la domanda proposta, in primo grado,da [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, ha affermato che: «è stata fornita la prova del fatto chel’assegno sia stato consegnato ed incassato dal [OSCURATO:PERSONA] essendovi in attiNumero registro generale 31419/2020Numero sezionale 1341/2026Numero di raccolta generale 21117/2026Data pubblicazione 22/06/2026documentazione bancaria che attesta che l’assegno è stato regolarmentepagato e versato sul conto corrente dell’appellato per cui non rileva cheesso sia stato prodotto solo in fotocopia. A nulla rileva e nulla prova il fattoche l’assegno fosse stato emesso da soggetto diverso dal proprio debitore(e cioè “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.”). Ed invero, al riguardol’appellante fin dal primo giudizio ha chiarito che l’assegno era statoemesso dalla società di cui il proprio figlio era legale rappresentante. Vi è,poi, agli atti dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] con la quale lo stesso dichiaradi non aver mai avuto rapporti di carattere professionale con il [OSCURATO:PERSONA],dichiarazione non contestata dal [OSCURATO:PERSONA].».Inoltre, con riguardo alla contestazione sollevata dall’appellato inordine all’imputazione dei pagamenti, la Corte di merito ha osservato chel’appellato non aveva fornito la prova che l’eccepito pagamento attraversol’assegno di euro 9.000,00 si riferisse al pagamento di altre prestazioni, nédell’esistenza del diverso credito al quale pretendeva di imputare ilpagamento.3.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione affidato a due motivi.4.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo che è statooggetto di discussione tra le parti, nonché, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 112c.p.c. e, infine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità dellasentenza per omessa pronuncia su di una parte della domanda.Sostiene, al riguardo, che la Corte di merito sarebbe incorsa in unasvista, in quanto nella documentazione bancaria nulla viene detto circal’avvenuto versamento dell’assegno sul conto del ricorrente, mentre vienedetto solo che esso è stato pagato e addebitato sul conto intestato allaNumero registro generale 31419/2020Numero sezionale 1341/2026Numero di raccolta generale 21117/2026Data pubblicazione 22/06/2026società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., che non è possibilericonoscere il pagamento dell’assegno a [OSCURATO:PERSONA] e che taleassegno è stato presumibilmente cambiato per cassa. Pertanto, secondola prospettazione del ricorrente, «la Corte di Appello di Napoli, ritenendoprovato, con la detta svista, il versamento dell’assegno di euro 9.000, incontestazione, sul conto del [OSCURATO:PERSONA] stesso, ha rigettato integralmente ladomanda di quest’ultimo, anche rispetto ai residui euro 510,40 per i quali,tuttavia, nulla è stato detto.». Sulla base di tale “svista”, peraltro, De LeoAgostino ha anche proposto la revocazione della sentenza d’appello, aisensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c., la quale è stata tuttavia dichiaratainammissibile in quanto non è stata ravvisata l’esistenza di un erroremeramente percettivo.Inoltre, il ricorrente evidenzia che, con la sentenza impugnata, egli siè visto negare il riconoscimento del residuo credito di euro 510,40 (lasentenza di primo grado, infatti, gli aveva riconosciuto l’importocomplessivo di €. 9.510,40) senza alcuna motivazione. Al riguardo,sostiene che anche nella comparsa di risposta in appello (al punto 5, cheviene trascritto nel ricorso) aveva evidenziato questa differenza tral’importo complessivo riconosciutogli dal giudice di primo grado e l’importodell’assegno sopra menzionato.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4) e n. 5), c.p.c., il travisamento della prova, nonché, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 116 c.p.c.Trattasi sempre della documentazione bancaria valorizzata dalla Cortedistrettuale da cui, secondo la prospettazione del ricorrente, nonemergerebbe affatto che l’assegno gli è stato pagato, diversamente daquanto sostenuto dalla Corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata,laddove testualmente si legge che: «è stata fornita la prova del fatto chel’assegno sia stato consegnato ed incassato dal [OSCURATO:PERSONA] essendovi in attidocumentazione bancaria che attesta che l’assegno è stato regolarmentepagato e versato sul conto corrente dell’appellato».Numero registro generale 31419/2020Numero sezionale 1341/2026Numero di raccolta generale 21117/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il ricorrente sostiene, al riguardo, che tale affermazione nontroverebbe alcun riscontro negli atti ed anzi la sua verità risulterebbeincontrastabilmente esclusa proprio dalla documentazione bancariainvocata dalla Corte d’Appello a sostegno della propria affermazione, inquanto, nella nota prot. 2854/2014 la Banca di [OSCURATO:PERSONA] diera stato pagato e addebitato sul conto intestato alla società IannellaS.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.; 2) che l’istituto bancario non era in grado diriconoscere il pagamento dell’assegno a [OSCURATO:PERSONA]; 3) che taleassegno era stato presumibilmente cambiato per cassa.3.