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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10721/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, ricorre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato l'istanza di affidamento in prova, dolendosi del fatto che la decisione reiettiva si fondasse unicamente su precedenti penali risalenti ne tempo, e non tenesse conto de della successiva condotta di vita del condannato che ha un regolare lavoro, presta assistenza alla madre anziana, ha manifestato un atteggiamento critico verso il suo passato; Letta la memoria telematicamente depositata dal difensore del ricorrente; Considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); Considerato che, nel caso di specie, nell'esercizio del suo potere discrezionale, il giudice a quo ha osservato come la revisione critica rispetto ai fatti commessi fosse generica e non adeguatamente riscontata; che Cioffo avesse pendenze per fatti anche recenti e che nell'informativa dei Carabinieri acquisita si desse atto di una perdurante e attuale capacità criminale del ricorrente, che aveva anche più volte violato le prescrizioni imposte con provvedimenti restrittivi di natura cautelare.

Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita rivalutazione di merito e prive di reale confronto con la ratio decidendí dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, ricorre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettato l'istanza di affidamento in prova, dolendosi del fatto che la decisione reiettiva si fondasse unicamente su precedenti penali risalenti ne tempo, e non tenesse conto de della successiva condotta di vita del condannato che ha un regolare lavoro, presta assistenza alla madre anziana, ha manifestato un atteggiamento critico verso il suo passato; Letta la memoria telematicamente depositata dal difensore del ricorrente; Considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); Considerato che, nel caso di specie, nell'esercizio del suo potere discrezionale, il giudice a quo ha osservato come la revisione critica rispetto ai fatti commessi fosse generica e non adeguatamente riscontata; che Cioffo avesse pendenze per fatti anche recenti e che nell'informativa dei Carabinieri acquisita si desse atto di una perdurante e attuale capacità criminale del ricorrente, che aveva anche più volte violato le prescrizioni imposte con provvedimenti restrittivi di natura cautelare. Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita rivalutazione di merito e prive di reale confronto con la ratio decidendí dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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