CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 22887/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] unita-mente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]COMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappre-sentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli n. 221/2016, depositatail 14/02/2024.Letta la rinuncia al ricorso depositata dalla difesa della ricorrente il31/03/2026;ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e391 c.p.c., essendo stata sottoscritta dal legale rappresentante della ricor-rente e dal difensore della stessa il 26/03/2026, e comunicata ai difensoridei controricorrenti il 1/04/2026;Numero registro generale 7101/2024Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 22887/2026Data pubblicazione 08/07/2026che l'estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell'art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazio-ni dalla legge n. 197 del 2016, non essendo stata ancora fissata la datadella decisione, e non assumendo alcun rilievo la mancata accettazionedella rinuncia da parte dei controricorrenti, la quale, ai sensi del commaquarto dell'art. 391 cit., viene in considerazione soltanto ai fini della pro-nuncia sulle spese processuali;che nella specie non sussistono i presupposti prescritti dall'art. 92c.p.c. per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, nonavendo il giudizio ad oggetto questioni nuove o contrassegnate da muta-menti giurisprudenziali, e non ricorrendo neppure gravi ed eccezionali ra-gioni. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione, e condanna la ricorrente alpagamento delle spese processuali, che liquida per ciascun controricorren-te in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 7/07/2026Il presidenteGuido Mercolino