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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 48997/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 12 aprile 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 223, commi 1 e 2, n. 1 e 219, comma 2, n. 1 R.D. 267/1942 (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 17 aprile 2013); - che, con memoria a firma del difensore in data 7 novembre 2023, è stato articolato motivo nuovo denunciante: «mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione alle richieste avanzate dal difensore nel proprio atto d'impugnazione del 22.05.2023 in merito alla richiesta di rinnovo dell'istruttoria con l'audizione del teste Crisci, alla revoca della misura accessoria di cui all'art. 216 L.F., alla revoca della pena accessoria di cui all'art. 29 c.p. oltre alla revoca di restituzione dei beni presumibilmente sottratti dall'imputato». [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge, non è consentito in questa sede, giacché deduce mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime; lo stesso, è oltretutto generico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha specificatamente indicato le ragioni poste a fondamento della ritenuta qualifica di Zezza quale amministratore di fatto della società fallita, alla luce delle dichiarazioni rese non solo dal Crescenzi, ma anche e soprattutto dal Cervini e dal Commissi); - che il secondo motivo ed il motivo aggiunto, che denunciano la nullità della sentenza per mancata assunzione di prova decisiva, quale l'audizione del [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, posto che la prova di cui era stata chiesta l'assunzione era protesa ad addurre elementi meramente valutativi, quindi non decisivi (ossia, dotati, in maniera immediata ed evidente della capacità di condurre ad un diverso esito decisorio), di modo che legittimo ne è stato il diniego con motivazione implicita; - che il terzo motivo e il motivo nuovo, che sviluppano censure in punto di graduazione del trattamento sanzionatorio, sotto il profilo dell'eccessività delle pene accessorie e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché in punto restituzione di beni sequestrati, non sono consentiti in questa sede, giacché richiedono valutazioni discrezionali, e comunque su profili di fatto, che sono estranei al sindacato di questa Corte; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 novembre 2023 Il consiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 12 aprile 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 223, commi 1 e 2, n. 1 e 219, comma 2, n. 1 R.D. 267/1942 (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 17 aprile 2013); - che, con memoria a firma del difensore in data 7 novembre 2023, è stato articolato motivo nuovo denunciante: «mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione alle richieste avanzate dal difensore nel proprio atto d'impugnazione del 22.05.2023 in merito alla richiesta di rinnovo dell'istruttoria con l'audizione del teste Crisci, alla revoca della misura accessoria di cui all'art. 216 L.F., alla revoca della pena accessoria di cui all'art. 29 c.p. oltre alla revoca di restituzione dei beni presumibilmente sottratti dall'imputato». [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge, non è consentito in questa sede, giacché deduce mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime; lo stesso, è oltretutto generico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha specificatamente indicato le ragioni poste a fondamento della ritenuta qualifica di Zezza quale amministratore di fatto della società fallita, alla luce delle dichiarazioni rese non solo dal Crescenzi, ma anche e soprattutto dal Cervini e dal Commissi); - che il secondo motivo ed il motivo aggiunto, che denunciano la nullità della sentenza per mancata assunzione di prova decisiva, quale l'audizione del [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato, posto che la prova di cui era stata chiesta l'assunzione era protesa ad addurre elementi meramente valutativi, quindi non decisivi (ossia, dotati, in maniera immediata ed evidente della capacità di condurre ad un diverso esito decisorio), di modo che legittimo ne è stato il diniego con motivazione implicita; - che il terzo motivo e il motivo nuovo, che sviluppano censure in punto di graduazione del trattamento sanzionatorio, sotto il profilo dell'eccessività delle pene accessorie e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché in punto restituzione di beni sequestrati, non sono consentiti in questa sede, giacché richiedono valutazioni discrezionali, e comunque su profili di fatto, che sono estranei al sindacato di questa Corte; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il consiglie
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