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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 18302/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0504U94) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 051C9E6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, mediante unitario atto di impugnativa a firma del comune difensore, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 12 dicembre 2023, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen. (fatto commesso in Milano il 18 marzo 2023); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha mostrato di essersi fedelmente attenuta al principio di diritto secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approFittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088; Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Rv. 277952; Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, Rv. 274018), laddove ha ritenuto integrata l'aggravante in parola a cagione delle modalità rapide e professionali utilizzate dalle imputate, c:he hanno permesso loro di avvicinarsi alla persona offesa senza che quest'ultima si accorgesse di nulla e di agire in un luogo frequentato senza essere notate, se non dalla [OSCURATO:PERSONA] operante, grazie all'esperienza vantata in materia (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il cons liere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0504U94) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 051C9E6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, mediante unitario atto di impugnativa a firma del comune difensore, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 12 dicembre 2023, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen. (fatto commesso in Milano il 18 marzo 2023); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha mostrato di essersi fedelmente attenuta al principio di diritto secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approFittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088; Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Rv. 277952; Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, Rv. 274018), laddove ha ritenuto integrata l'aggravante in parola a cagione delle modalità rapide e professionali utilizzate dalle imputate, c:he hanno permesso loro di avvicinarsi alla persona offesa senza che quest'ultima si accorgesse di nulla e di agire in un luogo frequentato senza essere notate, se non dalla [OSCURATO:PERSONA] operante, grazie all'esperienza vantata in materia (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il cons liere estensore Il P
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