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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2022

Cassazione n. 36147/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è manifestamente infondato avuto riguardo al consolidato orientamento di legittimità e alla correttezza della motivazione.

Premesso che le Sezioni Unite di Questa Corte di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. è compatibile con la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (S.U. n. 24990 del 30/01/2000, Dabo, Rv. 279499), non di meno perché sia applicabile, ai delitti in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità, è pur sempre necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso del reato (da ultimo, Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, dep. 2017, Samateh, Rv. 269032).

Solo in presenza di tali requisiti di tenuità dell'offesa e dell'entità del lucro perseguito o conseguito, sarà applicabile l'attenuante comune.

Nel caso in esame, la Corte d'appello ha escluso l'applicazione dell'invocata attenuante in ragione della non tenuità dell'offesa e del lucro derivante dal quantitativo detenuto pari a grammi 47 di marijuana.

Considerato che il quinto motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. ; Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] er ensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è manifestamente infondato avuto riguardo al consolidato orientamento di legittimità e alla correttezza della motivazione. Premesso che le Sezioni Unite di Questa Corte di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. è compatibile con la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (S.U. n. 24990 del 30/01/2000, Dabo, Rv. 279499), non di meno perché sia applicabile, ai delitti in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità, è pur sempre necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso del reato (da ultimo, Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, dep. 2017, Samateh, Rv. 269032). Solo in presenza di tali requisiti di tenuità dell'offesa e dell'entità del lucro perseguito o conseguito, sarà applicabile l'attenuante comune. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha escluso l'applicazione dell'invocata attenuante in ragione della non tenuità dell'offesa e del lucro derivante dal quantitativo detenuto pari a grammi 47 di marijuana. Considerato che il quinto motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. ; Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] er ensore
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