CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10333/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Giulio ROMANO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giorgio GRAGNANO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 8 ottobre 2020, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Nola, in data 22 settembre 2017, ha condannato l'imputato alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 50,00 di multa in relazione al reato continuato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione, falsa applicazione ed inosservanza di legge nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa.La Corte territoriale si sarebbe limitata a riproporre le medesime argomentazioni utilizzate senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui ha fatto proprio il contenuto della sentenza di primo grado. I giudici di merito non avrebbero valutato e confutato le doglianze relative alla mancanza di prova in ordine all'esistenza degli artifici e raggiri. La motivazione sarebbe apparente nella parte in cui afferma che l'imputato ha avanzato richieste di somme di denaro e non ha mai versato le somme incassate al titolare della società DMP. La Corte di merito avrebbe ignorato la doglianza avanzata con i motivi di appello secondo cui l'imputato non avrebbe fraudolentemente convinto le persone offese a versare somme di denaro sul proprio conto corrente, doglianza che trova fondamento nelle stesse dichiarazioni delle persone offese le quali hanno ammesso di essersi liberamente determinate a proporre al ricorrente di versargli delle somme destinate al [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione sarebbe illogica in quanto non tiene in considerazione quanto riferito dalla persona offesa GRASSO Marianna in ordine ai pregressi rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] e non avrebbe valorizzato le contraddizioni tra quanto affermato dalla stessa in sede di querela e quanto dichiarato nel corso del suo esame dibattimentale. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 640 cod. pen. in relazione alla mancata riqualificazione della condotta contestata nel reato di appropriazione indebita. Le condotte poste in essere dal ricorrente avrebbero una rilevanza meramente civilistica come affermato dallo stesso Pubblico Ministero nell'originaria richiesta di archiviazione, in ogni caso le somme di denaro sarebbero state consegnate spontaneamente dalle persone offese al ricorrente in assenza di condotte fraudolente con conseguente insussistenza dell'elemento materiale del reato di truffa e necessaria riqualificazione nel reato di cui all'art.646 cod. pen. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'inosservanza e falsa applicazione dell'art. 164 cod. pen. in relazione all'art.129 cod. proc. pen. La Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del reato stante la tardività della querela. La condotta illecita si sarebbe consumata in data 29 marzo 2013 (data dell'emissione dell'ultima fattura da parte della DPM) mentre la querela è stata depositata solo in data 30 luglio 2013. Le persone offese non sarebbero credibili laddove affermano di essersi rese conto di esser state truffate solo al momento della ricezione della fattura rilasciata dalla DPM (6 maggio 2013) in quanto è inverosimile che la società abbia spedito la fattura ben due mesi dopo l'emissione. 5. Il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, l'inosservanza ed errata applicazione dell'art. 159 cod. pen. La Corte territoriale non si sarebbe espressa sulla richiesta della difesa, esplicata nel corso della discussione, di declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione; il reato posto in essere in danno della GRASSO si sarebbe consumato in data 31 dicembre 2012 mentre quello subito dal MASCARI in data 7 gennaio 2013. Il periodo di sospensione della prescrizione conseguente al rinvio dell'udienza del 27 maggio 2016 per legittimo impedimento del difensore, dovrebbe essere quantificato in soli 60 giomi ex art. 159 cod. proc. pen. e non in 5 mesi come affermato dalla Corte territoriale. Inoltre, i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto sospeso il termine di prescrizione nel periodo 7 ottobre 2016-25 novembre 2016 nonostante l'udienza sia stata rinviata su richiesta congiunta delle parti finalizzata al componimento bonario della controversia. 6. In data 21 ottobre 2021 il difensore ha depositato memoria conclusiva con il quale ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e l'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 1.1. Deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Deve esser richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anc:he in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 1.2. Va, altresì, sottolineato come le dcglianze formulate dal ricorrente non siano consentite in quanto dirette a contestare la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). Le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie, peraltro, possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella carenza assoluta di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione); sostanziale inesistenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle esaustive argomentazioni dei giudici di merito, in largia parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. 1.3. Nel caso di specie entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente sia l'autore del reato continuato dì truffa di cui al c:apo di imputazione a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagine da 7 a 9 della sentenza di primo grado e pagine da 3 a 5 della sentenza di appello), confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l'atto di appello. 1.4. Deve esser, inoltre, rimarcato che i giudici di primo e secondo grado hannot, motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dalle persone offese. La versione dei fatti offerta dalla GRASSO e dal MASCARI risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese delle persone offese né alcun interesse all'accusa da parte dei dichiaranti (vedi Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). Il percorso valutativo seguito dai giudici di merito è rispettoso della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), a condizione che il decidente proceda ad un vaglio di credibilità oggettiva e soggettiva più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Tuttavia -ed è proprio quello che i giudici merito hanno fatto in relazione alla GRASSO ed al MASCARI- può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (vedi Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755) qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (vedi pagg. da 7 a 9 della sentenza di primo grado e pagg. 3 e 4 della sentenza di appello nella parte in cui vengono indicati come riscontro esterno la documentazione acquisita dagli inquirenti e le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]). Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità delle deposizioni delle persone offese è precluso a questa Corte in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie diversamente da quanto apoditticamente affermato nei ricorsi (Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, Zamberlan, Rv. 230899). Nel caso di specie i ricorsi obliterano le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie delle persone offese, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze. I presunti travisamenti e le illogicità motivazionali indicati nel ricorso hanno ad oggetto una considerazione atomistica degli elementi logico- fattuali riportati nella sentenza impugnata. Tali doglianze appaiono, peraltro, manifestamente infondate in quanto non corrispondono ad effettivi travisamenti di fatti storici o di prove utilizzate dai giudici di merito ma propongono delle visioni alternative alla realtà processuale posta alla base della decisione impugnata ovvero suggeriscono una interpretazione più dettagliata di fatti correttamente individuati dai giudici di merito. 1.5. La Corte territoriale ha, inoltre, indicato, con motivazione esaustiva e congrua con le risultanze processuali e con il percorso argornentativo seguito dal Giudice di prime cure, gli elementi idonei a ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di truffa (le attendibili dichiarazioni delle persone offese hanno, infatti, permesso di accertare che il GRAGNANO, dopo essersi assicurato la fiducia della GRASSO e del MASCARI, ha effettuato ulteriori richieste di denaro affermando falsamente che le stesse fossero destinate ail [OSCURATO:PERSONA] per l'espletamento di pratiche di finanziamento, così inducendo in errore le persone offese in ordine alla reale destinazione di tali somme). La motivazione impugnata si presenta„ in conclusione, priva di vizi logici, manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte da questa Corte che con le emergenze processuali, sottraendosi ad ogni censura in questa sede. 2. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili, in quanto hanno ad oggetto violazioni di legge non dedotte in sede di appello. Va richiamato, in proposito, il principio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione. In tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata).3. Il quarto motivo di ricorso 'è manifestamente infondato. Il ricorrente ha affermato, in modo apodittico, che il reato di truffa contestato al GRAGNANO si è perfezionato nelle date degli ultimi pagamenti ricevuti dall'imputato e, quindi, il 31 dicembre 2012 in relazione alla condotta posta in essere in danno della persona offesa GRASSO ed il 7 gennaio 2013 in relazione alla persona offesa MASCARI. Il ricorso sul punto non appare autosufficiente in quanto fornisce elementi certi da cui dedurre l'erroneità dell'indicazione contenuta nel capo di imputazione secondo cui il reato continuato di truffa si è protratto fino al maggio del 2013. La difesa si limita a far riferimento alle ricariche mediante [OSCURATO:PERSONA] desumibili dalla documentazione acquisita dagli inquirenti senza tenere in considerazione che dalla lettura delle dichiarazioni delle persone offese emerge il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle comprovate documentalmente (la GRASSO dichiara di aver versato circa 9.500,00 euro fino alla fine del 2013 ed il MASCARI di aver pagato 3.500,00 euro a fronte dei 4.533,00 euro e 1.500,00 euro desumibili dalla documentazione in atti). Va rilevato sul punto che, in considerazione della ritenuta attendibilità delle persone offese e dalla mancanza di elementi da cui desumere la falsità delle rispettive dichiarazioni accusatorie, non appare accoglibile la parziale ed ipotetica affermazione difensiva inerente all'erroneità dell'indicazione della data di commissione del reato indicata nel capo di imputazione. In considerazione della data di commissione del reato (maggio 2013) e della sospensione dei termini di prescrizione conseguente al rinvio per legittimo impedimento del difensore dell'udienza del 27 maggio 2016 (pari a 61 giorni), il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen, è spirato nel gennaio 2021 e, quindi, in data successiva della emissione della sentenza di appello dell'08 ottobre 2020 con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso. La possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporl:o processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.