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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 33846/2026

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entenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli haconfermato la decisione del Tribunale della medesima città del 27/06/2024, cheaveva dichiarato XXXXXXXXXXXXX, tra gli altri, colpevole dei reati di cui agli artt.56-575 e 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 (per aver ripetutamente colpito conun’arma da punta e taglio XXXXXXXXXXXXXXXX, cagionandogli lesioni consistitein pneumotorace con ferita aperta nel torace) e per l’effetto – ritenuta nonoperante la contestata recidiva e riconosciute sia l’attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen., sia le circostanze attenuanti generiche, nonché unificati i reati sotto ilvincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi tredi reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e cautelari; conapplicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la duratadi anni cinque e con l’adozione dei consequenziali provvedimenti, relativamente aquanto in sequestro.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXX, con atto a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico, a mezzo del quale deduce mancanza oillogicità della motivazione, non essendo chiarita la ragione della preferenzaaccordata alla ricostruzione accusatoria.3.

Giova ricordare, in primo luogo, come il compito del giudice dilegittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiutadai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, distabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione,se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva econvincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamenteapplicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hannogiustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez.

U., n.930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507).3.1.

Svolta la sopra indicata premessa di tenore metodologico, si rilevache la avversata valutazione delle risultanze processuali è stata correttamente edesaustivamente condotta, ad opera della Corte di merito.

I giudici di secondogrado hanno svolto, infatti, le argomentazioni in rapporto alle doglianze difensiveposte a fondamento dei punti del gravame, che hanno analiticamente ripercorsoin modo puntuale; non hanno mancato di confrontarsi, peraltro, con l’esposizionedei fatti e con la specifica e articolata disamina delle emergenze probatorie,contenute nella sentenza del primo Giudice.3.2.

La doglianza difensiva aggredisce la ritenuta sussistenza dellapartecipazione concorsuale del ricorrente al reato di tentato omicidio; la censurarisulta radicalmente inammissibili, in quanto confutativa e reiterativa.

I giudici dimerito, in realtà, hanno desunto la sussistenza del dolo omicidiario, nelcomportamento tenuto dal ricorrente nei confronti dei militari operanti,esecutive che hanno connotato la condotta incriminata.

La Corte ha sottolineato,infatti, la sussistenza della responsabilità del ricorrente, ricavandola dal ferreocollegamento logico fra i seguenti elementi oggettivi:- dall’aver egli innescato la colluttazione iniziale con la vittima e dall’aver egli poirichiamato l’intervento dei figli in suoi soccorso;- dall’aver egli presidiato l’ingresso dell’androne, monitorando lo sviluppodell’azione aggressiva;- dall’aver complessivamente rafforzato il proposito omicida dei coautori delfatto.[OSCURATO:PERSONA], quindi, può limitarsi a sottolineare come ilconvincimento raggiunto dalla Corte distrettuale – in tema di sussistenza delfatto e di qualificazione giuridica dello stesso, in termini di tentato omicidio - siastato esposto attraverso una struttura motivazionale rigorosamente coerente,oltre che ampia ed esaustiva.

A fronte delle sopra riassunte argomentazioni,scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e noncontraddittoria, la difesa ricorrente – come sopra già detto - non va oltre laproposizione di deduzioni aspecifiche, interamente versate in fatto e fortementeapodittiche.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Ricorrendone le condizioni,infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decretolegislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione deidati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli haconfermato la decisione del Tribunale della medesima città del 27/06/2024, cheaveva dichiarato XXXXXXXXXXXXX, tra gli altri, colpevole dei reati di cui agli artt.56-575 e 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 (per aver ripetutamente colpito conun’arma da punta e taglio XXXXXXXXXXXXXXXX, cagionandogli lesioni consistitein pneumotorace con ferita aperta nel torace) e per l’effetto – ritenuta nonoperante la contestata recidiva e riconosciute sia l’attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen., sia le circostanze attenuanti generiche, nonché unificati i reati sotto ilvincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi tredi reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e cautelari; conapplicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la duratadi anni cinque e con l’adozione dei consequenziali provvedimenti, relativamente aquanto in sequestro.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXX, con atto a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico, a mezzo del quale deduce mancanza oillogicità della motivazione, non essendo chiarita la ragione della preferenzaaccordata alla ricostruzione accusatoria.3. Giova ricordare, in primo luogo, come il compito del giudice dilegittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiutadai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, distabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione,se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva econvincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamenteapplicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hannogiustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U., n.930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507).3.1. Svolta la sopra indicata premessa di tenore metodologico, si rilevache la avversata valutazione delle risultanze processuali è stata correttamente edesaustivamente condotta, ad opera della Corte di merito. I giudici di secondogrado hanno svolto, infatti, le argomentazioni in rapporto alle doglianze difensiveposte a fondamento dei punti del gravame, che hanno analiticamente ripercorsoin modo puntuale; non hanno mancato di confrontarsi, peraltro, con l’esposizionedei fatti e con la specifica e articolata disamina delle emergenze probatorie,contenute nella sentenza del primo Giudice.3.2. La doglianza difensiva aggredisce la ritenuta sussistenza dellapartecipazione concorsuale del ricorrente al reato di tentato omicidio; la censurarisulta radicalmente inammissibili, in quanto confutativa e reiterativa. I giudici dimerito, in realtà, hanno desunto la sussistenza del dolo omicidiario, nelcomportamento tenuto dal ricorrente nei confronti dei militari operanti,esecutive che hanno connotato la condotta incriminata. La Corte ha sottolineato,infatti, la sussistenza della responsabilità del ricorrente, ricavandola dal ferreocollegamento logico fra i seguenti elementi oggettivi:- dall’aver egli innescato la colluttazione iniziale con la vittima e dall’aver egli poirichiamato l’intervento dei figli in suoi soccorso;- dall’aver egli presidiato l’ingresso dell’androne, monitorando lo sviluppodell’azione aggressiva;- dall’aver complessivamente rafforzato il proposito omicida dei coautori delfatto.[OSCURATO:PERSONA], quindi, può limitarsi a sottolineare come ilconvincimento raggiunto dalla Corte distrettuale – in tema di sussistenza delfatto e di qualificazione giuridica dello stesso, in termini di tentato omicidio - siastato esposto attraverso una struttura motivazionale rigorosamente coerente,oltre che ampia ed esaustiva. A fronte delle sopra riassunte argomentazioni,scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e noncontraddittoria, la difesa ricorrente – come sopra già detto - non va oltre laproposizione di deduzioni aspecifiche, interamente versate in fatto e fortementeapodittiche.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Ricorrendone le condizioni,infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decretolegislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione deidati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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