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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 1981

Cassazione n. 05844/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/01/1981 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unico motivo del ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato continuato previsto dall'art. 6, comma 2,

I. n. 401 del 1989, deduce la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in ordine agli artt. 131 bis e 133 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato; ed invero, premesso che, trattandosi di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive punito con pena superiore ad anni due e mesi sei di reclusione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può comunque essere riconosciuta, giusta la preclusione fissata dall'art. 131 bis, secondo comma, cod. pen., le doglianze ineriscono al trattamento sanzionatorio sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (v. p. 2); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; Dato atto della intervenuta riunione al presente procedimento di quello iscritto al n.

R.G. 32907/22 e fissato alla medesima udienza di trattazione presso questa Settima sezione, originato dalla trasmissione a questa Corte, ex art. 670, comma 2, cod. proc. pen., dell'istanza proposta dal competente pubblico ministero al giudice dell'esecuzione per ottenere la sospensione dell'efficacia della sentenza di condanna qui impugnata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenuta definitiva dal 28 maggio 2022, non essendosi tenuto conto del tempestivo deposito del ricorso per cassazione; Considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, avendo il giudice dell'esecuzione già sospeso in via interinale l'efficacia esecutiva della sentenza ed essendo il ricorso stato dichiarato inammissibile, non deve al proposito adottarsi alcuna altra statuizione, conseguendo alla presente pronuncia il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ex art. 648, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Previa riunione con il fascicolo n.

RG 32907/22, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/01/1981 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unico motivo del ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato continuato previsto dall'art. 6, comma 2, I. n. 401 del 1989, deduce la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in ordine agli artt. 131 bis e 133 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato; ed invero, premesso che, trattandosi di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive punito con pena superiore ad anni due e mesi sei di reclusione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può comunque essere riconosciuta, giusta la preclusione fissata dall'art. 131 bis, secondo comma, cod. pen., le doglianze ineriscono al trattamento sanzionatorio sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (v. p. 2); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; Dato atto della intervenuta riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. R.G. 32907/22 e fissato alla medesima udienza di trattazione presso questa Settima sezione, originato dalla trasmissione a questa Corte, ex art. 670, comma 2, cod. proc. pen., dell'istanza proposta dal competente pubblico ministero al giudice dell'esecuzione per ottenere la sospensione dell'efficacia della sentenza di condanna qui impugnata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenuta definitiva dal 28 maggio 2022, non essendosi tenuto conto del tempestivo deposito del ricorso per cassazione; Considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, avendo il giudice dell'esecuzione già sospeso in via interinale l'efficacia esecutiva della sentenza ed essendo il ricorso stato dichiarato inammissibile, non deve al proposito adottarsi alcuna altra statuizione, conseguendo alla presente pronuncia il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ex art. 648, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Previa riunione con il fascicolo n. RG 32907/22, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre
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