CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 19559/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23688/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualita' di Trustee e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. eRestante Barbara; -intimati - avverso la sentenza n. 1168/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: 1. Nel 2014 il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente quali settlor, trustee e protector del [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi la nullità o in subordine la inefficacia ex art. 2901 c.c. del trust ( e di tutti i relativi atti di conferimento degli immobili indicati al punto 1.1. dello stesso atto di citazione), che era stato istituito dal Pisanu con atto pubblico 29 febbraio 2012. Chiedeva altresì la condanna del trusteealla restituzione di tutti i frutti percepiti dal conferimento dei beni, previo deposito del conto della gestione. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda attorea. Sostenevano infattila piena validità ed efficacia del trust che era stato costituito , con accordo omologato dal Tribunale di Latina il 16 febbraio 2012, al fine di adempiere agli obblighi assunti da [OSCURATO:PERSONA] u in sede di separazione consensuale con la coniuge [OSCURATO:PERSONA], ed escludevano ogni responsabilità in capo aStefano Pisan u quale sindaco della società fallita. Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA] qualeprotector del t rust , a sua volta resistendo. All’udienza di prima comparizione l’attore proponeva in via incidentale nuova domanda di nullità e/o inefficacia dell’accordo di separazione consensuale.I Pisanu chiedevano pertanto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In sede di precisazione delle conclusioni si costituiva il [OSCURATO:PERSONA] – Coal era una società del gruppo Midal - con comparsa di intervento volontario ed autonomo, concludendo per la declaratoria di nullità e/o di inefficacia del trust a tutela di suoi crediti verso [OSCURATO:PERSONA];la difesa dei Pisanu subito eccepiva la tardività, inammissibilità e prescrizio ne ex art. 2903 c.c. dell’atto di intervento del fallimento Coal, e chiedeva la concessione di termine a difesa per replicare all’intervento del Fallimento. Il giudice di primo grado respingeva la domanda di rendiconto e di restituzione dei frutti, ma dichiarava inefficace nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del Fallimento C oal l’atto istitutivo del trust - nel quale era confluito tutto il patrimonio immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] - e dei singoli atti di conferimento, ritenendo che il conferimento fosse preordinato alla lesione della garanzia patrimoniale dei creditori attori. In particolare, secondo il Tribunale, la costituzione del trustnon poteva essere qualificata come atto esecutivo degli obblighi assunti in sede di separazione consensuale del convenuto,in quanto il procedimento per separazione era stato instaurato dallo stesso Pisanu nel 2008 nelle forme della separazione giudiziale ed era stato posto a suo carico un obbligo di mantenimento della prole per euro 1200 mensili a fronte della somma di euro 800 indicata dal medesimo nel ricorso; quattro annidopo il procedimento di separazione giudiziale era stato convertito in separazione consensuale ed un mese dopo la dichiarazione di fallimento era stato costituito il trust. La sentenza del giudice di primo grado veniva impugnata: - da Stefano e [OSCURATO:PERSONA], che proponevano appello principale; in particolare, secondo il Pisanu, con l’accordo di separazione consensuale (impugnato in via incidentale dalla Curatela del Fallimento) i coniugi Pisanu-Ferrarese avevano convenuto che il conferimento degli immobili nel trust fosse destinato a garantire le obbligazioni alimentari nei confronti della Ferrarese e a compensare le maggiori richieste patrimoniali dalla stessa avanzate in sede di separazione giudiziale (pertanto, l’accordo di separazione avrebbe avuto natura onerosa con conseguente necessità di accertamento del presupposto della partecipatio fraudis); - da [OSCURATO:PERSONA] che, oltre ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva e l’infondatezza della domanda proposta da entrambi i fallimenti, proponeva appello incidentale per il pagamento delle spese, - dal Fallimento M idal , che proponeva appello incidentale autonomo in ordine alla domanda di rendiconto e di condanna al pagamento dei frutti di gestione del trust (domanda che era stata rigettata), nonché appello incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale; - dal fallimento Coal, che , oltre a chiedere il rigetto dell’appello