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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 18735/2023

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ARLO – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – rappresenta ti e dife si disgiuntamente e congiuntamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso, nonché dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla memoria in data 20.1.2021 di costituzion e di nuovi difensori; elettivamente domiciliati in Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio di tali ultimi difensori.

RICORRENTI contro [OSCURATO:SOCIETA].– c.f. 0 0 399750587 – in qualità di mandatari a , in virtù di procura autenticata pernotar [OSCURATO:PERSONA] di Londra in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] giusta procura autenticata per notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma, al viale di [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difend ono in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 4085/2018 della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato in data 6 .9.2002 “ IntesaBCI [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a . , quale mandataria di “IntesaBCI”s.p.a., citava a comparire dinanzi al Tribunale di RomaAngela Saracini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

Chiedeva la condanna in solido dei convenuti, in qua nto fideiussori della “Sime” s.p.a., al pagamento dell’importo di euro 414.408,07, oltre interessi, quale somma dovuta dalla debitrice principale alla data del 6.6.2002 nonché la condanna in solido dei convenuti, in quanto fideiussori della “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l., al pagamento dell’importo di euro 227.232,44, oltre interessi, quale somma dovuta dalla debitrice principale parimenti alla data del 6.6.2002. 2.Si costituivano Angela, Cinzia e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] .

Instavanoper il rigetto dell’avversa domanda.

3. C on sentenza n. 4 2 13 /2012 il Tribunale di Rom a, espunti gli interessi anatocisticisulla scorta della c.t.u. contabile all’uopo espletata, condannava i convenuti al pagamento della minor complessiva somma di euro 313.310,93, oltre interessi dal 7.6.2002 al saldo.4.Angela, Cinzia e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] proponeva no appello .

“IntesaBCI [OSCURATO:PERSONA]”, quale mandataria di “IntesaBCI” , non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

5. Con comparsa depositata in data 24.7.2012 interveniva “ [OSCURATO:SOCIETA] ” s.p.a., quale mandatariadella “ [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., a sua volta cessionaria del credito di “IntesaBCI”(cfr. sentenza d’appello, pag. 5).

Instava per il rigetto dell’appello. 6.Con sentenza n. 4085/2018 la Corte di Roma rigettava l’appello .

7. Avverso tale sentenza ha nno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ne hannochiesto sulla scorta di d u e motivila cassazione con ogni susseguente statuizione.

“[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a., quale mandatari a d ella “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. , ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 8.I ricorrent i ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

9. Va delibata previamente l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, “perché proposto (e notificato (…)) solo ed esclusivamente nei confronti [della mandataria] [OSCURATO:SOCIETA]. ( e non di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., unica parte legittimata a conoscere dello stesso) [siccome] ((…) –titolare del credito –(…))” (così controricorso, pagg. 5 - 6) . 10.L’eccezione va respinta.

11. In ipotesi di rappresentanza processuale – ex art. 77 cod. proc. civ. - l’impugnazione va proposta nei confronti del rappresentante in detta qualità (cfr. Cass. 31.5.2006, n. 12899).D’altra parte, è vero che la relata di notificazione, all’indirizzo di p.e.c. dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], del ricorso per cassazione proposto nei confronti di “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. non rec a indicazione della qualità (di “[OSCURATO:SOCIETA]”)di rappresentante d ella “ [OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] tuttavia siffatta circostanzanon ha determinato alcuna incertezza in ordine alla veste in cui “Italfondario” s.p.a. è stat a evocat a nel presente giudizio di legittimità (cfr. a tal riguardo parimenti Cass. 12899/2006).

Si è anticipato infatti che “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a.è intervenuta in appello quale mandatariadella “ [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. 12.Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no la violazione degli artt. 1 83 2 , 1856 e 2697cod. civ.

Deducono che ha errato la Corte di Roma a r eputa re che non avevano interesse a dolersi dell’omessa allegazione degli estratti-conto relativi al periodo successivo, fino al 6.6.2002.

Deducono in particolareche i conti correnti risultano indiscutibilmente chiusi alla data del 6.6.2002(cfr. ricorso, pag. 5 ) e c he a nulla rileva che l’istituto di credito abbia chiesto in pagamento una somma inferiore rispetto a quella risultante a debito alla data del 31.12.2002(cfr. ricorso, pag. 5).