- È senz’altro fondata la censura sviluppata con il secondo motivo.Ed invero, come chiarito dal supremo organo di nomofilachia,il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso disvista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suoistituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto,laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre- se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la letturadel fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valereai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 5792 del 5marzo 2024).In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che il travisamento dellaprova si realizza quando il giudice suppone l’esistenza di un fatto la cuiverità è incontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cuiverità è positivamente stabilita: il fatto posto a sostegno della decisione,quantunque il giudice abbia deciso, non esiste nei termini in cui egli lo harecepito (cfr., in tal senso, anche Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 37382del 21 dicembre 2022, secondo la quale la deduzione di travisamento dellaprova ai sensi postula che: a) l'errore del giudice di merito cada non sullavalutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivoNumero registro generale 31419/2020Numero sezionale 1341/2026Numero di raccolta generale 21117/2026Data pubblicazione 22/06/2026della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica diricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che daessi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) tale contenuto abbiaformato oggetto di discussione nel giudizio; c) l'errore sia decisivo e, cioè,che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse statacorrettamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultantidal materiale probatorio e inequivocabilmente difformi da quellierroneamente desunti dal giudice di merito; d) il giudizio sulla diversitàdella decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma diassoluta certezza).4.- Ciò premesso in iure, è evidente come, nella specie, la Corte dimerito, esaminando specificamente la documentazione bancaria che erastata prodotta in giudizio a sostegno degli assunti dell’appellante siaincorsa in un travisamento del contenuto informativo di essa.In particolare, a fronte del dato letterale emergente dall’attestazionebancaria di cui si tratta, la quale, infatti, testualmente affermava che:«l’assegno è stato pagato e addebitato sul conto intestato alla dittaIannella Sas di [OSCURATO:PERSONA] C»; che «non si è in grado di riconoscereil pagamento dell’assegno al sig. [OSCURATO:PERSONA]» e che tale assegno era«stato presumibilmente cambiato per cassa», la Corte di merito haasserito che la documentazione bancaria predetta «attesta che l’assegnoè stato regolarmente pagato e versato sul conto corrente dell’appellato»,facendone, poi, discendere la prova dell’avvenuto pagamento delcompenso spettante all’appellato ed odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il conseguente accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, sebbene dalla documentazione bancariaemergesse solo ed esclusivamente l’avvenuto addebito dell’importoindicato nell’assegno bancario, a carico del conto corrente di titolarità dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e sebbene taledocumentazione attestasse espressamente l’impossibilità dell’istitutobancario di esprimersi circa l’effettivo pagamento dell’assegno in favoredel ricorrente [OSCURATO:PERSONA], chiarendo altresì - e sempre in manieraNumero registro generale 31419/2020Numero sezionale 1341/2026Numero di raccolta generale 21117/2026Data pubblicazione 22/06/2026espressa - che l’assegno era «stato presumibilmente cambiato per cassa»(cioè senza accredito a favore di alcun conto corrente bancario), la Cortedi merito ha, con la sentenza impugnata, travisato il contenuto di taledocumentazione, affermando che essa «attesta» non soltanto l’avvenutopagamento dell’assegno, ma altresì l’accredito dell’importo di quest’ultimoin favore del conto corrente bancario dell’odierno ricorrente De LeoAgostino, così finendo con il fondare la decisione su una circostanzafattuale niente affatto emergente dal documento e che, anzi, avrebbedovuto essere reputata radicalmente esclusa alla stregua del contenutoletterale di esso.5.- Dalle osservazioni appena sviluppate discende, dunque,l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, restando, invece, assorbitele censure formulate con il primo motivo.6.- Pertanto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., dev’esserepronunciata la cassazione della sentenza impugnata, con conseguenterinvio della causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione,la quale procederà a un nuovo esame della controversia, uniformandosialle ragioni di accoglimento del ricorso sopra esposte e provvedendo,altresì, a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneAccoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e,assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione,anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 19 maggio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo