CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37296/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 novembre 2022, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti domiciliari dal 30/7/2015 al 27/9/2016. Il ricorrente veniva attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso e per il reato di cui all'art. 73 d.P.R,. 309/90 aggravato ai sensi dell'art. 7 I. 203/91, avendo agevolato il clan Bellocco-Cimato. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] annullava il titolo cautelare per carenza di gravi indizi di colpevolezza limitatamente all'accusa di partecipazione al reato associativo. Confermava l'ordinanza genetica con riferimento all'art. 73 d.P.R. 309/90, che riguardava l'acquisto e la detenzione di kg. 160 circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Lo stupefacente oggetto di contestazione era rinvenuto e sequestrato dagli operanti su un furgone di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] dei fratelli Cimato. Dal reato associativo il ricorrente era assolto in primo grado. Dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 il ricorrente era assolto in via definitiva in grado di appello con sentenza del 15/11/2019. Il giudice della riparazione ha individuato comportamenti gravemente colposi in capo al richiedente, valorizzando il contenuto di una conversazione intercettata in occasione del noleggio del furgone sul quale fu rinvenuto lo stupefacente e l'atteggiamento serbato in tale circostanza 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Erronea interpretazione ed applicazione dell'articolo 314 cod. proc. pen., mancanza contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo. Dopo avere ripercorso la vicenda processuale in esame, la difesa evidenzia come le fonti di prova a carico del ricorrente fossero rappresentate in via esclusiva da intercettazioni ambientale e da alcuni frame estrapolati dalle telecamere installate dalla polizia giudiziaria presso la ditta [OSCURATO:PERSONA]. L'analisi dell'esistenza di un comportamento doloso o colposo che abbia concorso alla privazione della libertà deve essere condotta sulla scorta del capo di imputazione contestato per il quale è stata applicata la misura cautelare, e tenere debitamente conto delle ragioni dell'assoluzione dell'istante, nella specie compiutamente indicate nella sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del procedimento riparatorio non si è confrontato con il contenuto della pronuncia assolutoria: l'ordinanza impugnata è incentrata su fatti ipotizzati presuntivamente da un'attività investigativa, in parte illegittima, in parte piena di incertezze e lacune, per di più monca dell'identificazione dei soggetti monitorati. [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto alcun comportamento che possa integrare la definizione di colpa grave indicata dall'articolo 314 cod. proc. peri. Erra l'ordinanza impugnata laddove ritiene di rinvenire nella circostanza che il ricorrente sia soggetto conversante nelle intercettazioni - che lo vede tra l'altro intervenire soltanto per pochi secondi - un comportamento integrante la colpa grave che ha contribuito all'emissione al mantenimento della misura restrittiva. La suddetta attività di intercettazione, posta in essere con modalità non intelligibili si è rivelata colma di incertezze e lacune investigative, prima tra tutte quelle inerenti il propalato dei soggetti monitorati, come accertato dal giudice dell'assoluzione. Sebbene la valutazione del giudice della riparazione si svolga sii un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale, è compito precipuo del giudice della riparazione individuare i fattori condizionanti l'adozione della misura. Il giudice della riparazione ha deliberatamente omesso di valutare quanto emerso, in maniera chiara ed univoca, all'esito del giudizio di appello. La Corte d'appello fa rivivere spezzoni di brani il cui contenuto era stato totalmente travisato e addirittura inventato durante le investigazioni. Il giudice della riparazione può rivalutare i fatti presi in considerazione dal giudice della cognizione, fornendo una interpretazione diversa, ma non può ritenere accertati fatti che il giudice della cognizione ha escluso; per questi ultimi non vi è possibilità di rivalutazione perché si tratta di condotte la cui esistenza non è stata accertata in giudizio e, quindi„ non si può tenere conto di tali elementi nel giudizio di riparazione. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza del 28 marzo 2019 escludeva in radice la responsabilità penale del Marafioti con motivazione univoca, idonea ad escludere qualunque sua responsabilità anche a titolo di dolo colpa grave. Il giudice di merito, nella sentenza assolutoria, ha dato atto di avere ascoltato i dialoghi, accogliendo le obiezioni della difesa del Marafioti e di avere proceduto in camera di consiglio all'ascolto diretto dei file audio delle conversazioni di cui hai progressivi 5260, 5261, 5262, giungendo alla conclusione che le stesse fossero incomprensibili, a differenza solo di quella di cui al progressivo 5262, che non porta in alcun modo ai risultati prospettati nell'ordinanza impugnata. Il collegio del merito ha proceduto alla ricostruzione della vicenda, ripercorrendo tutte le fasi della contestata preparazione del carico di droga e osservando che dalla fotocamera installata presso l'autosalone della ditta [OSCURATO:PERSONA], in data 16 maggio 2014 alle 10:29, si accertava solo l'arrivo di una [OSCURATO:PERSONA] di colore celeste, da cui scendevano quattro soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha pronunciato nessuna delle frasi che gli è stato attribuita. Presso l'officina erano presenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In coincidenza si registrava la conversazione di cui ai progressivi 5260 e 5261, il cui contenuto è risultato incomprensibile. Dunque, tutta la ricostruzione della vicenda, espungendo le frasi incomprensibili, è risultata vanificata. Dalla lettura incrociata dei dati con l'informativa è risultato che il carico è avvenuto probabilmente in Puglia o in Lucania. Dall'ascolto diretto dei file audio, riferisce il giudice della cognizione, emergeva come la conversazione risultasse disturbata da fori rumori di fondo, che l'audio del parlato fosse molto debole e tale da non consentire la comprensione di quanto si erano detti i presenti. Nel caso che occupa non è possibile nemmeno sostenere l'aspetto delle frequentazioni ambigue, posto che dagli elementi acquisiti si evince come si sia trattato di un unico incontro casuale tra soggetti, presunti sodali, all'interno dell'officina ove nessun carico di sostanza è stato operato. Non si comprende quale comportamento gravemente colposo abbia tenuto il ricorrente, il quale si è limitato a svolgere le sue mansioni lavorative. In conclusione, il giudice della riparazione non ha tenuto conto di quanto accertato nel corso del giudizio, ma, quasi esclusivamente, del quadro indiziarlo delineato dall'ordinanza cautelare. Ha ignorato quanto definitivamente accertato nelle sentenze di assoluzione, secondo le quali, all'epoca dei fatti, Marafioti lavorava presso la [OSCURATO:PERSONA] con le mansioni specifiche di addetto al noleggio auto. Sulla base delle mansioni lavorative che occupava e per lo strettissimo arco temporale in cui Marafioti intervenne nella conversazione di interesse ("vuoi che gli faccio vedere la macchina" i giudici della cognizione hanno escluso ogni suo consapevole contributo nella vicenda che lo occupa.3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento. 2. La giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento del dolo o della colpa grave quali cause ostative del riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, ha sottolineato l'esigenza di distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice della cognizione da quella propria del giudice della riparazione. E' noto come il giudice della riparazione, pur essendo chiamato ad esprimersi sul medesimo materiale probatorio esaminato nell'ambito del giudizio di cognizione, debba seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, non dovendo stabilire se le condotte dell'imputato costituiscano o meno reato, ma se le stesse si siano poste come fattore condizionante la privazione della libertà personale del richiedente, svolgendo una efficacia sinergica rispetto all'evento detenzione. In tal senso il giudice della riparazione, in ragione della natura eminentemente solidaristica dell'istituto, deve effettuare l'accertamento che gli compete soffermandosi sui comportamenti del richiedente alla luce del generale dovere di autoresponsabilità incombente su tutti i consociati, stabilendo, sulla base di una valutazione da effettuarsi ex ante e secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, se il richiedente abbia dato luogo ad un agire apparentemente illecito, ingenerando un falso convincimento nell'Autorità procedente e suscitando la necessità di un intervento a tutela della collettività (Sez. U n. 32383/10 D'annbrosio, Sez. U n.43/96, Sarnataro). Non è superfluo aggiungere l'ulteriore principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice della riparazione, nella valutazione da compiere nell'ambito di tale procedimento, incontra il solo limite di non poter ritenere dimostrate circostanze escluse in sede di cognizione e, viceversa, di non poter ritenere non provate circostanze valutate dal giudice della cognizione come esistenti e dimostrate (così ex inultis Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv.256808). Pertanto, egli può esaminare tutti gli elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento, e apprezzare, in modo autonoimo e completo, tutti gli elementi disponibili, onde verificare la sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, sostenendo il proprio convincimento con una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 3. Tutto ciò premesso si osserva quanto segue. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la Corte di appello si è confrontata con la motivazione della sentenza assolutoria ed ha analizzato il contenuto della conversazione intercettata, centrale nella decisione assunta, in cui è stato registrato il colloquio tra Pizzato, i titolari della diaa presso la quale era stato preso a noleggio il furgone adoperato per il trasporto della droga e gli altri coimputati. La Corte di appello ha epurato la conversazione dalle parti ritenute incomprensibili dal giudice della cognizione. Escludendo tali parti, ha ricavato il logico convincimento, sulla base dei pur brevi passaggi comprensibili, che il tenore della conversazione fosse suscettibile di ingenerare nell'autorità il ragionevole convincimento di essere al cospetto dello svolgimento o della programmazione di attività illecite da parte dei presenti (eloquenti apparivano i riferimenti agli anni di carcere: "prendiamo venti anni", e a cose da nascondere: "non la trovano qui"). Nel furgone preso a noleggio dalla società di [OSCURATO:PERSONA] condotto da Pizzata fu rinvenuta quello stesso giorno la partita di stupefacente. Il comportamento del ricorrente nel contesto delineato npri è stato neutro, avendo egli assistito al dialogo e chiesto al titolare se dovesse mostrare la macchina; di fatto poi accompagnando i presenti alla macchina. Il fatto di avere assistito a dialoghi riguardanti affari illeciti - dai quali, per la delicatezza della situazione, sono generalmente esclusi soggetti ritenuti inaffidabili o estranei al contesto - è elemento suscettibile di ingenerare il convincimento della familiarità del richiedente con soggetti dediti a traffici illeciti. I riferimenti ad un trasporto illecito ed il successivo ritrovamento dello stupefacente nel furgone preso a noleggio proprio dalla società hanno fatto ragionevolmente ritenere che nella conversazione si facesse riferimento al trasporto della droga rinvenuta, a nulla rilevando, come ha logicamente osservato il giudice della riparazione, che il carico sia avvenuto altrove. L'essersi adoperato per rendersi utile in tale contesto ("faccio vedere la macchina") è comportamento idoneo ad incienerare negli inquirenti l'erroneo convincimento della partecipazione all'attività delittuosa contestata. Le circostanze rappresentate in motivazione, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non si prestano ad essere censurate sul piano logico. Le critiche difensive non risultano idonee a rivelare aspetti di criticità nel complessivo discorso giustificativo posto a fondamento della decisione. V 4. Deve pertanto concludersi per il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.