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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25458/2026

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ia di replicadel difensore di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;dato atto che nessuno è comparso per la parte civile [OSCURATO:PERSONA];udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi, chiedendonel’accoglimentoRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza delTribunale di Fermo in data 16/2/2022:-dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 2 della rubrica (estorsioneaggravata e continuata in danno di [OSCURATO:PERSONA]), condannandolo- previo riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravati (recidiva specifica epiù persone riunite) alla pena di anni tre, mesi sette di reclusione ed euro 800,00 di multa;-dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto ascrittogli al capo 2 e, riconosciute lemesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa;- dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione del delitto ex art. 494 cod.pen. ascrittoal capo 3, condannando, inoltre, gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civilecon assegnazione di una provvisionale pari ad euro 5000,00.2.

Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo i motivi diseguito enunziati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Mirco2.1 Inosservanza dell’obbligo di motivazione rafforzata nella riforma della sentenzaassolutoria di primo grado.Il difensore sostiene che la sentenza impugnata è pervenuta al ribaltamento della decisioneassolutoria di primo grado limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda agiudizio senza, tuttavia, confutare in maniera puntuale, logica e completa le circostanze decisivevalorizzate in senso contrario dal Tribunale di Fermo.

La Corte d’appello, infatti, ha operato unacomplessiva rilettura delle dichiarazioni della p.o. e delle deposizioni testimoniali assunte inprimo grado, fornendo una differente interpretazione del contesto fattuale senza spiegare leragioni per cui le valutazioni effettuate dal primo giudice sono state reputate erronee elogicamente insostenibili.

Aggiunge il ricorrente che dalla rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale la sentenza impugnata non ha tratto argomenti utili a colmare le lacuneprobatorie che avevano determinato il proscioglimento.

In particolare, i giudici d’appello hannoincongruamente ritenuto che l’oblio e le incertezze dichiarative della p.o. in sede di nuovo esamefossero espressione di timore nei confronti degli imputati, utilizzando il dato a sostegno della tesiaccusatoria con ragionamento circolare che ha del tutto svalutato le amnesie del [OSCURATO:PERSONA] sutemi centrali, la frammentarietà del narrato e l’evocazione di circostanze mai riferite prima comenel caso dell’episodio in cui sarebbe stata esibita una pistola o della “rapina sul ponte”,genericamente richiamata in assenza di qualsivoglia dettaglio ricostruttivo, come già in primogrado.

Inoltre, la Corte di merito non ha valutato la singolarità degli avvenimenti che condusseroall’arresto in flagranza del ricorrente.2.2 La violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenzadel concorso del [OSCURATO:PERSONA] nelle condotte estorsive contestate.

Secondo il difensore la Corte dimerito ha affermato la responsabilità dell’imputato per i delitti ascritti ai capi 1 e 2 in assenzadell’individuazione di una condotta specifica, tipica e causalmente rilevante al medesimoriferibile.

In particolare i giudici di appello non hanno evidenziato alcun comportamento delricorrente idoneo ad integrare un contributo materiale o morale alla condotta estorsiva,limitandosi a valorizzare il dato della convivenza dell’imputato con il Cardinali e il fatto chel’accompagnasse in veste di autista in occasione degli incontri con la p.o.

Analogamente i giudicid’appello hanno omesso di chiarire in qual modo la condotta dell’imputato abbia contribuito allacoercizione della volontà della p.o. e hanno ricostruito in termini del tutto inadeguati il passaggiodalla fase dell’incarico per il recupero crediti conferito dal [OSCURATO:PERSONA] al Cardinali alla fasepropriamente estorsiva.2.3 La violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione del fattoalla stregua del delitto di estorsione in assenza del requisito della minaccia.Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha valorizzato quali minacce espressioni eriferimenti privi di un contenuto intimidatorio concreto e attuale, richiamando genericamente unclima di pressione psicologica senza precisarne l’incidenza sulla capacità di autodeterminazionedella vittima.

Aggiunge che la Corte di merito ha confuso il concetto di minaccia penalmenterilevante con l’induzione fondata su prospettazioni suggestive o allarmistiche che rilevanell’ambito della truffa aggravata.2.4 Vizio di motivazione e travisamento del fatto in relazione alla prova decisiva costituitadai tabulati telefonici.

Il ricorrente assume che i giudici d’appello abbiano accreditato rilievo aifini dell’affermazione di responsabilità anche alle interlocuzioni avvenute singolarmente con lap.o. trascurando che, alla luce delle risultanze dei tabulati telefonici, risultano solo tre contattitra le due utenze interessate, due dei quali tradottisi in brevi conversazioni, circostanza cheavrebbe dovuto indurre ad escludere un ruolo attivo e significativo del ricorrente negli illeciticontestati.2.5 Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla declaratoria di estinzione perprescrizione del delitto di cui all’art. 494 cod.pen. in luogo di una pronuncia assolutoria a normadell’art. 129 comma 2,cod.proc.pen.

Secondo il difensore la Corte territoriale ha omesso divalutare elementi decisivi ai fini dell’assoluzione nel merito dell’imputato quali l’intestazione alLattanzi dell’utenza usata per le comunicazioni a nome del falso avvocato [OSCURATO:PERSONA] e lacollocazione temporale delle stesse anche in epoca successiva all’arresto del ricorrente.2.6 Omessa valutazione dell’attenuante della lieve entità del fatto come risultante dallasentenza della Corte Costituzionale n. 120/23; carenza di motivazione in relazione alladeterminazione della pena base e dell’aumento per continuazione.Il difensore deduce la mancata considerazione officiosa da parte dei giudici d’appellodell’applicabilità nella specie della diminuente della lieve entità del fatto nonché l’omessaesplicitazione dei criteri utilizzati per la determinazione della pena base e dell’aumento ex art.81 cpv cod.pen.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Andrea3.

Inosservanza dell’obbligo di motivazione rafforzata nella riforma della sentenzaassolutoria di primo grado.Il difensore denunzia in termini sovrapponibili alle censure di cui al primo motivo del ricorsoBagalini l’illegittimità dell’avvenuto ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado,evidenziando che il diverso esito cui è pervenuta la Corte di merito non è il risultato dell’erroneitàdella decisione del Tribunale ma di un’alternativa valutativa fatta propria dai giudici d’appello inassenza di adeguata motivazione.

Infatti, la Corte territoriale non si è avvalsa delle emergenzeacquisite in sede di rinnovazione istruttoria, che non hanno colmato le lacune probatoriesegnalate dal primo giudice, e ha ritenuto in maniera del tutto incongrua che la smemoratezzadella p.o. in sede di nuova audizione fosse indice di timore verso gli imputati, nonostante alcundubbio al riguardo sia emerso durate l’esame della stessa.

Secondo il difensore la credibilità delCrescenzi, imprenditore affermato e non persona semplice e sprovveduta, risulta oggettivamentecompromessa dall’andamento della deposizione, segnata da amnesie su questioni centrali e daoscillazioni dichiarative e frammentarietà ricostruttiva finanche con emersione di circostanzenuove, mai prima riferite.

Con riguardo alla posizione del ricorrente la parte civile non è stata ingrado di dare collocazione certa alle telefonate attribuite al [OSCURATO:PERSONA] né di fornire indicazioniesatte sull’utenza dalla quale provenivano, essendosi limitato a collocarle “verso la fine dellavicenda”, affermando che le richieste non erano di per sé estorsive.

Il difensore aggiunge che,sulla base delle risultanze dei tabulati telefonici, il numero indicato dal [OSCURATO:PERSONA] nelle s.i.t. del[OSCURATO:DATA_NASCITA] apparteneva al [OSCURATO:PERSONA]; che alcuna telefonata risulta partita dall’utenza intestata alricorrente; che l’utenza indicata in denuncia interessata da molteplici chiamate versol’apparecchio della p.o. risulta intestata a [OSCURATO:PERSONA], circostanze queste che la Corte dimerito non ha valutato alla stregua di riscontri negativi al narrato della p.c. mentre la tesi di unoscambio degli apparecchi telefonici è apodittica e contrastata dalle evidenze documentali in atti.3.1 Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delconcorso di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di estorsione per erronea applicazione dei criteri diimputazione concorsuale e per motivazione apparente.Ad avviso del difensore la Corte di merito non ha correttamente applicato la disciplina delconcorso di persone nel reato e ha reso una motivazione inidonea a dar conto dellapartecipazione dell’imputato alla condotta estorsiva.

Infatti i giudici d’appello, a fronte dellamotivazione del Tribunale che aveva evidenziato l’occasionalità dell’unica presenza del ricorrentenell’esercizio della p.o. e l’assenza di minacce nel corso delle telefonate ascrittegli, hariconosciuto che la condotta del prevenuto non sarebbe stata attiva ma si sarebbe giovata,approfittandone, del clima estorsivo per effettuare richieste di danaro alla p.o., senza chiarire ilconcreto contributo prestato all’azione delittuosa.3.2 Travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione in relazione alledichiarazioni della p.o. e al ruolo del [OSCURATO:PERSONA].Il difensore deduce che i dati documentali smentiscono la ricostruzione effettuata dallasentenza impugnata e posta a base dell’affermazione di responsabilità del ricorrente.Analogamente trascurate sono le dichiarazioni rese dal Crescenti in appello, avendo il medesimoriferito di non aver mai parlato telefonicamente con il ricorrente prima dei contatti incriminati, dinon conoscerlo e di non aver salvato il numero dal quale aveva ricevuto chiamate a suo nome.3.3 La violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delfatto come estorsione in assenza del requisito della minaccia.Il difensore sostiene che la Corte di merito ha erroneamente riconosciuto connotatiminacciosi alle richieste formulate con le telefonate ritenute provenienti dal ricorrente sulla basedi un’interpretazione che ha valorizzato lo stato d’animo della p.o. senza tener conto delle diverserisultanze emerse dall’istruttoria e della necessità di riscontri connessa allo status di parte civiledel dichiarante.

Inoltre, i giudici d’appello non hanno individuato minacce in senso proprio ma sisono limitati a richiamare un clima di pressione psicologica e di timore, senza chiarirne l’incidenzasulla capacità di autodeterminazione della p.o..3.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di estinzione perprescrizione del delitto di cui all’art. 494 cod.pen. e all’omessa declaratoria ai sensi dell’art. 129,comma 2, cod.proc.pen., avendo la Corte territoriale emesso declaratoria estintiva sebbene dagliriferibilità al ricorrente.3.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione dellamemoria depositata dalla difesa in sede di discussione, avendo la Corte d’Appello richiamato inmaniera sommaria ed approssimativa le deduzioni difensive svolte nella stessa.3.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio conriferimento all’ omessa valutazione dell’attenuante della lieve entità del fatto, alla determinazionedella pena base e dell’aumento a titolo di continuazione.3.7 In data 21/5/26 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi a migliorillustrazione e chiarimento del sesto motivo di ricorso, con cui si è dedotta la mancataconsiderazione della memoria depositata in sede di discussione e, successivamente, memoria direplica alle conclusioni reiettive anticipate dal P.g.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, che denuncia il difetto di motivazionerafforzata è fondato e merita accoglimento.La Corte di appello (pag. 10) ha dato atto di aver proceduto a rinnovare l’istruttoriadibattimentale, riassumendo l’esame della p.o. costituita parte civile e di altri due testi, e haevidenziato che nel corso della deposizione la parte civile [OSCURATO:PERSONA] “è apparsa singolarmenteimmemore di tutte le vicende oggetto del processo, persino di fatti che per la loro forte risonanzaemotiva avrebbero dovuto restare saldamente radicati nella memoria”.

Ha, tuttavia, ritenuto chesimile comportamento non fosse indice di scarsa attendibilità del dichiarante ma piuttosto“conseguenza di un certo timore nei confronti degli imputati, non insolito nelle vittime diestorsione”.

Dopo aver descritto la p.o. quale persona “mite, ingenua e facilmenteimpressionabile” (pag. 11), la Corte di merito si è espressa nel senso che “le dichiarazioni resedal teste [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado si caratterizzano per un grado di attendibilitàcomplessiva tale da consentirne la valorizzazione ai fini ricostruttivi, anche a prescindere dainumerosi riscontri esterni” (pag. 12).1.1 Emerge dal tenore dei soprariportati passaggi motivazionali che la Corte di Appello, dopoaver disposto ed effettuato in sede di rinnovazione il nuovo esame della fonte dichiarativadecisiva per le sorti processuali, avendone constatato la “singolare” smemoratezza, ha fondatoil ribaltamento della decisione assolutoria del Tribunale sulle dichiarazioni rese dalla p.o. in primogrado, senza dare conto dei contenuti eventualmente apprezzabili del nuovo esame, delledifformità dichiarative più significative, dell’incidenza delle stesse sulle posizioni dei ricorrenti.La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'obbligo di motivazione rafforzataimpone l’adozione di un apparato argomentativo di maggiore forza persuasiva di quello dellasentenza riformata, fondato su un'analisi approfondita e puntuale della decisione impugnata esu un confronto critico con il correlato ragionamento probatorio, dovendo essere esplicitate leragioni per cui gli elementi di prova già valutati dal primo giudice assumono una diversa valenzadimostrativa, in quanto non è sufficiente la mera prospettazione di una ricostruzione alternativadei fatti (Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026, D’Ambrosio, Rv. 289123 – 02;Sez. 4, n. 39522 del 19/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288870 – 01; Sez. 5, n. 54300 del 14/9/2017,[OSCURATO:PERSONA]. 272082 - 01).

La riforma di una sentenza assolutoria non può, pertanto, basarsisu una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed iviritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo, al contrario, che ilgiudice d’appello rassegni una motivazione che, muovendo dalla trama argomentativa posta asostegno del proscioglimento, ne superi incompiutezze e dubbi attraverso un ragionamentodotato di intrinseca persuasività.2.

L’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva in ipotesi di overturning, primadi essere normativamente sancito dall’art. 603, comma 3-bis cod.proc.pen., è stato oggetto dielaborazione giurisprudenziale che ha trovato un autorevole approdo nella pronuncia delle Sez.U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486 – 01, la quale ha dettato le regole necessarieall’allineamento della giurisprudenza interna ai principi dettati dalla CEDU, secondo cuil'affermazione nel giudizio di appello della responsabilità dell'imputato prosciolto in primo gradosulla base di prove dichiarative è consentita solo previa nuova assunzione diretta dei testimoninel giudizio di impugnazione, a pena di violazione dell'art. 6 CEDU, e in particolare del par. 3,lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico eottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico (Corte Edu: Dan c.Moldavia del5/10/2011; Manolachi c.

Romania del 5/03/2013; Fluera c.

Romania del 9/04/2013).

Larichiamata decisione ha evidenziato che “dal lato del giudice la percezione diretta è il presuppostotendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa.

L'apportoinformativo che deriva dalla diretta percezione della prova orale è condizione essenziale dellacorrettezza e completezza del ragionamento sull'apprezzamento degli elementi di prova, tantopiù in relazione all'accresciuto standard argomentativo imposto per la riforma di una sentenzaassolutoria dalla regola del "ragionevole dubbio", che … si collega direttamente al principio dellapresunzione di innocenza”.La necessità di rinnovazione risponde, dunque, all’esigenza che il convincimento del giudicedi appello, nei casi in cui sia in questione il principio del "ragionevole dubbio", replichil'andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte,non essendo sufficiente allo scopo un apprezzamento meramente cartolare degli elementi diprova su cui è chiamato dall'appellante a trarre il convincimento di un esito di condanna.3.

Nella specie la Corte di Appello, con motivazione illogica e contraddittoria, ha riferito, daun lato, del fondamentale teste d’accusa come sostanzialmente immemore, segnalando lasingolarità della rimozione finanche di circostanze di forte impatto emotivo, adombrandone,dall’altro, la reticenza laddove fa cenno a un generico timore nutrito dal dichiarante nei confrontidei ricorrenti ed evidenziandone un profilo personologico che dovrebbe, comunque, rassicuraresulla sua attendibilità.Deve osservarsi in proposito che la tesi di un teste intimorito è del tutto priva di elementi diriscontro in atti mentre la mitezza e ingenuità del dichiarante evocate a sostegno della“plausibilità” delle vicende denunciate non appaiono argomento idoneo a superare le criticitàdell’esame effettuato in sede d’appello, enunziate ma non valutate nella loro consistenza e neglieffetti processuali.

I principi dell’oralità e immediatezza, finalizzati a garantire il direttoapprezzamento della prova decisiva da parte del giudice dell’impugnazione, implicano lafunzionalità dell’esame al superamento dei dati controversi posti a base della pronunciaassolutoria sicché dalla riedizione della prova e dai relativi contenuti non può prescindersi,limitandosi alla rilettura delle dichiarazioni rilasciate in primo grado, reintroducendosi per tal viaun apprezzamento ex actis inconciliabile con le garanzie processuali poste a presidiodell’imputato nei casi di overturning.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbiti i restanti motivi, la sentenzaimpugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.Il mancato intervento della parte civile alla discussione in pubblica udienza osta alla liquidazionedelle spese (Sez.

U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 03).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.Così deciso in Roma il 5 Giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia di replicadel difensore di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;dato atto che nessuno è comparso per la parte civile [OSCURATO:PERSONA];udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi, chiedendonel’accoglimentoRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza delTribunale di Fermo in data 16/2/2022:-dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 2 della rubrica (estorsioneaggravata e continuata in danno di [OSCURATO:PERSONA]), condannandolo- previo riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravati (recidiva specifica epiù persone riunite) alla pena di anni tre, mesi sette di reclusione ed euro 800,00 di multa;-dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto ascrittogli al capo 2 e, riconosciute lemesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa;- dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione del delitto ex art. 494 cod.pen. ascrittoal capo 3, condannando, inoltre, gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civilecon assegnazione di una provvisionale pari ad euro 5000,00.2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo i motivi diseguito enunziati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Mirco2.1 Inosservanza dell’obbligo di motivazione rafforzata nella riforma della sentenzaassolutoria di primo grado.Il difensore sostiene che la sentenza impugnata è pervenuta al ribaltamento della decisioneassolutoria di primo grado limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda agiudizio senza, tuttavia, confutare in maniera puntuale, logica e completa le circostanze decisivevalorizzate in senso contrario dal Tribunale di Fermo. La Corte d’appello, infatti, ha operato unacomplessiva rilettura delle dichiarazioni della p.o. e delle deposizioni testimoniali assunte inprimo grado, fornendo una differente interpretazione del contesto fattuale senza spiegare leragioni per cui le valutazioni effettuate dal primo giudice sono state reputate erronee elogicamente insostenibili. Aggiunge il ricorrente che dalla rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale la sentenza impugnata non ha tratto argomenti utili a colmare le lacuneprobatorie che avevano determinato il proscioglimento. In particolare, i giudici d’appello hannoincongruamente ritenuto che l’oblio e le incertezze dichiarative della p.o. in sede di nuovo esamefossero espressione di timore nei confronti degli imputati, utilizzando il dato a sostegno della tesiaccusatoria con ragionamento circolare che ha del tutto svalutato le amnesie del [OSCURATO:PERSONA] sutemi centrali, la frammentarietà del narrato e l’evocazione di circostanze mai riferite prima comenel caso dell’episodio in cui sarebbe stata esibita una pistola o della “rapina sul ponte”,genericamente richiamata in assenza di qualsivoglia dettaglio ricostruttivo, come già in primogrado. Inoltre, la Corte di merito non ha valutato la singolarità degli avvenimenti che condusseroall’arresto in flagranza del ricorrente.2.2 La violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenzadel concorso del [OSCURATO:PERSONA] nelle condotte estorsive contestate. Secondo il difensore la Corte dimerito ha affermato la responsabilità dell’imputato per i delitti ascritti ai capi 1 e 2 in assenzadell’individuazione di una condotta specifica, tipica e causalmente rilevante al medesimoriferibile. In particolare i giudici di appello non hanno evidenziato alcun comportamento delricorrente idoneo ad integrare un contributo materiale o morale alla condotta estorsiva,limitandosi a valorizzare il dato della convivenza dell’imputato con il Cardinali e il fatto chel’accompagnasse in veste di autista in occasione degli incontri con la p.o. Analogamente i giudicid’appello hanno omesso di chiarire in qual modo la condotta dell’imputato abbia contribuito allacoercizione della volontà della p.o. e hanno ricostruito in termini del tutto inadeguati il passaggiodalla fase dell’incarico per il recupero crediti conferito dal [OSCURATO:PERSONA] al Cardinali alla fasepropriamente estorsiva.2.3 La violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione del fattoalla stregua del delitto di estorsione in assenza del requisito della minaccia.Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha valorizzato quali minacce espressioni eriferimenti privi di un contenuto intimidatorio concreto e attuale, richiamando genericamente unclima di pressione psicologica senza precisarne l’incidenza sulla capacità di autodeterminazionedella vittima. Aggiunge che la Corte di merito ha confuso il concetto di minaccia penalmenterilevante con l’induzione fondata su prospettazioni suggestive o allarmistiche che rilevanell’ambito della truffa aggravata.2.4 Vizio di motivazione e travisamento del fatto in relazione alla prova decisiva costituitadai tabulati telefonici. Il ricorrente assume che i giudici d’appello abbiano accreditato rilievo aifini dell’affermazione di responsabilità anche alle interlocuzioni avvenute singolarmente con lap.o. trascurando che, alla luce delle risultanze dei tabulati telefonici, risultano solo tre contattitra le due utenze interessate, due dei quali tradottisi in brevi conversazioni, circostanza cheavrebbe dovuto indurre ad escludere un ruolo attivo e significativo del ricorrente negli illeciticontestati.2.5 Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla declaratoria di estinzione perprescrizione del delitto di cui all’art. 494 cod.pen. in luogo di una pronuncia assolutoria a normadell’art. 129 comma 2,cod.proc.pen. Secondo il difensore la Corte territoriale ha omesso divalutare elementi decisivi ai fini dell’assoluzione nel merito dell’imputato quali l’intestazione alLattanzi dell’utenza usata per le comunicazioni a nome del falso avvocato [OSCURATO:PERSONA] e lacollocazione temporale delle stesse anche in epoca successiva all’arresto del ricorrente.2.6 Omessa valutazione dell’attenuante della lieve entità del fatto come risultante dallasentenza della Corte Costituzionale n. 120/23; carenza di motivazione in relazione alladeterminazione della pena base e dell’aumento per continuazione.Il difensore deduce la mancata considerazione officiosa da parte dei giudici d’appellodell’applicabilità nella specie della diminuente della lieve entità del fatto nonché l’omessaesplicitazione dei criteri utilizzati per la determinazione della pena base e dell’aumento ex art.81 cpv cod.pen.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Andrea3. Inosservanza dell’obbligo di motivazione rafforzata nella riforma della sentenzaassolutoria di primo grado.Il difensore denunzia in termini sovrapponibili alle censure di cui al primo motivo del ricorsoBagalini l’illegittimità dell’avvenuto ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado,evidenziando che il diverso esito cui è pervenuta la Corte di merito non è il risultato dell’erroneitàdella decisione del Tribunale ma di un’alternativa valutativa fatta propria dai giudici d’appello inassenza di adeguata motivazione. Infatti, la Corte territoriale non si è avvalsa delle emergenzeacquisite in sede di rinnovazione istruttoria, che non hanno colmato le lacune probatoriesegnalate dal primo giudice, e ha ritenuto in maniera del tutto incongrua che la smemoratezzadella p.o. in sede di nuova audizione fosse indice di timore verso gli imputati, nonostante alcundubbio al riguardo sia emerso durate l’esame della stessa. Secondo il difensore la credibilità delCrescenzi, imprenditore affermato e non persona semplice e sprovveduta, risulta oggettivamentecompromessa dall’andamento della deposizione, segnata da amnesie su questioni centrali e daoscillazioni dichiarative e frammentarietà ricostruttiva finanche con emersione di circostanzenuove, mai prima riferite. Con riguardo alla posizione del ricorrente la parte civile non è stata ingrado di dare collocazione certa alle telefonate attribuite al [OSCURATO:PERSONA] né di fornire indicazioniesatte sull’utenza dalla quale provenivano, essendosi limitato a collocarle “verso la fine dellavicenda”, affermando che le richieste non erano di per sé estorsive. Il difensore aggiunge che,sulla base delle risultanze dei tabulati telefonici, il numero indicato dal [OSCURATO:PERSONA] nelle s.i.t. del[OSCURATO:DATA_NASCITA] apparteneva al [OSCURATO:PERSONA]; che alcuna telefonata risulta partita dall’utenza intestata alricorrente; che l’utenza indicata in denuncia interessata da molteplici chiamate versol’apparecchio della p.o. risulta intestata a [OSCURATO:PERSONA], circostanze queste che la Corte dimerito non ha valutato alla stregua di riscontri negativi al narrato della p.c. mentre la tesi di unoscambio degli apparecchi telefonici è apodittica e contrastata dalle evidenze documentali in atti.3.1 Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delconcorso di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di estorsione per erronea applicazione dei criteri diimputazione concorsuale e per motivazione apparente.Ad avviso del difensore la Corte di merito non ha correttamente applicato la disciplina delconcorso di persone nel reato e ha reso una motivazione inidonea a dar conto dellapartecipazione dell’imputato alla condotta estorsiva. Infatti i giudici d’appello, a fronte dellamotivazione del Tribunale che aveva evidenziato l’occasionalità dell’unica presenza del ricorrentenell’esercizio della p.o. e l’assenza di minacce nel corso delle telefonate ascrittegli, hariconosciuto che la condotta del prevenuto non sarebbe stata attiva ma si sarebbe giovata,approfittandone, del clima estorsivo per effettuare richieste di danaro alla p.o., senza chiarire ilconcreto contributo prestato all’azione delittuosa.3.2 Travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione in relazione alledichiarazioni della p.o. e al ruolo del [OSCURATO:PERSONA].Il difensore deduce che i dati documentali smentiscono la ricostruzione effettuata dallasentenza impugnata e posta a base dell’affermazione di responsabilità del ricorrente.Analogamente trascurate sono le dichiarazioni rese dal Crescenti in appello, avendo il medesimoriferito di non aver mai parlato telefonicamente con il ricorrente prima dei contatti incriminati, dinon conoscerlo e di non aver salvato il numero dal quale aveva ricevuto chiamate a suo nome.3.3 La violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delfatto come estorsione in assenza del requisito della minaccia.Il difensore sostiene che la Corte di merito ha erroneamente riconosciuto connotatiminacciosi alle richieste formulate con le telefonate ritenute provenienti dal ricorrente sulla basedi un’interpretazione che ha valorizzato lo stato d’animo della p.o. senza tener conto delle diverserisultanze emerse dall’istruttoria e della necessità di riscontri connessa allo status di parte civiledel dichiarante. Inoltre, i giudici d’appello non hanno individuato minacce in senso proprio ma sisono limitati a richiamare un clima di pressione psicologica e di timore, senza chiarirne l’incidenzasulla capacità di autodeterminazione della p.o..3.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di estinzione perprescrizione del delitto di cui all’art. 494 cod.pen. e all’omessa declaratoria ai sensi dell’art. 129,comma 2, cod.proc.pen., avendo la Corte territoriale emesso declaratoria estintiva sebbene dagliriferibilità al ricorrente.3.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione dellamemoria depositata dalla difesa in sede di discussione, avendo la Corte d’Appello richiamato inmaniera sommaria ed approssimativa le deduzioni difensive svolte nella stessa.3.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio conriferimento all’ omessa valutazione dell’attenuante della lieve entità del fatto, alla determinazionedella pena base e dell’aumento a titolo di continuazione.3.7 In data 21/5/26 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi a migliorillustrazione e chiarimento del sesto motivo di ricorso, con cui si è dedotta la mancataconsiderazione della memoria depositata in sede di discussione e, successivamente, memoria direplica alle conclusioni reiettive anticipate dal P.g.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, che denuncia il difetto di motivazionerafforzata è fondato e merita accoglimento.La Corte di appello (pag. 10) ha dato atto di aver proceduto a rinnovare l’istruttoriadibattimentale, riassumendo l’esame della p.o. costituita parte civile e di altri due testi, e haevidenziato che nel corso della deposizione la parte civile [OSCURATO:PERSONA] “è apparsa singolarmenteimmemore di tutte le vicende oggetto del processo, persino di fatti che per la loro forte risonanzaemotiva avrebbero dovuto restare saldamente radicati nella memoria”. Ha, tuttavia, ritenuto chesimile comportamento non fosse indice di scarsa attendibilità del dichiarante ma piuttosto“conseguenza di un certo timore nei confronti degli imputati, non insolito nelle vittime diestorsione”. Dopo aver descritto la p.o. quale persona “mite, ingenua e facilmenteimpressionabile” (pag. 11), la Corte di merito si è espressa nel senso che “le dichiarazioni resedal teste [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado si caratterizzano per un grado di attendibilitàcomplessiva tale da consentirne la valorizzazione ai fini ricostruttivi, anche a prescindere dainumerosi riscontri esterni” (pag. 12).1.1 Emerge dal tenore dei soprariportati passaggi motivazionali che la Corte di Appello, dopoaver disposto ed effettuato in sede di rinnovazione il nuovo esame della fonte dichiarativadecisiva per le sorti processuali, avendone constatato la “singolare” smemoratezza, ha fondatoil ribaltamento della decisione assolutoria del Tribunale sulle dichiarazioni rese dalla p.o. in primogrado, senza dare conto dei contenuti eventualmente apprezzabili del nuovo esame, delledifformità dichiarative più significative, dell’incidenza delle stesse sulle posizioni dei ricorrenti.La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'obbligo di motivazione rafforzataimpone l’adozione di un apparato argomentativo di maggiore forza persuasiva di quello dellasentenza riformata, fondato su un'analisi approfondita e puntuale della decisione impugnata esu un confronto critico con il correlato ragionamento probatorio, dovendo essere esplicitate leragioni per cui gli elementi di prova già valutati dal primo giudice assumono una diversa valenzadimostrativa, in quanto non è sufficiente la mera prospettazione di una ricostruzione alternativadei fatti (Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026, D’Ambrosio, Rv. 289123 – 02;Sez. 4, n. 39522 del 19/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288870 – 01; Sez. 5, n. 54300 del 14/9/2017,[OSCURATO:PERSONA]. 272082 - 01). La riforma di una sentenza assolutoria non può, pertanto, basarsisu una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed iviritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo, al contrario, che ilgiudice d’appello rassegni una motivazione che, muovendo dalla trama argomentativa posta asostegno del proscioglimento, ne superi incompiutezze e dubbi attraverso un ragionamentodotato di intrinseca persuasività.2. L’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva in ipotesi di overturning, primadi essere normativamente sancito dall’art. 603, comma 3-bis cod.proc.pen., è stato oggetto dielaborazione giurisprudenziale che ha trovato un autorevole approdo nella pronuncia delle Sez.U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486 – 01, la quale ha dettato le regole necessarieall’allineamento della giurisprudenza interna ai principi dettati dalla CEDU, secondo cuil'affermazione nel giudizio di appello della responsabilità dell'imputato prosciolto in primo gradosulla base di prove dichiarative è consentita solo previa nuova assunzione diretta dei testimoninel giudizio di impugnazione, a pena di violazione dell'art. 6 CEDU, e in particolare del par. 3,lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico eottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico (Corte Edu: Dan c.Moldavia del5/10/2011; Manolachi c. Romania del 5/03/2013; Fluera c. Romania del 9/04/2013). Larichiamata decisione ha evidenziato che “dal lato del giudice la percezione diretta è il presuppostotendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa. L'apportoinformativo che deriva dalla diretta percezione della prova orale è condizione essenziale dellacorrettezza e completezza del ragionamento sull'apprezzamento degli elementi di prova, tantopiù in relazione all'accresciuto standard argomentativo imposto per la riforma di una sentenzaassolutoria dalla regola del "ragionevole dubbio", che … si collega direttamente al principio dellapresunzione di innocenza”.La necessità di rinnovazione risponde, dunque, all’esigenza che il convincimento del giudicedi appello, nei casi in cui sia in questione il principio del "ragionevole dubbio", replichil'andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte,non essendo sufficiente allo scopo un apprezzamento meramente cartolare degli elementi diprova su cui è chiamato dall'appellante a trarre il convincimento di un esito di condanna.3. Nella specie la Corte di Appello, con motivazione illogica e contraddittoria, ha riferito, daun lato, del fondamentale teste d’accusa come sostanzialmente immemore, segnalando lasingolarità della rimozione finanche di circostanze di forte impatto emotivo, adombrandone,dall’altro, la reticenza laddove fa cenno a un generico timore nutrito dal dichiarante nei confrontidei ricorrenti ed evidenziandone un profilo personologico che dovrebbe, comunque, rassicuraresulla sua attendibilità.Deve osservarsi in proposito che la tesi di un teste intimorito è del tutto priva di elementi diriscontro in atti mentre la mitezza e ingenuità del dichiarante evocate a sostegno della“plausibilità” delle vicende denunciate non appaiono argomento idoneo a superare le criticitàdell’esame effettuato in sede d’appello, enunziate ma non valutate nella loro consistenza e neglieffetti processuali. I principi dell’oralità e immediatezza, finalizzati a garantire il direttoapprezzamento della prova decisiva da parte del giudice dell’impugnazione, implicano lafunzionalità dell’esame al superamento dei dati controversi posti a base della pronunciaassolutoria sicché dalla riedizione della prova e dai relativi contenuti non può prescindersi,limitandosi alla rilettura delle dichiarazioni rilasciate in primo grado, reintroducendosi per tal viaun apprezzamento ex actis inconciliabile con le garanzie processuali poste a presidiodell’imputato nei casi di overturning.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbiti i restanti motivi, la sentenzaimpugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.Il mancato intervento della parte civile alla discussione in pubblica udienza osta alla liquidazionedelle spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 03). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.Così deciso in Roma il 5 Giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25458/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris