CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 17574/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25465/2021 R.G. proposto da : 2I [OSCURATO:PERSONA],in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] A. BERTOLONI, 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]', 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 218/2021depositata il 03/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. 2I [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 218 del 3 marzo 2021. 2.Resiste con controricorso il Comune di Gonzaga. Considerato che: 3.Il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia. Prima dell’udienza, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente 2I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., accettata dal controricorrente Comune di Gonzaga. Ex art. 391, quarto comma, c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinuncia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Co