CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 agosto 2022
Cassazione n. 00037/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla locale Corte di appello, che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, attualmente in esecuzione. 2. Propone ricorso per cassazione il Circelli, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale, pronunciandosi sulla retrodatazione dell'ordinanza custodiale emessa il 2:1/11/2019, avrebbe negato con argomento errato il requisito della desumibilità dei fatti - a fondamento dello stesso provvedimento - dagli atti per i quali era stata emessa una precedente ordinanza cautelare. In particolare, dalla lettura dei decreti autorizzativi e dalle annotazioni di polizia giudiziaria emergerebbe che già nel febbraio 2018 il pubblico ministero stesse svolgendo indagini in ordine alla fattispecie associativa; sempre dalla documentazione in atti, inoltre, risulterebbe che il 1°/6/2018, ossia a distanza di due soli giorni dall'arresto del Circelli (avvenuto il 30/5/2018), il pubblico ministero avesse disposto a suo carico l'iscrizione proprio per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (oggetto del capo 1 della presente imputazione) e di quello di cui all'art. 73, stesso decreto, poi contestato all'odierno capo 7), ossia per i reati per i quali era stata eseguita la seconda misura cautelare nel novembre 2019. Da questi elementi, di natura documentale, risulterebbe dunque evidente che, ben prima dell'emissione del decreto di giudizio immediato per i fatti della prima misura cautelare (16/7/2018), il pubblico ministero avesse a disposizione (anche in forza di intercettazioni) i gravi indizi di colpevolezza poi posti a fondamento della seconda ordinanza del 21/11/2019; - motivazione carente di illogica in ordine alla assenza di elementi di novità. Il Tribunale, pronunciandosi al riguardo, avrebbe valorizzato in senso negativo soltanto il fattore temporale, peraltro in sé non irrilevante, ed avrebbe dunque trascurato del tutto gli ulteriori elementi sottoposti dalla difesa: a) la cessazione di operatività del sodalizio dal giugno 2018; b) l'assenza di elementi dai quali poter desumere un qualunque apporto fornito dal ricorrente in epoca successiva all'arresto; c) l'anteriorità rispetto a questo di tutti i fatti contestati, dunque risalenti ormai a quattro anni e quattro mesi fa; d) il comportamento tenuto dal Circelli nel regime di custodia cautelare (seppur nell'ambito dell'altro procedimento), espressione della fuoriuscita da circuiti criminali. Con la precisazione, peraltro, che la Corte di appello non avrebbe acquisito al riguardo documentazione dall'Istituto penitenziario, pur risultando l'unica autorità autorizzata ad ottenerla, come comunicato dallo stesso istituto al legale del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Con riguardo alla prima censura, di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in tema di retrodatazione della misura cautelare emessa il 21/11/2019, il Tribunale del riesame ha evidenziato che i fatti oggetto della seconda ordinanza 2 cèt: erano stati commessi anteriormente all'emissione della prima (per la quale il ricorrente era stato arrestato il 30/5/2018) e che esisteva un rapporto di connessione qualificata tra tutti i reati interessati; difettava, invece, il carattere della desumibilità dagli atti dei fatti oggetto della seconda ordinanza, prima del rinvio a giudizio dello stesso Circelli nel procedimento oggetto della prima misura cautelare. 4.1. In particolare, richiamata diffusamente la giurisprudenza di questa Corte sul concetto di desumibilità, l'ordinanza ha evidenziato che l'informativa finale del presente procedimento era stata depositata il 4 febbraio 2019, ossia quasi sette mesi dopo l'emissione - nel primo procedimento - del decreto di giudizio immediato del 16/7/2018. Ancora, il Tribunale ha rilevato che l'ordinanza genetica del secondo si fondava sulle complessive risultanze investigative compendiate e valorizzate soltanto nella citata informativa del 4/2/2019. Di seguito, si è sottolineato che la circostanza che nella richiesta del pubblico ministero si facesse riferimento all'arresto del Circelli (di cui alla prima ordinanza), come determinato dall'esito delle indagini disposte nel presente procedimento, non dimostrava di certo che, prima dell'emissione del decreto di giudizio immediato relativo alla prima ordinanza, il pubblico ministero disponesse di tutti gli elementi per formulare un'accusa nei confronti del ricorrente in ordine ai fatti oggi contestati. Infine, l'ordinanza qui impugnata ha evidenziato che l'imputato (nelle more condannato in appello, in continuazione, alla pena di 9 anni e 4 mesi di reclusione) non aveva assolto all'onere probatorio a suo carico, in quanto gli atti prodotti non dimostravano che tutti gli elementi probatori posti a base della seconda ordinanza fossero già presenti nel procedimento nel quale era stata emessa l'ordinanza precedente, prima dell'emissione del decreto di giudizio immediato. Analogamente, l'appellante non aveva dimostrato che l'informativa finale del febbraio 2019, già sopra citata, avesse in realtà una portata meramente ricognitiva di un'altra precedente, depositata nel primo procedimento. 5. Ebbene, a fronte di questa motivazione, che si apprezza per logicità e mancanza di aporie argomentative, il ricorso oppone esclusivamente argomenti di puro fatto, che questa Corte non è ammessa a verificare: si sostiene, infatti, peraltro in termini generici, che "dalla lettura dei decreti autorizzativi, nonché dalle annotazioni di polizia giudiziaria poste a fondamento dei decreti emessi d'urgenza nel presente procedimento", emergerebbe che già nel febbraio 2018 il pubblico ministero stesse svolgendo indagini sul reato associativo poi oggetto della seconda ordinanza. 5.1. Non può condurre a conclusioni diverse, inoltre, l'affermazione secondo cui il pubblico ministero avrebbe iscritto a carico del Circelli le condotte di cui ai capi 1 e 7 del presente procedimento soltanto il 1°/6/2018, ossia due soli giorni dopo l'arresto per le altre fattispecie di reato: anche in questo caso è infatti offerta una circostanza di puro merito, che - nei termini fattuali in cui è proposta - non può essere ammessa in questa sede. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge con riguardo alle risultanze delle intercettazioni telefoniche (richiamate alle pagg. 5-6 del ricorso), oggetto ancora di una richiesta di valutazione in fatto non consentita alla Corte di cassazione, oltre che presentata soli:anto con stralci del materiale di indagine. 6. Con riferimento, poi, agli elementi di novità sottoposti dal Circelli per ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare, il Tribunale non li ha individuati nel solo fattore temporale, come sostenuto nel ric:orso, ma anche nel comportamento tenuto dall'imputato durante la detenzione. In particolare, con valutazione congrua e non manifestamente illogica, dunque non meritevole di censura da parte del Giudice di legittimità, l'ordinanza ha sottolineato che l'elemento cronologico non assumeva alcun significativo rilievo, sia per la doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia per il tempo trascorso dall'esecuzione della misura. Al riguardo, peraltro, occorre precisare che quest'ultimo è il solo che debba essere valutato allorquando è richiesta la revoca o la sostituzione della misura, unitamente ad altri elementi, senza, invece, alcun rilievo per il tempo corrente dai fatti contestati (in termini, tra le altre, Sez. 2, n. 12807 del 19/2/2020, Barbaro, Rv. 278999, secondo cui il cd. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari). 6.1. Quanto, poi, al corretto comportamento inframurario, peraltro doveroso, il Tribunale ne ha sottolineato l'insufficienza, di per sé, nell'ottica della richiesta, così peraltro giustificando la mancata acquisizione delle relazioni della casa circondariale, ritenute comunque non adeguate a giustificare la revoca o l'attenuazione della misura. In tal modo, inoltre, è stata esclusa qualunque contraddizione con la precedente sentenza di questa Corte n. 16620 del 2022: con questo provvedimento, infatti, si era solo evidenziato che il ricorrente non aveva allegato "concreti elementi, né con l'istanza di revoca né con l'appello, che dimostrino che durante la carcerazione il ricorrente abbia attuato condotte che dimostrino la sua risocializzazione o l'uscita dai circuiti criminali. Sul punto, il ricorrente non ha fornito alcuna prova del fatto nuovo, rilevante, avvenuto durante la detenzione in carcere, valutabile ai fini del superamento della presunzione e dell'affievolimento delle esigenze cautelari.". Ebbene, la stessa censura può essere mossa in questa sede, in quanto la difesa non aveva prodotto alcuna documentazione in tema di "ineccepibile condotta carceraria del prevenuto", poi comunque ritenuta in sé insufficiente a giustificare la modifica o revoca della misura. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1