principale, proponeva appello incidentale condizionato in ordine alla domanda di nullità o inopponibilità del trust nei confronti del Fallimento. La Corte d’appello di Roma con sentenza n. 1065/2021: -accoglieva l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], che veniva dichiarata priva di legittimazione passiva, -rigettava sia l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l’appello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA], così confermando la sentenza del giudice di primo grado che aveva dichiarato inefficace nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] istitutivo del trust; -per effetto del rigetto dell’appello principale, riteneva assor biti entrambi gli appelli incidentali condizionati - quello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] quello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] - . 2. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso Stefano e [OSCURATO:PERSONA] al Fallimento C oal . Non hanno svolto difese gli intimati.Iricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1.Il ricorso è affidato a tre motivi. All’illustrazione dei motivi i ricorrenti premettono che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 16483/2020 del Tribunale di Roma - che ha respinto l’azione di responsabilità promossa dal [OSCURATO:PERSONA].al nei confronti dei componenti del collegio sindacale e del cda della società Midal - , hanno “ interesse a vedere impedito il passaggio in giudicato della sentenza” qui impugnata e, quindi, “ a sentire dichiarare valido ed efficace”il trust verso il [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 105 c.p.c. e dell’art. 2901 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha consentito la formulazione di domanda giudiziale autonoma di revocatoria ordinaria al terzo interveniente [OSCURATO:PERSONA].p.a. (litisconsorte facoltativo), che si era costituito all’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado. Sostengono che l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere qualificato (non come autonomo adesivo, come aveva scelto la corte territoriale, ma) come autonomo ed indipendente, in considerazione della diversità del petitume del thema decidendum, con la conseguenza che il [OSCURATO:PERSONA] era stato erroneamente ammesso in giudizio, nonostante l’insussistenza di un collegamento tra la statuizione giuridica azionata e l’originario oggetto del giudizio. Sostengono altresì che presupposto per l’ammissibilità dell’intervento autonomo difensivo è, secondo la formulazione dell’art.105 c.p.c., che l’interventore faccia valere “un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo”.Dunque, non ogni forma di connessione, anche impropria, conferisce la facoltà di intervento, ma solo la connessione c.d. oggettiva: quella per il "petitum" (oggetto) ovvero per la "causa petendi" (titolo). Rilevano che il terzo è legittimato all'intervento principale o litisconsortile quando il diritto, da lui affermato e fatto valere , rientri nella struttura di quel medesimo rapporto giuridico già dedotto in causa; mentre, nel caso in esame, nessuna connessione vi sarebbe stata tra il Fallimento attoreo Midaled il Fallimento interveniente Coal, costituendo questi due distinte entità giuridiche con pretese creditorie radicate su differenti presupposti, con la conseguenza che l’intervento, in quanto ammesso in spregio al dettato di cui all’art. 105 c.p.c., avrebbe dovuto essere ritenuto illegittimo. 1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 105 e 268 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha consentito al [OSCURATO:PERSONA], che era intervenuto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di merito di primo grado, di compiere atti di istruzione probatoria, non più consentiti alle parti. Si lamentano che la corte, violando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di intervento volontario e nonostante le preclusioni già intervenute, avrebbe erroneamente dato ingresso a tardive allegazioni di circostanze rilevanti ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria; avrebbe erroneamente esteso per analogia a detto Fallimento le stesse allegazioni ed argomentazioni svolte nel processo dall’attore [OSCURATO:PERSONA], determinando una estensione, oggettiva e soggettiva, di fatti, che erano del tutto autonomi tra loro; avrebbe altresì consentito al Fallimento C oal di svolgere un’azione revocatoria nell’arco della sola udienza di precisazione delle conclusioni, in violazione del principio del contraddittorio e dando per provata la ragione creditoria del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di mezzi probatori che erano stati addotti dal [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene che la g iurisprudenza è unanime nel ritenere che l'intervento litisconsortile o adesivo autonomo, con il quale una parte proponga una domanda diversa che si pone a fianco della domanda proposta dall'attore e che avrebbe potuto essere proposta sin dall'inizio del procedimento, soggiace alle preclusioni stabilite dal disposto di cui agli articoli 166 e 167 c.p.c. Si osserva pureche, se è vero che l'intervento è ammesso sino alla precisazione delle conclusioni, è altrettanto vero che il Legislatore ha individuato un limite per i poteri processuali dell'interven i e nte , il quale non potrà mai compiere gli atti che, in quel momento del processo, sono preclusi alle altre parti. Conseguentemente si afferma che erroneamente sarebbe stato dichiarato ammissibile l’interventodel Fallimento C oal - spiegato solo in sede di precisazione delle conclusioni –con il quale illegittimamente il medesimo aveva aderito all’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], e che erroneamente sar e bbe stato ritenuto assolto l’onere probatorio relativo ai requisiti della revocatoria: consilium fraudis, scientia damni ed eventus damni. In sintesi, si sostiene l’illegittimità dell’intervento del [OSCURATO:PERSONA] ( che aveva preteso di giovarsi dell’attivazione della diversa, autonoma -ed infondata - pretesa creditoria del Fallimento M idal , solo sulla base del fatto che le due società facevano parte del medesimo gruppo societario) e che la corte di merito ha erroneamente consentito l’estensione analogica al Fallimento C oal delle stesse allegazioni ed argomentazioni svolte nel processo dall’attore Fallimento M idal , ammettendo così una estensione oggettiva e soggettiva di fatti del tutto autonomi tra loro.1.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano l’omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. Si lamentano che né il Giudice di primo grado né successivamente la Corte d’Appello di Roma hanno ritenuto di dover entrare nel merito delle suddette contestazioni, ignorando completamente la preminente deduzione circa l’intervenuta prescrizione quinquennale dell’azione revocatoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] art. 2903 c.c. per avvenuto decorso del periodo di cinque anni dalla data dell’atto. Al riguardo, sottolineano che: a) l’atto di costituzione del trust risale al 29 febbraio 2012 (o al 2 marzo 2012, nel caso in cui sia ritenuto che il termine debba decorrere dalla data della trascrizione, che realizza una pubblicità dichiarativa); b) il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in revocatoria all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (e detta sua azione era stata autorizzata dal Giudice delegato con provvedimento dell’8 novembre 2016); c) nessun atto interruttivo o di sospensione (ove idoneo) era mai intervenuto nelle more. 2. Nella sentenza impugnata, la corte territoriale: - dapp rima ha ricordato le peculiarità del trust e dopo aver richiamato precedenti di questo giudice di legittimità (Cass. n. 9648 del 2020, n. 10498 del 2019 e n. 19376 del 2017 in punto di legittimazione passiva e di posizione del trusteenell’azione revocatoria che abbia ad oggetto il trust); - poi ha affermato che nel caso di specie era necessaria la sola partecipazione al giudizio di [OSCURATO:PERSONA] (quale debitore e disponente il trust) e di [OSCURATO:PERSONA] (qualetrustee), mentre non era necessaria la partecipazione al giudizio dei beneficiari indicati nell’art. 23.2 dell’atto costitutivo (e, in particolare, dei figli di [OSCURATO:PERSONA]) e neppure di [OSCURATO:PERSONA] (coniuge separato del Pisanu, che neppure risultava espressamente indicata tra i beneficiari del trust); - quindi, anche alla luce di principi di diritto affermati da questa SupremaCorte (in particolare Cass. n. 19376 del 2017 e n. 9320 del 2019; nonché Cass. n. 13883 del 2020 e 10498 del 2019), ha ritenuto, da un lato, la gratuità della costituzione del trust, non rinvenendosi negli accordi di separazione (e in particolare negli artt. 9 e 10) alcun corrispettivo a favore del Pisanu; e, dall’altro, il fatto che l’inefficacia dell’atto costitutivo, come prodotta dall’esito vittorioso dell’azione revocatoria,comportava di per sé l’i nefficacia dell’atto dispos i tivo; -infine, ha respin to il quarto motivo di appello (secondo i l quale il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., essendo intervenuto tardivamente nel giudizio di primo grado, era decaduto dalla facoltà di proporre domande autonome rispetto a quelle del fallimento attoreo, con la conseguenza che, derivando i crediti delle due società da presupposti diversi, il giudice di primo grado aveva errato nell’accogliere la domanda del fallimento Coal e nell’estendere a quest’ultimo le allegazioni e le argomentazioni del F allimento Midal), sulla base delle seguenti argomentazioni:a) l’art. 268 c.p.c. consente al terzo di intervenire in giudizio fino alla precisazione delle conclusioni, senza tuttavia poter compiere atti preclusi alle altre parti;b) nell’interpretare detto articolo, la giurisprudenza di legittimità (Cass n. 20882 del 2018, n. 25620 del 2016 e n. 11681 del 2014) ammette la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, essendo la formulazione di tali domande attività coessenziale all’intervento stesso; c) l’intervento del F allimento Coal era ammissibile in quanto spiegato all’udienza di precisazione delle conclusioni con un’autonoma domanda revocatoria, basata su allegazioni analoghe a quelle Midal.3. Il ricorso non rispetta le prescrizioni previste, a pena di inammissibilità, dall’art. 360 primo comma n. 3 e n. 6 c.p.c. 3.1. Invero, ai fini della ammissibilità del ricorso, è richiesta l’esposizione sommaria dei fatti di causa e la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti sui quali il ricorso si fonda (in sinergia con il principio di specificità dei motivi veicolato dal n. 4 della stessa disposizione processuale). Il rispetto dei suddetti requisiti comporta che dalla sola lettura dell’atto il Giudice di legittimità deve essere posto in grado di comprendere le critiche rivolte alla pronuncia del Giudice di merito, per poterne poi valutare la fondatezza. Occorre ricordare cheil formante normativo, giurisprudenziale e convenzionale segnala che il ricorso è “autosufficiente”, e quindi ammissibile, quando: i) i motivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito; ii) ogni motivo indica, se del caso, l’atto, il documento, il contratto su cui si basa ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; iii) ogni motivo indica la fase processuale in cui il documento o l’atto è stato creato o prodotto; iv) il ricorso è accompagnato da un fascicoletto che contiene, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, i documenti ed i contratti o cui si fa riferimento nel ricorso. 3.2. I requisiti, or ora sinteticamente richiamati, non sono soddisfatti nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, in quanto: -i ricorrenti riferiscono che nei confronti di tutti i componenti del collegio sindacale (compreso il Pisanu) e del consiglio di amministrazione della società [OSCURATO:SOCIETA]., con distinti atti di citazione, sono statiintrodotti due distinti giudizi di responsabilità: uno ad opera del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l’altro ad opera della società partecipata Coal: senonché i ricorrenti (neppure in sede di memoria) non riferiscono nulla dell’esito del giudizio di responsabilità promosso dal [OSCURATO:PERSONA] e, quanto a quello promosso dal [OSCURATO:PERSONA].al, affermano che si è concluso con sentenza n. 16483/2020, emessa dal Tribunale Civile di Roma, [OSCURATO:PERSONA] ed allegata sotto il numero 11degli al legati, mentre risulta priva di attestazione sia di conformità all’originale che dell’addotto intervenuto passaggio in giudicato; -i ricorrenti sostengono che la corte di merito ha erroneamente consentito l’estensione analogica al fallimento Coal delle stesse allegazioni ed argomentazioni svolte nel processo dal Fallimento attoreo Midal, ammettendo così una estensione oggettiva e soggettiva di fatti del tutto autonomi tra loro, senza tuttavia precisare in ricorso quali siano state le rispettive a llegazioni e argomentazioni de lle due società; - i ricorrenti sostengono che tra il F allimento attoreo Midal ed il Fallimento interveniente Co.al non sussiste nessuna connessione ma tuttavia nulla specificatamente spiegano al riguardo, anche se riferiscono che entrambe le società appartenevano al medesimo gruppo; - i ricorrenti s ostengono che l’intervento del Fallimento C oal avrebbe dovuto essere qualificato come autonomo ed indipendente , ma si limitano ad allegare al ricorso l’atto di intervento, senza precisare le ragioni a fondamento del loro assunto. In definitiva, il ricorso è inammissibile, in quanto non fornisce tutti gli elementi utili a ricostruire la specifica vicenda processuale rispettando il principio dell’autosufficienza. 4. Dall’inammissibilità del ricorso non consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusionedelle spese processual i , non essendosi costituito nessuno degli intimati.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento ulteriore di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. Dichiara inammis