Deducono invero che è ben possibile che alla data del 6.6.2002 l’esposizione debitoria fosse di minor ammontare rispetto a quello - euro 139.021,27 - ritenuto(cfr. ricorso, pag. 5), viepiù che alla data del 17.5.2002 la banca aveva indicato nella minor somma di euro 137.174,84 il saldo debitore del conto corrente n. 14984/01(cfr. ricorso, pag. 5).Deducono quindi che in dipendenza dell’omessa allegazione degli estratti del conto corrente sino alla data del 6.6.2002 controparte non ha assolto l’onere probatorio su di essa gravante(cfr. ricorso, pag. 6).

Deducono per altro versoche l’istituto di credito non ha provveduto a rendere il conto del conto-anticipi né ha dato ragione della sorte dei crediti ottenuti in cessione (cfr. ricorso, pag. 6).

Deducono quindi che, in assenza di rendiconto,ha errato la corte di merito a reputare generico il motivo di appello per omessa indicazione degli accrediti non contabilizzati da computare a decurtazione delle esposizioni della “Sime” e della “[OSCURATO:PERSONA]”(cfr. ricorso, pag. 8). 13.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 14.Allorché ha respinto il motivo di gravame -con cui gli appellanti a censura del primo dictumavevano addotto che l’istituto bancario non aveva allegato gli estratti dei conti correnti sino alla data del 6.6.2002, indicata dalla stessa banca quale momento conclusivo dei rapporti di conto corrente cui ineriscono i saldi richiesti in pagamento –la Corte di Roma ha dapprima premesso che gli importi dovuti erano stati computati dal c.t.u. alla data del 31.12.2001, con riferimento al conto corrente n. 14984/01, ed alla data del 31.3.2002, con riferimento agli ulteriori conti correnti, date cui risalivano gli estratti depositati da “IntesaBCI [OSCURATO:PERSONA]”(cfr. sentenza d’appello, pag. 6).

Indi ha reputato che gli appellanti non avevano interesse a dolersi dell’omessa allegazione degli estratticonto relativi al periodo successivo, fino al 6.6.2002.

Ha reputato invero che l’istituto di creditoin relazione al conto corrente n. 14984/01 aveva domandato il pagamento della minor somma di euro 139.021,27, computata al 6.6.2002, in luogo della maggior somma di euro 241.411,34, risultante a debito alla data del 31.12.2001 (cfr. sentenza d’appello, pag. 6). 15.Previamente va ribadit a l’elaborazione di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento secondo cui la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l’andamento dello stesso per l’intera durata del suo svolgimento, dall’inizio del rapporto e senza interruzioni (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2018, n. 23313).

Ovvero l’insegnamento secondo cui nei rapporti bancari inconto corrente, una volta che sia stata esclusala validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca, per dimostrare l’entità del proprio credito, ha l’onere di produrre tutti gliestratti conto dall’inizio del rapporto (cfr. Cass. (ord.) 25.5.2017, n. 13258).

16. Su tale scorta appieno si configura la violazione, recte la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.

Più esattamente, per nulla si giustifica il postulato difetto di interesse degli appellanti al riscontro dell’andamento del conto corrente n. 149841 per il periodo successivo al 31.12.2001 e sino al dì – 6.6.2002 - del la sua chiusura alla stregua del rilievo, ineccepibile e congruo , dei ricorrenti per cui è ben possibile che alla data del 6.6.2002 l’esposizione debitoria fosse di minor ammontare rispettoall’importo di euro 139.021,27.

17. Va soggiunto che la Corte di Roma ha reputato generico il motivo (indicato come secondo)di gravame con cui gli appellanti a censura del primo dictum avevano addotto che l’esposizione debitoria da essi garantita era di ammontare inferiore rispetto a quello calcolato dal c.t.u. in dipendenza dell’incasso delle fatture emesse dalle debitrici (“AEM” ed E.N.E.L.”) delle debitrici principali e cedute ingaranzia (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) .

Ha affermato segnatamente – la corte - che gli appellanti non avevano indicato neppur sommariamente gli asseriti accrediti non contabilizzati,accrediti che sarebbero stati da decurtare dal quantum delle esposizioni debitorie di “Sime” e di “[OSCURATO:PERSONA]”(cfr. sentenza d’appello, pag. 6).

18. Evidentemente, il buon esito, di già alla luce dei rilievi dapprima enunciati, del primo motivo di ricorso assorbe le ulteriori ragioni di doglianza veicolate dal primo mezzo a censura delle affermazioni operate dalla corte distrettuale a reiezione del“secondo” motivo di appello.

Del resto, depongono in tal senso pur le prospettazioni dei ricorrenti, secondo cui “il secondo motivo , così (…) esaminato dalla sentenza, era soltanto un ulteriore argomento svolto per illustrare l’eccezione di mancato assolvimento da parte della banca dell’onere della prova” (così ricorso, pag. 6). 19.Con il secondo motivo i ricorrent i denuncia no l a v iola zione d ell’art. 1855 cod. civ. in relazione all’art. 1857 cod. civ.

Deducono che ha errato la Corte di Roma a respingere il secondo motivo d’appello - nell’impugnato dictum indicato come terzo - con cui avevano censurato il primo dictumper aver rigettato l’eccezione ex art. 1955 cod. civ. di estinzione della fideiussione(cfr. ricorso, pag. 8).

Deducono che l’istituto di credito non ha provveduto a rendere il conto del conto-anticipi né ha dato ragione della sorte dei crediti ottenuti in cessione (cfr. ricorso, pag. 9).

Deducono quindi che anche in considerazione del tempo trascorso i crediti non riscossi ceduti in garanzia dalle debitrici principali s i s ono verosimilmente prescritti, cosicché risulta preclusa la possibilità che, con il pagamento, essi fideiussori utilmente si surroghino nei diritti del creditore nei confronti dei debitori delle debitrici principali (cfr. ricorso, pag. 9).

Deducono in pari tempo che, in assenza di rendiconto, ha errato la corte di merito a considerare il motivo di appello al riguardo esperito generico in dipendenza della omessa individuazione dei crediti ceduti, insuscettibili di essere azionati siccome prescritti(cfr. ricorso, pag. 9).

Deducono che del resto la contestazione riguardava specificamente il mancato rendimento del conto (cfr. ricorso, pag. 9). 20.Il secondo motivo di ricorso va respinto. 21.Si premette che la Corte di Roma ha reputato egualmente generico i l motivo di gravame con cui gli appellanti a censura del primo dictum, nella parte in cui era stat a respint a l’eccezione ex art. 1955 cod. civ. di estinzione della fideiussione, avevano addotto che l’istituto di credito appellato non aveva fornito loro informazioni sulla sorte dei crediti ad esso istituto ceduti dalle debitrici principali, così precludendo ad essi garanti, a motivo della sopravvenuta prescrizione delle medesime ragioni creditizie, di attivarsi per il recupero.

Ha reputato segnatamente – la corte - che gli appellanti non avevano individuato in maniera specifica i pretesi crediti ceduti insuscettibili di recupero a motivo della sopravvenuta prescrizione(cfr. sentenza d’appello, pag. 6). 22.Ebbene - ed al di là del rilievo p er cui il mezzo in disamina in realtà si basa su una pura e semplice supposizione (“se è vero che i conti anticipi si sono chiusi con saldo negativo, allora alcuni crediti ceduti non sono stati pagati”: così memoria dei ricorrenti, pag. 5) - reputa questa Corte che l’ipotesi de qua fuoriesce e non è riconducibile allo schema previstodall’art. 1955 cod. civ.Invero, la surroga prefigurata dai ricorrenti -e la cui operatività in ipotesi di pagamento sarebbe stata pregiudicata -non ha ad oggetto diritti del creditore garantito, ossia, nella specie, di “IntesaBCI” ( ora “[OSCURATO:PERSONA]”) , nei confronti del debitore principale, ossia, nella specie,della “Sime” s.p.a. e della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., bensì ha ad oggetto diritti nei confronti di soggettiterzi, a loro volta debitori del le debitr ici principali ( “ Sime” e “[OSCURATO:PERSONA]”) , diritti che le medesime debitrici principali avevanoceduto ad “IntesaBCI” e che riacquista no a seguito e per effetto del pagamentoda parte dei fideiussori.

Nei termini anzidettiva dunque corretta, ai sensi dell’art. 384, u.c., cod. proc. civ., la motivazionein virtù della quale la Corte di Roma ha atteso al rigetto del “terzo” motivo d’appello.

23. I n accoglimento e nei termini dell’accoglimento del primo motivo di ricorso lasentenza n. 4085/2018 della Corte d’Appello di Roma va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, alla stregua de lle massime desunte d alle pronunce di questa Corte n. 23313/2018 e n. 13258 /201 7 in precedenza menzionate.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo , cassa in relazione e nei termini dell’accoglimento del primo motivo la sentenza n. 4085/2018 della Corte d’Appello di Roma e rinvia a lla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 23marzo 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ARLO – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – rappresenta ti e dife si disgiuntamente e congiuntamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso, nonché dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla memoria in data 20.1.2021 di costituzion e di nuovi difensori; elettivamente domiciliati in Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio di tali ultimi difensori. RICORRENTI contro [OSCURATO:SOCIETA].– c.f. 0 0 399750587 – in qualità di mandatari a , in virtù di procura autenticata pernotar [OSCURATO:PERSONA] di Londra in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] giusta procura autenticata per notar [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma, al viale di [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difend ono in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 4085/2018 della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato in data 6 .9.2002 “ IntesaBCI [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a . , quale mandataria di “IntesaBCI”s.p.a., citava a comparire dinanzi al Tribunale di RomaAngela Saracini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Chiedeva la condanna in solido dei convenuti, in qua nto fideiussori della “Sime” s.p.a., al pagamento dell’importo di euro 414.408,07, oltre interessi, quale somma dovuta dalla debitrice principale alla data del 6.6.2002 nonché la condanna in solido dei convenuti, in quanto fideiussori della “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l., al pagamento dell’importo di euro 227.232,44, oltre interessi, quale somma dovuta dalla debitrice principale parimenti alla data del 6.6.2002. 2.Si costituivano Angela, Cinzia e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] . Instavanoper il rigetto dell’avversa domanda. 3. C on sentenza n. 4 2 13 /2012 il Tribunale di Rom a, espunti gli interessi anatocisticisulla scorta della c.t.u. contabile all’uopo espletata, condannava i convenuti al pagamento della minor complessiva somma di euro 313.310,93, oltre interessi dal 7.6.2002 al saldo.4.Angela, Cinzia e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] proponeva no appello . “IntesaBCI [OSCURATO:PERSONA]”, quale mandataria di “IntesaBCI” , non si costituiva e veniva dichiarata contumace. 5. Con comparsa depositata in data 24.7.2012 interveniva “ [OSCURATO:SOCIETA] ” s.p.a., quale mandatariadella “ [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., a sua volta cessionaria del credito di “IntesaBCI”(cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Instava per il rigetto dell’appello. 6.Con sentenza n. 4085/2018 la Corte di Roma rigettava l’appello . 7. Avverso tale sentenza ha nno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ne hannochiesto sulla scorta di d u e motivila cassazione con ogni susseguente statuizione. “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a., quale mandatari a d ella “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. , ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 8.I ricorrent i ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9. Va delibata previamente l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, “perché proposto (e notificato (…)) solo ed esclusivamente nei confronti [della mandataria] [OSCURATO:SOCIETA]. ( e non di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., unica parte legittimata a conoscere dello stesso) [siccome] ((…) –titolare del credito –(…))” (così controricorso, pagg. 5 - 6) . 10.L’eccezione va respinta. 11. In ipotesi di rappresentanza processuale – ex art. 77 cod. proc. civ. - l’impugnazione va proposta nei confronti del rappresentante in detta qualità (cfr. Cass. 31.5.2006, n. 12899).D’altra parte, è vero che la relata di notificazione, all’indirizzo di p.e.c. dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], del ricorso per cassazione proposto nei confronti di “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. non rec a indicazione della qualità (di “[OSCURATO:SOCIETA]”)di rappresentante d ella “ [OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] tuttavia siffatta circostanzanon ha determinato alcuna incertezza in ordine alla veste in cui “Italfondario” s.p.a. è stat a evocat a nel presente giudizio di legittimità (cfr. a tal riguardo parimenti Cass. 12899/2006). Si è anticipato infatti che “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a.è intervenuta in appello quale mandatariadella “ [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. 12.Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no la violazione degli artt. 1 83 2 , 1856 e 2697cod. civ. Deducono che ha errato la Corte di Roma a r eputa re che non avevano interesse a dolersi dell’omessa allegazione degli estratti-conto relativi al periodo successivo, fino al 6.6.2002. Deducono in particolareche i conti correnti risultano indiscutibilmente chiusi alla data del 6.6.2002(cfr. ricorso, pag. 5 ) e c he a nulla rileva che l’istituto di credito abbia chiesto in pagamento una somma inferiore rispetto a quella risultante a debito alla data del 31.12.2002(cfr. ricorso, pag. 5). Deducono invero che è ben possibile che alla data del 6.6.2002 l’esposizione debitoria fosse di minor ammontare rispetto a quello - euro 139.021,27 - ritenuto(cfr. ricorso, pag. 5), viepiù che alla data del 17.5.2002 la banca aveva indicato nella minor somma di euro 137.174,84 il saldo debitore del conto corrente n. 14984/01(cfr. ricorso, pag. 5).Deducono quindi che in dipendenza dell’omessa allegazione degli estratti del conto corrente sino alla data del 6.6.2002 controparte non ha assolto l’onere probatorio su di essa gravante(cfr. ricorso, pag. 6). Deducono per altro versoche l’istituto di credito non ha provveduto a rendere il conto del conto-anticipi né ha dato ragione della sorte dei crediti ottenuti in cessione (cfr. ricorso, pag. 6). Deducono quindi che, in assenza di rendiconto,ha errato la corte di merito a reputare generico il motivo di appello per omessa indicazione degli accrediti non contabilizzati da computare a decurtazione delle esposizioni della “Sime” e della “[OSCURATO:PERSONA]”(cfr. ricorso, pag. 8). 13.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 14.Allorché ha respinto il motivo di gravame -con cui gli appellanti a censura del primo dictumavevano addotto che l’istituto bancario non aveva allegato gli estratti dei conti correnti sino alla data del 6.6.2002, indicata dalla stessa banca quale momento conclusivo dei rapporti di conto corrente cui ineriscono i saldi richiesti in pagamento –la Corte di Roma ha dapprima premesso che gli importi dovuti erano stati computati dal c.t.u. alla data del 31.12.2001, con riferimento al conto corrente n. 14984/01, ed alla data del 31.3.2002, con riferimento agli ulteriori conti correnti, date cui risalivano gli estratti depositati da “IntesaBCI [OSCURATO:PERSONA]”(cfr. sentenza d’appello, pag. 6). Indi ha reputato che gli appellanti non avevano interesse a dolersi dell’omessa allegazione degli estratticonto relativi al periodo successivo, fino al 6.6.2002. Ha reputato invero che l’istituto di creditoin relazione al conto corrente n. 14984/01 aveva domandato il pagamento della minor somma di euro 139.021,27, computata al 6.6.2002, in luogo della maggior somma di euro 241.411,34, risultante a debito alla data del 31.12.2001 (cfr. sentenza d’appello, pag. 6). 15.Previamente va ribadit a l’elaborazione di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l’andamento dello stesso per l’intera durata del suo svolgimento, dall’inizio del rapporto e senza interruzioni (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2018, n. 23313). Ovvero l’insegnamento secondo cui nei rapporti bancari inconto corrente, una volta che sia stata esclusala validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca, per dimostrare l’entità del proprio credito, ha l’onere di produrre tutti gliestratti conto dall’inizio del rapporto (cfr. Cass. (ord.) 25.5.2017, n. 13258). 16. Su tale scorta appieno si configura la violazione, recte la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. Più esattamente, per nulla si giustifica il postulato difetto di interesse degli appellanti al riscontro dell’andamento del conto corrente n. 149841 per il periodo successivo al 31.12.2001 e sino al dì – 6.6.2002 - del la sua chiusura alla stregua del rilievo, ineccepibile e congruo , dei ricorrenti per cui è ben possibile che alla data del 6.6.2002 l’esposizione debitoria fosse di minor ammontare rispettoall’importo di euro 139.021,27. 17. Va soggiunto che la Corte di Roma ha reputato generico il motivo (indicato come secondo)di gravame con cui gli appellanti a censura del primo dictum avevano addotto che l’esposizione debitoria da essi garantita era di ammontare inferiore rispetto a quello calcolato dal c.t.u. in dipendenza dell’incasso delle fatture emesse dalle debitrici (“AEM” ed E.N.E.L.”) delle debitrici principali e cedute ingaranzia (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) . Ha affermato segnatamente – la corte - che gli appellanti non avevano indicato neppur sommariamente gli asseriti accrediti non contabilizzati,accrediti che sarebbero stati da decurtare dal quantum delle esposizioni debitorie di “Sime” e di “[OSCURATO:PERSONA]”(cfr. sentenza d’appello, pag. 6). 18. Evidentemente, il buon esito, di già alla luce dei rilievi dapprima enunciati, del primo motivo di ricorso assorbe le ulteriori ragioni di doglianza veicolate dal primo mezzo a censura delle affermazioni operate dalla corte distrettuale a reiezione del“secondo” motivo di appello. Del resto, depongono in tal senso pur le prospettazioni dei ricorrenti, secondo cui “il secondo motivo , così (…) esaminato dalla sentenza, era soltanto un ulteriore argomento svolto per illustrare l’eccezione di mancato assolvimento da parte della banca dell’onere della prova” (così ricorso, pag. 6). 19.Con il secondo motivo i ricorrent i denuncia no l a v iola zione d ell’art. 1855 cod. civ. in relazione all’art. 1857 cod. civ. Deducono che ha errato la Corte di Roma a respingere il secondo motivo d’appello - nell’impugnato dictum indicato come terzo - con cui avevano censurato il primo dictumper aver rigettato l’eccezione ex art. 1955 cod. civ. di estinzione della fideiussione(cfr. ricorso, pag. 8). Deducono che l’istituto di credito non ha provveduto a rendere il conto del conto-anticipi né ha dato ragione della sorte dei crediti ottenuti in cessione (cfr. ricorso, pag. 9). Deducono quindi che anche in considerazione del tempo trascorso i crediti non riscossi ceduti in garanzia dalle debitrici principali s i s ono verosimilmente prescritti, cosicché risulta preclusa la possibilità che, con il pagamento, essi fideiussori utilmente si surroghino nei diritti del creditore nei confronti dei debitori delle debitrici principali (cfr. ricorso, pag. 9). Deducono in pari tempo che, in assenza di rendiconto, ha errato la corte di merito a considerare il motivo di appello al riguardo esperito generico in dipendenza della omessa individuazione dei crediti ceduti, insuscettibili di essere azionati siccome prescritti(cfr. ricorso, pag. 9). Deducono che del resto la contestazione riguardava specificamente il mancato rendimento del conto (cfr. ricorso, pag. 9). 20.Il secondo motivo di ricorso va respinto. 21.Si premette che la Corte di Roma ha reputato egualmente generico i l motivo di gravame con cui gli appellanti a censura del primo dictum, nella parte in cui era stat a respint a l’eccezione ex art. 1955 cod. civ. di estinzione della fideiussione, avevano addotto che l’istituto di credito appellato non aveva fornito loro informazioni sulla sorte dei crediti ad esso istituto ceduti dalle debitrici principali, così precludendo ad essi garanti, a motivo della sopravvenuta prescrizione delle medesime ragioni creditizie, di attivarsi per il recupero. Ha reputato segnatamente – la corte - che gli appellanti non avevano individuato in maniera specifica i pretesi crediti ceduti insuscettibili di recupero a motivo della sopravvenuta prescrizione(cfr. sentenza d’appello, pag. 6). 22.Ebbene - ed al di là del rilievo p er cui il mezzo in disamina in realtà si basa su una pura e semplice supposizione (“se è vero che i conti anticipi si sono chiusi con saldo negativo, allora alcuni crediti ceduti non sono stati pagati”: così memoria dei ricorrenti, pag. 5) - reputa questa Corte che l’ipotesi de qua fuoriesce e non è riconducibile allo schema previstodall’art. 1955 cod. civ.Invero, la surroga prefigurata dai ricorrenti -e la cui operatività in ipotesi di pagamento sarebbe stata pregiudicata -non ha ad oggetto diritti del creditore garantito, ossia, nella specie, di “IntesaBCI” ( ora “[OSCURATO:PERSONA]”) , nei confronti del debitore principale, ossia, nella specie,della “Sime” s.p.a. e della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., bensì ha ad oggetto diritti nei confronti di soggettiterzi, a loro volta debitori del le debitr ici principali ( “ Sime” e “[OSCURATO:PERSONA]”) , diritti che le medesime debitrici principali avevanoceduto ad “IntesaBCI” e che riacquista no a seguito e per effetto del pagamentoda parte dei fideiussori. Nei termini anzidettiva dunque corretta, ai sensi dell’art. 384, u.c., cod. proc. civ., la motivazionein virtù della quale la Corte di Roma ha atteso al rigetto del “terzo” motivo d’appello. 23. I n accoglimento e nei termini dell’accoglimento del primo motivo di ricorso lasentenza n. 4085/2018 della Corte d’Appello di Roma va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, alla stregua de lle massime desunte d alle pronunce di questa Corte n. 23313/2018 e n. 13258 /201 7 in precedenza menzionate. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo , cassa in relazione e nei termini dell’accoglimento del primo motivo la sentenza n. 4085/2018 della Corte d’Appello di Roma e rinvia a lla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 23marzo 2023
Sentenza Cassazione n. 18735/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris