CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 44967/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto Luca [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro, con la quale (a seguito della declaratoria di nullità di una prima sentenza da parte della Corte d'appello) ZINO Paolo era stato condannato per i reati di cui ai capi a) e b) della imputazione (riguardanti, rispettivamente, il furto pluriaggravato in concorso di quattro autovetture, prelevate da una concessionaria e delle relative chiavi di accensione e targhe, con violenza sulle cose, consistita nella manomissione dell'impianto elettrico del cancello d'ingresso e la forzatura di una porta laterale e con l'aggravante del numero delle persone, oltre alla ricettazione di un modulo di patente di guida proveniente da un furto commesso ai danni della locale Motorizzazione civile, fatti commessi nella notte del 22/11/2003), ritenuta la recidiva e la continuazione tra i reati. 2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso l'imputato, con difensore, formulando due motivi. Con il primo, la difesa ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla mancata assoluzione dell'imputato, affermando che la condanna si era basata su elementi inidonei, quali il possesso delle chiavi delle auto rubate, il controllo dei tabulati del traffico telefonico, la mancata registrazione di traffico nelle ore nelle quali era stato perpetrato il furto e l'avvenuto controllo dello ZINO unitamente a soggetti originariamente sospettati di essere gli autori materiali del furto e successivamente assolti da esso. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio quanto alla ritenuta aggravante del numero delle persone, ritenendo a tal fine irrilevante la circostanza desunta dalla immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza, cosicché - venuta meno detta aggravante - il reato si sarebbe estinto per prescrizione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammssibile. (ilte CI'rat"tre 2. I giudici territoriali hanno ~la vicenda che ci occupa nei seguenti termini. Il titolare di una concessionaria denunciava il furto di quattro BMW e delle relative targhe il 22 novembre 2003; la visione delle immagini di una telecamera, pur non particolarmente nitide, consentiva di rilevare la presenza di alcune persone a decorrere dalle ore 23,25 e l'uscita in rapida successione dei mezzi asportati alle ore 2,28 di quella stessa notte; il 28 novembre successivo una pattuglia della [OSCURATO:PERSONA] di Parma controllava quattro persone presso un'area di parcheggio di Parma, posta nei pressi della rotatoria per Accedere alla autostrada Al; uno di tali soggetti, ARPAIA Antonio, aveva tentato la fuga ed era stato fermato e trovato in possesso di tre mazzi di chiavi, completi di quella di riserva e di emergenza, relative ad autovetture BMW, recanti le targhette con gli appositi codici; nell'occorso venivano identificati anche CORTESE Savino, VURCHIO Cosimo e VURCHIO Sabino; un altro mazzo di chiavi veniva rinvenuto a terra nelle immediate vicinanze dell'autovettura; il sedicente ARPAIA altri non era che ZINO Paolo, la patente esibita in sede di identificazione provenendo da uno stock di documenti in bianco (4.000 patenti di guida) asportati presso la Motorizzazione civile di Lodi nella notte del 6/3/2003; le chiavi delle autovetture corrispondevano a quelle delle auto rubate, successivamente trovate parcheggiate nelle vicinanze della stazione di [OSCURATO:PERSONA]. La responsabilità dello ZINO quanto al furto è stata ricostruita sulla scorta di un os quadro di indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti, rappresentati dalla circostanza del ritrovamento in suo possesso delle chiavi delle auto rubate, dallo sviluppo successivo dei dati relativi ai tabulati t.L-I goì delle utenze telefoniche corrisponenti alle varie satIn in possesso dello ZINO, sulle quali non era stato registrato ttraffico nelle ore in cui il furto era stato commesso/ e dal fatto che in una di esse era stata registrata in entrata una chiamata proveniente da una cabina telefonica sita in Pesaroinelle vicinanze della concessionaria ove era stato commesso il furto alle ore 18.23.24 del 21/11/2003, dato dal quale i giudici di merito hanno dedotto l'avvenuta comunicazione da parte di un complice della neutralizzazione, mediante utilizzo di uno spray, del sensore di allarme posto all'interno della concessionaria, operazione che gli investigatori avevano temporalmente collocato in orario di apertura dell'esercizio commerciale. 3. I motivi sono manifestamente infondati. Con essi il ricorrente ha inteso rassegnare al vaglio di legittimità questioni di puro merito, sulle quali consta un articolato, congruo, logico e non contraddittorio percorso argomentativo della Corte territoriale, da leggersi, stante la conformità delle due valutazioni, in uno con quello seguito dal giudce di primo grado. Rispetto a esso non è dato cogliere nelle doglianze difensive una effettiva critica, ma unicamente la contestazione, in chiave dialettica, delle rassegnate conclusioni (cfr., sul punto specifico, sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; sez. 6 n. 13449 del 12/02/2014, Rv. 259456; quanto al contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, quest'ultima sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). In altri termini, la difesa ha contestato la condotta valutazione dei mezzi di prova che è appannaggio del giudice di merito, formulando censure che si risolvono nella inammissibile esposizione di un divergente punto di vista, anche quanto alla asserita convergenza e gravità degli elementi indiziari raccolti, contestata in maniera del tutto generica. Inoltre, si ricordi - quanto alla aggravante del numero delle persone, peraltro ritenuta dai giudicà alla stregua di una evidenza probatoria disarmante costituita dalla visione della sequenza dell'azione delittuosa - che la ratio di essa non richiede necessariamente che si tratti di persone riunite nè che i correi siano stati esecutori materiali, posto che la ragione consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite, sia nel caso in cui l'impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione del delitto progettato (cfr. sez. 2 n. 10118 del 18/02/1986, Passare/la, Rv. 173845). In linea con tali principi, anche più di recente si è affermato che l'aggravante sussiste addirittura anche se taluno dei compartecipi non sia stato identificato (cfr. sez. 4 n. 22029 del 13/1/2015, Foti e altri, Rv. 263854) e che essa non postula che le persone abbiano agito riunite, e quindi può ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno sul luogo del fatto (cfr. sez. 5 n. 13566 del 09/03/2011, Fu/le e altro, Rv. 250169). Nel caso di specie, la Corte ha direttamente collegato la compartecipazione di più di tre persone al furto contestato direttamente alla necessitata presenza di essi in atto di asportare in rapida successione le quattro autovetture. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere este