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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16271/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di qualificare il fatto di cui al capo a) nella meno grave ipotesi di cui all'art. 2 di. n. 4/2019 e l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltre ad associarsi alle conclusioni del Procuratore generale, insiste nell'accoglimento del ricorso 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara (erroneamente indicato come GIP), con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per i reati di cui agli art. 81, secondo comma, cod. pen., 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla

I. 28 marzo 2019, n. 26 (capo A) e 316-ter cod. pen. (capo B), unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di un anno di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per tramite del difensore di fiducia, articolandolo in due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. violazione della legge penale in relazione agli artt. 316-ter cod. pen. e 7, comma 1, d.l. 4 del 2019, convertito dalla

I. 26 del 2019.

Deduce che le viene addebitato di aver indebitamente ottenuto il reddito di cittadinanza, omettendo di indicare nelle domande tese al suo conseguimento che il padre convivente avesse riportato condanna definitiva per delitti di spaccio di stupefacenti e usura e che la madre convivente avesse riportato condanne definitive per il delitto di rapina; che è stato accertato che la madre fosse stata condannata per furto aggravato, tanto che le pronunce di merito si incentrano sulla posizione del padre; che la difesa già in sede di discussione dinanzi al Giudice per le indagini preliminari e nel primo motivo di appello ha sollecitato gli organi decidenti a riflettere sulla possibilità che la condotta dell'imputata fosse insussistente, sulla considerazione che al momento di presentazione delle domande per il "Reddito di cittadinanza", indicate dai provvedimenti giudiziali nelle date del 30 marzo 2019 e 6 ottobre 2020, non incombesse su di lei l'obbligo di dichiarare le condanne riportate dai congiunti, in quanto i delitti che vedevano giudicati questi ultimi non erano ricompresi all'interno di quelli ostativi al conseguimento dell'erogazione pubblica di cui all'art. 7, comma 3, del d.l. 4 del 2019.

Deduce, inoltre, che l'omissione riguarderebbe la mancata dichiarazione delle condanne riportate dal padre e dalla madre per i delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, 644 cod. pen. e 628 cod. pen., inseriti, però, nel catalogo dei delitti contemplati dall'art. 7 cit. solo dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, entrata in vigore il 1° gennaio 2022; che, pertanto, la difesa ha richiesto l'assoluzione dell'imputata; che la Corte di appello non ha accolto tale richiesta in ragione della percezione del reddito di cittadinanza successivamente all'entrata 2in vigore della legge n. 234 del 2021 fino ad aprile 2022; che il reato in argomento è a consumazione anticipata e che giammai potrebbe essere integrato da una condotta omissiva postuma, poiché assumono rilievo solo le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione; che l'imputata non può ritenersi responsabile dei delitti contestati in quanto nelle domande per il conseguimento del reddito di cittadinanza non ha omesso informazioni dovute ai fini della concessione, della revoca o della riduzione del beneficio, essendo quelle relative alle condanne riportate dai congiunti divenute tali solo a seguito delle sue richieste e di postumo intervento legislativo; che si potrebbe, al più, ragionare in relazione alla fattispecie di cui all'art. 7, comma 2, del dl. 4 del 2019 non contestata e che l'eventuale riqualificazione giuridica del fatto dovrebbe fondarsi sulla modifica del capo di imputazione, traducendosi altrimenti in evidente vulnus al diritto di difesa dell'imputata, non posta nelle condizioni di difendersi durante il processo. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. violazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Deduce che la Corte territoriale ha ritenuto di non accogliere la richiesta di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. in ragione del danno patrimoniale realizzato (somma di euro 31.019,06), che tale conclusione contrasta con il dato fattuale riconosciuto dalla stessa Corte secondo cui la quota di beneficio non dovuta fosse circoscritta alle mensilità gennaio — aprile 2022; che la condotta non può ritenersi abituale trattandosi di un'unica azione giuridica e che il giudizio di disvalore risulta, quindi, viziato da erronee premesse in fatto che determinano l'erronea applicazione dell'istituto giuridico di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1 I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la connessione delle doglianze proposte, sono fondati nei termini appresso indicati.

Occorre, in primo luogo, rilevare che il Tribunale ha condannato l'imputata per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge 26 del 2019, poiché nelle domande per il reddito di cittadinanza del 30 marzo 2019 e 6 ottobre 2020 non ha dichiarato che il padre, facente parte del proprio nucleo familiare, ha riportato condanna definitiva in data 14 dicembre 2015 per i delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 644 cod. pen.

Nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado non vi è riferimento alla 3condanna riportata dalla madre dell'imputata per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen.

La Corte di appello ha ritenuto di non accogliere il motivo di gravame con il quale la difesa ha dedotto che il divieto di accedere al reddito di cittadinanza per coloro che abbiano riportato condanna definitiva per i reati in materia di stupefacenti e usura è stato introdotto dalla legge n. 234 del 2021, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, poiché «la [OSCURATO:PERSONA], omettendo di comunicare le sentenze definitive a carico del padre convivente e della madre convivente per i reati indicati nell'imputazione, ha continuato a percepire indebitamente i ratei del reddito di cittadinanza anche successivamente all'introduzione della nuova normativa, precisamente fino ad aprile 2022».

Ciò premesso, deve rilevarsi che, come correttamente rappresentato dalla difesa, i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 644 cod. pen. per i quali ha riportato condanna il padre della ricorrente (e anche quello di cui all'art. 628 cod. pen. per il quale, secondo la contestazione, avrebbe riportato condanna la madre della ricorrente) sono entrati nel catalogo dei reati ostativi per la fruizione del reddito di cittadinanza solo a seguito della legge n. 234 del 2021, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, il cui art. 1, comma 74, ha modificato il testo dell'art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge 26 del 2019, sostituendo le parole: «e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,» con le parole: «e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'art. 73, commo 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dall'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

Occorre, poi, rilevare che il più volte menzionato art. 7, comma 1, del d.l. 4 del 2019, incrimina colui che, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui al precedente art. 3 «rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute» e che nel caso concreto la ricorrente, avendo presentato le domande per ottenere il reddito di cittadinanza 4prima dell'entrata in vigore della legge n. 234 del 2021 non ha omesso di rendere le informazioni relative ai precedenti penali dei propri familiari poiché i reati per i quali sono state pronunciate le condanne a carico dei predetti non erano compresi tra quelli ostativi al riconoscimento dell'erogazione del reddito.

Pertanto, per la condotta di cui al capo A) e per la condotta di cui al capo B) fino al 31 dicembre 2021 si impone l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato.

In relazione alla condotta successiva al 1° gennaio 2022 l'informazione relativa alla condanna del padre della ricorrente era dovuta e la relativa omissione, come anche rappresentato dal Procuratore generale, integra il reato di cui all'art. 7, comma 2, del suindicato d.l. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019.

Tuttavia, in ragione della diversità ontologica di tale condotta rispetto a quella di cui all'art. 7, comma 1, della medesima legge non può procedersi alla derubricazione del reato contestato in quello meno grave.

Per quanto attiene alla contestazione del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. dalla sentenza di primo grado risulta che nel periodo dal novembre 2020 (per errore materiale la sentenza della Corte di appello riporta nel capo di imputazione l'anno 2022 in luogo dell'anno 2020) al febbraio 2022 la ricorrente ha percepito la somma complessiva di euro 18.360,02.

Il reato in argomento concorre con quello di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 4 del 2019 trattandosi di incriminazioni poste a tutela di interessi diversi e che contemplano condotte ed eventi differenti (Sez. 3, n. 26690 del 26/06/2025, Warnakulasuriya, Rv. 288387 — 01).

Va, poi, rammentato che l'art. 316-ter, comma 2, cod. pen. prevede la sola rilevanza amministrativa della indebita percezione se la somma ottenuta sia pari o inferiore a euro 3.999,96.

Non risultando specificati nelle sentenze di merito gli importi percepiti dal 1° gennaio 2022 all'aprile 2022 non consta, pertanto, se la somma indebitamente percepita in tale periodo sia o meno superiore alla somma di euro 3.999,96 di cui all'art. 316-ter cod. pen.

È fondata anche la doglianza del ricorrente con la quale si è lamentato che la Corte di appello ha rigettato la richiesta di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. sul presupposto, erroneo per le considerazioni che precedono, che fosse stata percepita la somma di euro 31.019,06.

Pertanto, oltre all'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A) e B) per le condotte commesse sino al 31 dicembre 2022 perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato, si impone anche l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, per accertare l'entità della somma percepita dalla ricorrente nel periodo da gennaio ad aprile 2022 e rinnovare, in caso di condotta penalmente rilevante, la valutazione circa l'applicabilità della causa di non punibilità di cui 5all'art. 131-bis cod. pen. o, qualora non ne sussistano i presupposti applicativi, adottare le determinazioni relative al trattamento sanzionatorio Con riferimento al reato di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, ipoteticamente configurabile nei confronti della ricorrente per il periodo dal 10 gennaio 2022 al mese di aprile 2022, deve disporsi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara per quanto di competenza.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], 06 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA].S Elisabe a kr b ito 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di qualificare il fatto di cui al capo a) nella meno grave ipotesi di cui all'art. 2 di. n. 4/2019 e l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltre ad associarsi alle conclusioni del Procuratore generale, insiste nell'accoglimento del ricorso 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara (erroneamente indicato come GIP), con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per i reati di cui agli art. 81, secondo comma, cod. pen., 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla I. 28 marzo 2019, n. 26 (capo A) e 316-ter cod. pen. (capo B), unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di un anno di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per tramite del difensore di fiducia, articolandolo in due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. violazione della legge penale in relazione agli artt. 316-ter cod. pen. e 7, comma 1, d.l. 4 del 2019, convertito dalla I. 26 del 2019. Deduce che le viene addebitato di aver indebitamente ottenuto il reddito di cittadinanza, omettendo di indicare nelle domande tese al suo conseguimento che il padre convivente avesse riportato condanna definitiva per delitti di spaccio di stupefacenti e usura e che la madre convivente avesse riportato condanne definitive per il delitto di rapina; che è stato accertato che la madre fosse stata condannata per furto aggravato, tanto che le pronunce di merito si incentrano sulla posizione del padre; che la difesa già in sede di discussione dinanzi al Giudice per le indagini preliminari e nel primo motivo di appello ha sollecitato gli organi decidenti a riflettere sulla possibilità che la condotta dell'imputata fosse insussistente, sulla considerazione che al momento di presentazione delle domande per il "Reddito di cittadinanza", indicate dai provvedimenti giudiziali nelle date del 30 marzo 2019 e 6 ottobre 2020, non incombesse su di lei l'obbligo di dichiarare le condanne riportate dai congiunti, in quanto i delitti che vedevano giudicati questi ultimi non erano ricompresi all'interno di quelli ostativi al conseguimento dell'erogazione pubblica di cui all'art. 7, comma 3, del d.l. 4 del 2019. Deduce, inoltre, che l'omissione riguarderebbe la mancata dichiarazione delle condanne riportate dal padre e dalla madre per i delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, 644 cod. pen. e 628 cod. pen., inseriti, però, nel catalogo dei delitti contemplati dall'art. 7 cit. solo dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, entrata in vigore il 1° gennaio 2022; che, pertanto, la difesa ha richiesto l'assoluzione dell'imputata; che la Corte di appello non ha accolto tale richiesta in ragione della percezione del reddito di cittadinanza successivamente all'entrata 2in vigore della legge n. 234 del 2021 fino ad aprile 2022; che il reato in argomento è a consumazione anticipata e che giammai potrebbe essere integrato da una condotta omissiva postuma, poiché assumono rilievo solo le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione; che l'imputata non può ritenersi responsabile dei delitti contestati in quanto nelle domande per il conseguimento del reddito di cittadinanza non ha omesso informazioni dovute ai fini della concessione, della revoca o della riduzione del beneficio, essendo quelle relative alle condanne riportate dai congiunti divenute tali solo a seguito delle sue richieste e di postumo intervento legislativo; che si potrebbe, al più, ragionare in relazione alla fattispecie di cui all'art. 7, comma 2, del dl. 4 del 2019 non contestata e che l'eventuale riqualificazione giuridica del fatto dovrebbe fondarsi sulla modifica del capo di imputazione, traducendosi altrimenti in evidente vulnus al diritto di difesa dell'imputata, non posta nelle condizioni di difendersi durante il processo. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. violazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Deduce che la Corte territoriale ha ritenuto di non accogliere la richiesta di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. in ragione del danno patrimoniale realizzato (somma di euro 31.019,06), che tale conclusione contrasta con il dato fattuale riconosciuto dalla stessa Corte secondo cui la quota di beneficio non dovuta fosse circoscritta alle mensilità gennaio — aprile 2022; che la condotta non può ritenersi abituale trattandosi di un'unica azione giuridica e che il giudizio di disvalore risulta, quindi, viziato da erronee premesse in fatto che determinano l'erronea applicazione dell'istituto giuridico di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1 I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la connessione delle doglianze proposte, sono fondati nei termini appresso indicati. Occorre, in primo luogo, rilevare che il Tribunale ha condannato l'imputata per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge 26 del 2019, poiché nelle domande per il reddito di cittadinanza del 30 marzo 2019 e 6 ottobre 2020 non ha dichiarato che il padre, facente parte del proprio nucleo familiare, ha riportato condanna definitiva in data 14 dicembre 2015 per i delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 644 cod. pen. Nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado non vi è riferimento alla 3condanna riportata dalla madre dell'imputata per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto di non accogliere il motivo di gravame con il quale la difesa ha dedotto che il divieto di accedere al reddito di cittadinanza per coloro che abbiano riportato condanna definitiva per i reati in materia di stupefacenti e usura è stato introdotto dalla legge n. 234 del 2021, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, poiché «la [OSCURATO:PERSONA], omettendo di comunicare le sentenze definitive a carico del padre convivente e della madre convivente per i reati indicati nell'imputazione, ha continuato a percepire indebitamente i ratei del reddito di cittadinanza anche successivamente all'introduzione della nuova normativa, precisamente fino ad aprile 2022». Ciò premesso, deve rilevarsi che, come correttamente rappresentato dalla difesa, i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 644 cod. pen. per i quali ha riportato condanna il padre della ricorrente (e anche quello di cui all'art. 628 cod. pen. per il quale, secondo la contestazione, avrebbe riportato condanna la madre della ricorrente) sono entrati nel catalogo dei reati ostativi per la fruizione del reddito di cittadinanza solo a seguito della legge n. 234 del 2021, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, il cui art. 1, comma 74, ha modificato il testo dell'art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge 26 del 2019, sostituendo le parole: «e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,» con le parole: «e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'art. 73, commo 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dall'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,». Occorre, poi, rilevare che il più volte menzionato art. 7, comma 1, del d.l. 4 del 2019, incrimina colui che, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui al precedente art. 3 «rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute» e che nel caso concreto la ricorrente, avendo presentato le domande per ottenere il reddito di cittadinanza 4prima dell'entrata in vigore della legge n. 234 del 2021 non ha omesso di rendere le informazioni relative ai precedenti penali dei propri familiari poiché i reati per i quali sono state pronunciate le condanne a carico dei predetti non erano compresi tra quelli ostativi al riconoscimento dell'erogazione del reddito. Pertanto, per la condotta di cui al capo A) e per la condotta di cui al capo B) fino al 31 dicembre 2021 si impone l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato. In relazione alla condotta successiva al 1° gennaio 2022 l'informazione relativa alla condanna del padre della ricorrente era dovuta e la relativa omissione, come anche rappresentato dal Procuratore generale, integra il reato di cui all'art. 7, comma 2, del suindicato d.l. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019. Tuttavia, in ragione della diversità ontologica di tale condotta rispetto a quella di cui all'art. 7, comma 1, della medesima legge non può procedersi alla derubricazione del reato contestato in quello meno grave. Per quanto attiene alla contestazione del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. dalla sentenza di primo grado risulta che nel periodo dal novembre 2020 (per errore materiale la sentenza della Corte di appello riporta nel capo di imputazione l'anno 2022 in luogo dell'anno 2020) al febbraio 2022 la ricorrente ha percepito la somma complessiva di euro 18.360,02. Il reato in argomento concorre con quello di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 4 del 2019 trattandosi di incriminazioni poste a tutela di interessi diversi e che contemplano condotte ed eventi differenti (Sez. 3, n. 26690 del 26/06/2025, Warnakulasuriya, Rv. 288387 — 01). Va, poi, rammentato che l'art. 316-ter, comma 2, cod. pen. prevede la sola rilevanza amministrativa della indebita percezione se la somma ottenuta sia pari o inferiore a euro 3.999,96. Non risultando specificati nelle sentenze di merito gli importi percepiti dal 1° gennaio 2022 all'aprile 2022 non consta, pertanto, se la somma indebitamente percepita in tale periodo sia o meno superiore alla somma di euro 3.999,96 di cui all'art. 316-ter cod. pen. È fondata anche la doglianza del ricorrente con la quale si è lamentato che la Corte di appello ha rigettato la richiesta di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. sul presupposto, erroneo per le considerazioni che precedono, che fosse stata percepita la somma di euro 31.019,06. Pertanto, oltre all'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A) e B) per le condotte commesse sino al 31 dicembre 2022 perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato, si impone anche l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, per accertare l'entità della somma percepita dalla ricorrente nel periodo da gennaio ad aprile 2022 e rinnovare, in caso di condotta penalmente rilevante, la valutazione circa l'applicabilità della causa di non punibilità di cui 5all'art. 131-bis cod. pen. o, qualora non ne sussistano i presupposti applicativi, adottare le determinazioni relative al trattamento sanzionatorio Con riferimento al reato di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, ipoteticamente configurabile nei confronti della ricorrente per il periodo dal 10 gennaio 2022 al mese di aprile 2022, deve disporsi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara per quanto di competenza. P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], 06 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA].S Elisabe a kr b ito 6