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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47982/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce errata applicazione della legge penale e illogicità della motivazione, in relazione alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, posto che la sostanza stupefacente rinvenuta era destinata all'uso personale, non è stata riscontrata alcuna attività di cessione e la perquisizione domiciliare ha avuto esito negativo; Rilevato che con secondo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4 e 5 della sentenza gravata, laddove ha affermato che la sproporzione della disponibilità economica rispetto all'occupazione, la divisione in dosi e la custodia in strada dello stupefacente - e non in casa-, la genericità delle dichiarazioni del ricorrente circa l'identità del cedente, inducono ad escludere che le 28 dosi singolarmente confezionate siano destinate ad uso personale e non invece pronte per lo smercio; Si osserva in proposito che la giurisprudenza di legittimità in tema di uso personale ha affermato che "ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa, si tiene conto delle seguenti circostanze ossia che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dall'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale." (Cass.Pen.Sez.

III, 12/02/2020, n.16456); Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da rif) ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai prezzi di vendita abitualmente praticati dagli spacciatori, e quindi al profitto che ne sarebbe derivato dalla cessione di 28 dosi di sostanza stupefacente, conformemente al principio espresso da Sez.

Un, n.24990 del 30/01/2020 in tema di riconoscimento della attenuante della tenuità del danno; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce errata applicazione della legge penale e illogicità della motivazione, in relazione alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, posto che la sostanza stupefacente rinvenuta era destinata all'uso personale, non è stata riscontrata alcuna attività di cessione e la perquisizione domiciliare ha avuto esito negativo; Rilevato che con secondo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4 e 5 della sentenza gravata, laddove ha affermato che la sproporzione della disponibilità economica rispetto all'occupazione, la divisione in dosi e la custodia in strada dello stupefacente - e non in casa-, la genericità delle dichiarazioni del ricorrente circa l'identità del cedente, inducono ad escludere che le 28 dosi singolarmente confezionate siano destinate ad uso personale e non invece pronte per lo smercio; Si osserva in proposito che la giurisprudenza di legittimità in tema di uso personale ha affermato che "ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa, si tiene conto delle seguenti circostanze ossia che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dall'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale." (Cass.Pen.Sez. III, 12/02/2020, n.16456); Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da rif) ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai prezzi di vendita abitualmente praticati dagli spacciatori, e quindi al profitto che ne sarebbe derivato dalla cessione di 28 dosi di sostanza stupefacente, conformemente al principio espresso da Sez. Un, n.24990 del 30/01/2020 in tema di riconoscimento della attenuante della tenuità del danno; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così
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