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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35903/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /P i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, riqualificando il fatto ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen. e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale monocratico di Agrigento del 29 gennaio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, che denuncia l'erronea applicazione della legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello; - che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole della violazione della legge penale in relazione all'omesso esame del motivo di appello relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto basato sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte di cassazione ha più volte ribadito che ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., il danno deve essere così esiguo da risultare irrisorio, mentre nel caso di specie il furto ha avuto ad oggetto monili composti da metalli preziosi, il che esclude l'irrisorietà del pregiudizio economico; - che il terzo motivo del ricorso, con cui la ricorrente si duole della violazione di legge e della mancanza della motivazione circa l'affermazione di responsabilità, è estremamente generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /P i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, riqualificando il fatto ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen. e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale monocratico di Agrigento del 29 gennaio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, che denuncia l'erronea applicazione della legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello; - che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole della violazione della legge penale in relazione all'omesso esame del motivo di appello relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto basato sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte di cassazione ha più volte ribadito che ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., il danno deve essere così esiguo da risultare irrisorio, mentre nel caso di specie il furto ha avuto ad oggetto monili composti da metalli preziosi, il che esclude l'irrisorietà del pregiudizio economico; - che il terzo motivo del ricorso, con cui la ricorrente si duole della violazione di legge e della mancanza della motivazione circa l'affermazione di responsabilità, è estremamente generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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