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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31191/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 4730/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nei due motivi di ricorso, concernenti la violazione di legge e il vizio di motivazione anche per travisamento della prova in relazione alla ritenuta responsabilità, con particolare riferimento al profilo del dolo specifico, risultano manifestamente infondate perché costituite da mere doglianze in punto di fatto e dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori, non misurandosi affatto con le corrette e non illogiche argomentazioni della Corte territoriale (v. in particolare pp. 3-4).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 4730/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nei due motivi di ricorso, concernenti la violazione di legge e il vizio di motivazione anche per travisamento della prova in relazione alla ritenuta responsabilità, con particolare riferimento al profilo del dolo specifico, risultano manifestamente infondate perché costituite da mere doglianze in punto di fatto e dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori, non misurandosi affatto con le corrette e non illogiche argomentazioni della Corte territoriale (v. in particolare pp. 3-4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31191/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris