CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17459/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elDirettore Generale pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2199 - controricorrente -avverso la sentenza n. 2931/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 12/07/2024 R.G.N. 380/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. I signori Cioffi e Golino, premettendo di essere operatoriprofessionali sanitari in servizio presso l’ASP e lamentando laNumero registro generale 26623/2024Numero sezionale 2199/2026mancata percezione della c.d. indennità di divisa (cd. N“utmeemro pdi ora ccolta generale 17459/2026Data pubblicazione 02/06/2026tuta”) nel periodo dall’aprile 2012, adivano il Tribunale perottenere la condanna dell’ente datoriale alla corresponsione inproprio favore delle corrispondenti differenze retributive.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.3. La Corte di Appello di Napoli confermava integralmente laprima pronuncia, ritenendo non assolto, nel caso di specie,l'obbligo di esaustiva allegazione gravante su chi agisce ingiudizio.Ad avviso della Corte, i lavoratori, infatti, avrebbero dedotto diaver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quelloretribuito per la vestizione/svestizione il tutto al di fuori del lassotemporale ricompreso nelle timbrature del badge di inizio e difine turno, ma non avrebbero puntualizzato in ricorso l'esattaarticolazione temporale della prestazione lavorativa, noncomprendendosi l'articolazione dei turni lavorativi e degli orariesatti in cui si sarebbero eseguite le operazioni divestizione/svestizione, al fine di esaminarli nella loro continuitàcon l'attività lavorativa. Non si tratterebbe di elementi formali,perché soltanto collocando temporaneamente oltre che nellospazio dette operazioni è possibile evincerne la sequenzafattuale atta a stabilire se esse si siano compiute con regolaritàe in assoluta successione con l'inizio e il fine turno e quindi soloin tal modo sarebbe possibile connotare la posizione di controlloanche solo implicita del datore di lavoro.Secondo la Corte di appello affermare genericamente che lavestizione avviene prima di un turno indefinito, la svestizionesubito dopo il suo termine, non consente di definire l'effettivitàdella prestazione che si chiede di retribuire in continuità conl'attività lavorativa in senso stretto la sua durata e il suoNumero registro generale 26623/2024Numero sezionale 2199/2026assoggettamento almeno implicito e generale al Nupmoetroe dri era ccolta generale 17459/2026Data pubblicazione 02/06/2026datoriale.4. Avverso la sentenza domandano la cassazione i dipendenticon ricorso assistito da due motivi cui resiste con controricorsola ASL Caserta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 1 deld.lgs. n. 66/2003 e degli artt. 2094 e 2099 c.c., per non averela Corte di merito accertato e dichiarato, in linea con lanormativa vigente e coi principi giurisprudenziali che lacorredano, il diritto degli appellanti a vedersi retribuito il tempodi vestizione/svestizione e quello del “passaggio di consegne”,così incontrovertibilmente violando la disciplina vigente inmateria.In particolare, la Corte d’Appello di Napoli avrebbe violato efalsamente applicato le norme in punto di retribuzione,subordinazione e di orario di lavoro (in particolare, l’art. 1 deld.lgs. n. 66/2003 e gli artt. 2094 e 2099 c.c.) nella misura incui ha errato nel non qualificare il suddetto tempo come “orariodi lavoro” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 66/2003 e,di conseguenza, nel non dichiarare la sua retribuibilità pereffetto dei principi di cui agli artt. 2094 c.c. e 2099 c.c..1.1 Il motivo è fondato.1.2 Sul tema, circa la nozione di orario di lavoro, l’art. 1, comma2, d.lgs. n. 66/2003 è chiaro nello stabilire che: “Agli effetti delledisposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) "orariodi lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, adisposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivitào delle sue funzioni.”.Numero registro generale 26623/20241.3 Orbene, dalla lettura di tale norma emerge chiaramente cheN umero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 17459/2026il tempo tuta debba essere retribuito in qualità di tempo in cui ilData pubblicazione 02/06/2026lavoratore è fisicamente presente al lavoro ed effettivamente adisposizione del proprio datore di lavoro, come nel caso dispecie, in cui i ricorrenti sono obbligati, anche per superioriesigenze di sanità e di igiene, ad essere (al pari di tutti gliesercenti le professioni medico – sanitarie) presenti nel luogo dilavoro, ad inizio turno, già con indosso gli abiti appositamenteprescritti (per ragioni di sicurezza e di incolumità del personaleaddetto) per l’esercizio della propria funzione; tale circostanzache la vestizione avviene prima del turno e la svestizione subitodopo il suo termine, a livello fattuale, risulta incontestata fra leparti.1.4 Ciò posto, il principio anzidetto è costante e consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte secondo cui le operazioni divestizione e svestizione del personale sanitario rientranonell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare èimposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti allagestione del servizio prestato e all'incolumità del personaleaddetto (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18612 del 08/07/2024,Sez. L, Ordinanza n. 12935 del 24/05/2018), restandoirrilevante che il lavoro si svolga su turni o che il medesimotempo si sommi ai tempi di passaggio delle consegne, necessaria garantire la continuità assistenziale (Cass. n. 20784/2024;Cass. n. 2726/2026).2. Il secondo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza(art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per violazione dell’art. 132, co.2, n. 4, c.p.c., art. 118, disp. att. c.p.c., art. 111, co. 6, cost.,per vizio di motivazione (motivazione contraddittoria –motivazione apparente).Numero registro generale 26623/2024Numero sezionale 2199/20262.1 L’accoglimento del primo motivo è di carattere assoNurmbeeron dti era ccolta generale 17459/2026Data pubblicazione 02/06/2026della seconda censura.3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbitoil secondo e la sentenza di appello va cassata con rinvio allaCorte d’Appello di Napoli in diversa composizione anche per lespese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondomotivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversacomposizione anche per le spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro il 5 maggio 2026.La PresidenteIrene Tricomi