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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1972

ECLI:EU:C:1972:62
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61971C0079

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 29 GIUGNO 1972 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, La causa odierna, come varie altre esaminate nel 1969, verte sull'applicazione del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968 n. 259/68 ( GU n.

L 56 del 14 marzo 1968 ).

Le disposizioni speciali del secondo capitolo di questo regolamento, applicabili in via provvisoria, dovevano consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di raziona lizzare i propri servizi e di ridurre il volume dell'organico.

I dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] potevano chiedere un collocamento a riposo anticipato a condizioni particolarmente vantaggiose.

Prima dell'entrata in vigore del regolamento, i dipendenti interessati venivano invitati — con lettera del presidente della [OSCURATO:PERSONA] del 5 marzo 1968 — ad informarsi sulle condizioni finanziarie del collocamento a riposo presso uffici chiaramente indicati nella circolare stessa.

Il ricorrente della causa odierna era interessato al collocamento a riposo anticipato.

Egli era stato assunto il 1 o settembre 1959 e, compiendo la normale carriera, aveva raggiunto il grado A 4/6.

Nell' aprile 1968 il ricorrente veniva informato per iscritto circa le caratteristiche (periodi, età, importi, ecc.) dell'indennità che avrebbe percepito.

Inoltre l'interessato veniva informato circa l'entità della pensione (a prestazione integrale) che gli sarebbe stata versata al compimento del 55 o anno.

Il ricorrente afferma che queste informazioni lo hanno indotto a chiedere il collocamento a riposo anticipato il 13 aprile 1968 (cioè prima della scadenza del termine previsto).

Con lettera della direzione generale personale e amministrazione, del 21 giugno 1968, l'interessato veniva informato che la sua domanda era stata accolta ed il suo servizio sarebbe cessato il 1 o ottobre 1968.

Dopo la cessazione dal servizio, con telegramma 20 dicembre 1968, sia il ricorrente, che altri dipendenti, venivano informati che la pensione di vecchiaia a prestazione integrale sarebbe loro spettata solo con il compimento del 60 o anno.

L'interessato ritiene che questa disposizione costituisca un'arbitraria modifica di quanto era stato convenuto nell'aprile 1968.

A questa comunicazione egli rispondeva con una lettera al direttore generale personale e amministrazione, datata 20 dicembre 1968; poiché la domanda di collocamento a riposo era stata presentata in buona fede, dopo aver preso atto delle comunicazioni ricevute, l'interessato non poteva ora accettare passivamente che venissero modificati gli accordi presi circa il suo collocamento a riposo.

Il 13 gennaio 1969 il ricorrente riceveva una comunicazione del direttore generale personale e amministrazione, relativa all'indennità mensile che gli sarebbe spettata in base all'art. 5 del regolamento n. 259/68.

Anche in questo provvedimento si affermava espressamente che egli avrebbe avuto diritto alla pensione con prestazioni integrali solo dopo il compimento del 60 o anno.

Qualora egli avesse inteso invece riscuotere una pensione già dopo i 55 anni, le prestazioni sarebbero state ridotte in proporzione.

Contrariamente ad altri dipendenti, il ricorrente non presentava reclamo amministrativo a norma dell'art. 90 dello statuto, anzi nella sua lettera del 4 febbraio 1969, egli si rivolgeva alla direzione generale personale e amministrazione informandosi entro quali termini egli poteva fare opposizione al provvedimento adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei suoi riguardi.

Il 6 febbraio 1969 il ricorrente scriveva inoltre al presidente della [OSCURATO:PERSONA] definendo la comunicazione relativa alle nuove condizioni di collocamento a riposo un'arbitraria modifica degli accordi presi in precedenza.

Concludeva la lettera un invito a modificare il provvedimento giudicato iniquo.

La direzione generale personale e amministrazione rispondeva il 12 marzo 1969, con una lettera redatta in francese nella quale s'indicavano le modalità di un' eventuale opposizione.

In un'altra lettera della stessa direzione generale di pari data, si assicurava il ricorrente che la richiesta del 6 febbraio 1969 sarebbe stata esaminata e l'interessato sarebbe stato tenuto al corrente delle conclusioni dell' esame.

Dopo questo scambio di corrispondenza, il ricorrente ritenne opportuno lasciar trascorrere un periodo di attesa e solo in una lettera al presidente della [OSCURATO:PERSONA] in data 17 novembre 1969 egli ricordava che non era stata ancora presa alcuna decisione circa il versamento delle spettanze integrali di pensione al compimento del 55 o anno; a questo proposito in una lettera del gabinetto del presidente del 18 dicembre 1969, si comunicava che l'ufficio competente non disponeva ancora di tutti gli elementi per pronunciarsi definitivamente.

Il ricorrente afferma che nel frattempo si era anche ripetutamente informato oralmente del corso della pratica ed aveva sempre ricevuto dai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] risposte interlocutorie. uopo aver appreso l' esito della causa 23-69, vertente su un caso analogo, il ricorrente indirizzava una lettera al direttore generale personale e amministrazione in data 6 gennaio 1971, ricordando la sua vertenza ancora in sospeso ed esprimendo la convinzione che, in base alla sentenza recentemente pronunciata, sarebbe stato possibile risolvere anche il suo caso.

Questa lettera non riceveva risposta, quindi l'interessato presentava un reclamo amministrativo il 7 maggio 1971 avverso la decisione del 13 gennaio 1969.

Nel ricorso amministrativo, l'[OSCURATO:PERSONA] chiedeva di poter percepire tutte le sue spettanze di pensione a decorrere dal compimento del 55 o anno, oppure — in subordine — che fosse concesso agli ex dipendenti che avevano optato per il collocamento a riposo di potere ritornare sulla loro decisione.

Poiché anche questa richiesta rimaneva senza risposta, il 25 agosto 1971, l'interessato adiva la Corte.

Le conclusioni possono riassumersi come segue: 1 o Annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 13 gennaio 1969 e sancire che al ricorrente spetta l'indennità mensile di cui all'art. 5 del regolamento n. 259/68, come calcolata nel fascicolo 3.476/IX/68-F-M [OSCURATO:PERSONA] n. 1538. 2 o In subordine, condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versare al ricorrente una pensione mensile a decorrere dal compimento del 55 o anno fino al compimento del 60 o anno, calcolata in base ad una teorica applicazione dell'art. 5, n. 7, 4 o comma, del regolamento n. 259/68. 3 o In ulteriore subordine: riassumere il ricorrente ed affidargli un incarico corrispondente all'attività svolta prima del suo collocamento a riposo. [OSCURATO:PERSONA] replicò con un'eccezione presentata a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura, con cui contestava la ricevibilità del ricorso e proponeva di dichiararlo irricevibile.

Il collegio giudicante respinse l'eccezione, anzi, con ordinanza 15 dicembre 1971 si è riservata la pronuncia sulla ricevibilità: ricevibilità e merito faranno oggetto di un' unica pronuncia. [OSCURATO:PERSONA] insisteva sull'irricevibilità del ricorso.

In subordine essa eccepiva anche l'infondatezza del ricorso.

Esaminiamo ora i vari argomenti:

1. La domanda principale mira all'annullamento della decisione del 13 gennaio 1969 e all'ottenimento dell'indennità mensile come convenuto tra le parti nell'aprile 1968. a) Al mio esame devo premettere un chiarimento: Nonostante l'impressione suscitata dal tenore della domanda, essa non si riferisce all'indennità temporanea contemplata dall'art. 5, n. 1 del regolamento n. 259/68, ma unicamente alla pensione di cui all'art. 5, n. 7, 4 o comma dello stesso regolamento.

Ciò si desume dalla motivazione del ricorso e lo stesso ricorrente, invitato a fornire chiarimenti alla [OSCURATO:PERSONA], lo ha ammesso.

In sostanza si tratta di stabilire se il ricorrente, dopo il compimento del 55 o anno, avesse diritto a percepire la pensione senza alcuna riduzione. b) Affronto ora il problema della ricevibilità.

L'esame è necessario, giacché la [OSCURATO:PERSONA] la contesta recisamente, sostenendo che il provvedimento litigioso è stato adottato il 13 gennaio 1969.

Poiché un reclamo amministrativo non è stato presentato nei termini prescritti, ma solo il 7 maggio 1971, si deve presumere che anche l'impugnazione del 25 agosto 1971 sia tardiva.

Effettivamente l'affermazione — dopo quanto è stato esposto nella descrizione degli antefatti e tenuto conto della costante giurisprudenza della Corte — non pare così assurda.

Un raffronto tra le lettere scritte dal ricorrente il 4 ed il 6 febbraio 1969 mette in rilievo che l'ultimo scritto, nonostante l'esplicita richiesta di modificare il provvedimento, non può venir considerato un ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 90 dello statuto.

Alla comunicazione delle condizioni d'impugnazione, sollecitata dal ricorrente e trasmessa dall'amministrazione il 12 marzo 1969, non ha fatto seguito un ricorso gerarchico promosso dal ricorrente entro i termini prescritti, quindi si può affermare che il termine d'impugnazione che aveva incominciato a decorrere il 13 gennaio 1969, non è stato interrotto.

L esame del primo mezzo non può pero terminare con queste considerazioni: il ricorrente tenta in vari modi di sottrarsi agli effetti negativi che ne derivano per lui.

Vediamo se i suoi sforzi sono coronati da successo. aa) Il ricorrente si richiama alle dichiarazioni contenute nelle due note della direzione generale personale e amministrazione del 12 marzo 1969, nonché ad altre risposte ricevute anche telefonicamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi dipendenti.

L'interessato ne ha concluso che sarebbe stato più opportuno attendere, giacché le risposte interlocutorie evitavano che l'azione cadesse in prescrizione.

Lo stesso ricorrente ammette che mai aveva inteso prendere accordi con la [OSCURATO:PERSONA] onde prorogare il termine d'impugnazione (possibilità d'altronde esclusa anche da una giurisprudenza concorde, sentenze 10-67, 24-69, 40-71, 79-70 — Raccolta 1967, pag. 161, Raccolta 1970, pag. 145, Raccolta 1971, pag. 73 e Raccolta 1971, pag. 689).

Da questi richiami per contro si desume una conclusione diversa: il ricorrente arguisce dal nesso logico delle lettere del 12 marzo 1969 che esse hanno modificato la natura giuridica del provvedimento del 13 gennaio 1969.

In questo modo il provvedimento veniva privato del suo carattere vincolante e veniva declassato ad una risposta interlocutoria, a semplice informazione, fino al momento in cui la Corte avrebbe stabilito se il provvedimento aveva carattere lesivo, come contemplato dallo statuto.

Non si deve dimenticare che l'amministrazione in quel momento non aveva alcun interesse alla promozione di un procedimento giurisdizionale.

Per stabilire se il significato attribuito a questi elementi è convincente ed idoneo a motivare la ricevibilità del ricorso, dobbiamo tener presente che: — Anzitutto pare insostenibile la tesi secondo cui l'amministrazione a quel tem po aveva interesse ad evitare che il ricorrente esperisse un'azione.

È noto che anche altri dipendenti in quel periodo avevano presentato ricorsi amministrativi che presumibilmente si sarebbero risolti in ricorsi giurisdizionali.

L'amministrazione non attribuiva molta importanza ad un'eventuale nuova azione esperita contro di lei.

Non vi è quindi ragione di pensare che, per quanto riguarda l'efficacia vincolante del provvedimento adottato nei confronti del ricorrente, l'amministrazione intendesse realmente assumere un simile atteggiamento nei confronti dell'interessato. — Nemmeno la lettera del 12 marzo 1969 giustifica l'interpretazione che le dà il ricorrente.

Condivido il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui si può ritenere che l'efficacia vincolante di un atto venga meno, dal momento che si tratta di un provvedimento avente un' ampia sfera d'efficacia, se — in un caso come la fattispecie — la revocazione è chiara ed esplicita e svolge i suoi effetti nei confronti di tutti gli interessati; però nel nostro caso non rilevo alcuna di queste caratteristiche.

In una delle lettere del 12 marzo 1969 si specifica soltanto che la [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di pronunciarsi sull'indole lesiva del provvedimento ai sensi dell'art. 91, § 1, dello statuto, poiché la questione andava risolta in sede contenziosa.

Nella seconda lettera di pari data, si promette un riesame della controversia, però tale esame non implica evidentemente che venga messa in questione contemporaneamente l'indole vincolante dell'atto. — Nella fattispecie il rilievo più importante è forse quello che non si potrebbe ammettere la ricevibilità del ricorso nemmeno se risultasse esatta la premessa del ricorrente e si sospendesse o si revocasse l'effetto vincolante del provvedimento ad opera della [OSCURATO:PERSONA] finché la Corte non si sia pronunciata in merito.

La soluzione cui si riferisce il ricorrente è quella fornita nella sentenza 28 maggio 1970, il cui dispositivo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 luglio 1970.

Il ricorrente non era venuto a conoscenza di questa sentenza alla fine di febbraio 1971, come egli afferma, in quanto da una sua lettera del 6 gennaio 1971 risulta che a questa data la pronuncia della Corte gli era già nota; quanto meno egli avrebbe potuto immediatamente cercare di conoscere gli elementi specifici di cui eventualmente non disponeva, il che, nella situazione dell'interessato, era l'unica cosa da farsi.

Pur supponendo che il termine d'impugnazione avesse cominciato a decorrere da questa data, è chiaro che un reclamo presentato il 7 maggio 1971 e l'impugnazione del 25 agosto 1971 risultano tardivi. bb) Se è impossibile dimostrare la ricevibilità del ricorso in questo modo, si può ancora vedere se la ricevibilità non possa fondarsi sull'istituto giuridico della restitutio in integrum, cui si richiama il ricorrente.

L'art. 42 del protocollo CEE sullo statuto della Corte di giustizia recita: «Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere opposta quando l'interessato provi l'esistenza d'un caso fortuito o di forza maggiore».

Il ricorrente intende ricorrere a questa disposizione in quanto ritiene che l'atteggiamento assunto in precedenza dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi dipendenti gli abbia impedito d'impugnare tempestivamente il provvedimento.

In conclusione, nemmeno questo argomento si rivela di grande utilità e la mia conclusione si rivela fondata senza bisogno di elencare tutti i particolari dell'unica sentenza in merito finora pronunciata (ritardo nella distribuzione postale — causa 25-65 — Raccolta 1967, pag. 35 ) e senza dover stabilire (esame che le contestazioni della [OSCURATO:PERSONA] renderebbero necessario) quale valore giuridico abbiano in casi analoghi le dichiarazioni non ufficialmente rilasciate dai dipendenti.

A questo proposito si ricordi che: la sentenza 79-70 (Raccolta 1971, pag. 689) stabilisce chiaramente che, anche nel caso in cui le erronee dichiarazioni dell' amministrazione abbiano indotto in errore un dipendente, è impossibile qualsiasi impugnazione dopo la scadenza del termine.

D'altro canto, se potessero aver valore gli elementi della negligenza e della possibilità d'impugnazione giurisdizionale, cioè se si potesse considerare «caso fortuito» l'ignoranza della legge, dovrebbe comunque essere decisivo il fatto che il ricorrente già nel gennaio 1971 era a conoscenza della reale situazione giuridica oppure, facendosi parte diligente, poteva assumere informazioni in merito.

L'istituto della restitutio in integrum implica però che gli interessati non rimangano in ozio, quindi il ricorrente avrebbe dovuto senza indugio promuovere il procedimento.

Poiché però il reclamo è stato presentato solo nel maggio 1971 e l'azione è stata esperita nell'agosto successivo, la restitutio in integrum non è il mezzo più adeguato cui appellarsi per affermare la ricevibilità del ricorso. cc) Comunque si giudichi la situazione, riemerge sempre la decadenza.

La prima domanda va quindi dichiarata irricevibile ed è perciò superfluo esaminare l'ulteriore eccezione opposta dalla [OSCURATO:PERSONA], che invoca la vis rei judicatae della sentenza 19, 20, 25 e 30-69 (Raccolta 1970, pag 325) .

2. Con una seconda domanda presentata in subordine, il ricorrente chiede che la [OSCURATO:PERSONA] venga condannata al risarcimento del danno, analogamente a quanto è stato disposto nella causa 23-69 (Raccolta 1970, pag. 547) , cioè mediante il versamento della pensione non ridotta a decorrere dal 55 o anno. a) Anche per questa domanda si pone il problema della ricevibilità. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sia stato rispettato il termine d'impugnazione ed in secondo luogo ribadisce la decadenza per i motivi testé esposti. la) Per quanto riguarda il termine d'impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la lettera del 6 gennaio 1971, indirizzata al direttore generale personale e amministrazione, si possa sostanzialmente considerare come una domanda di risarcimento.

Visto il silenzio dell'amministrazione, la domanda doveva considerarsi respinta dopo il 6 marzo 1971.

L'impugnazione doveva venire effettuata nel termine di due mesi, cioè al più tardi il 6 maggio 1971 e non il 25 agosto.

Il ragionamento appare persuasivo, tuttavia dubito che si possa condividerlo.

Esaminando la lettera del 6 gennaio 1971, indirizzata al direttore generale personale e amministrazione, cioè non alla [OSCURATO:PERSONA], si noterà che in questa lettera si afferma soltanto che nel frattempo sono state emanate sentenze che dovrebbero consentire di risolvere il caso del ricorrente.

Inoltre il ricorrente sarebbe molto grato se la sua pratica fosse conclusa rapidamente.

Non vi è alcun richiamo all'art. 90 dello statuto, il che consente di affermare che l'interessato non si è rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] nelle debite forme, giacchè non vi è cenno di un eventuale ricorso alle azioni giudiziarie.

Ciò premesso, e considerando che la lettera summenzionata è stata redatta da un profano, mi pare troppo severo concludere che questo documento ha fatto scattare i termini d'impugnazione e quindi è escluso che si possa esperire un'azione se non entro i termini considerati in senso stretto. bb) Più complessa è una seconda eccezione della [OSCURATO:PERSONA], con cui si sostiene che la giurisprudenza esclude che un'azione di danni consenta di perseguire una finalità non più perseguibile con un'altra impugnazione per decorrenza del termine.

Nella fattispecie l'azione di risarcimento rappresenterebbe un elegante modo di aggirare l'ostacolo della prescrizione, poiché la domanda presentata in subordine mira ad ottenere la pensione senza alcuna riduzione dal 55 o anno, mentre non sarebbe lecito impugnare direttamente il provvedimento del 13 gennaio 1969.

Ad un esame più attento si scopre che l'eccezione non è consistente.

La sentenza invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] (causa 59-65 — Raccolta 1966, pag. 733 ) riguarda un caso in cui non si intendeva far annullare un atto ritenuto illegittimo, mentre si voleva il risarcimento del danno assertivamente causato dallo stesso atto.

Si trattava di una fattispecie in cui si voleva aggirare l'ostacolo dell'irricevibilità di un'impugnazione in quanto la domanda mirante a far sancire la responsabilità dell'organo comunitario era rivolta contro lo stesso provvedimento illegittimo.

La situazione nella fattispecie è diversa, poiché non è necessario richiamarsi all'illegittimità del provvedimento non impugnato per rivendicare il risarcimento del danno.

La legittimità dell'atto è persino presunta nel nostro caso.

L'asserito pregiudizio non consegue in effetti dal provvedimento summenzionato, bensì dalla tardiva rettifica di erronee informazioni che avevano indotto il ricorrente a lasciare il servizio, vale a dire da una situazione creatasi nell'aprile 1968 e protrattasi fino all'emanazione della decisione di collocamento a riposo nel giugno 1968.

L'impressione che si tenti di aggirare l'ostacolo della decadenza dal diritto d'impugnare sorge dal fatto che il collegio, nelle cause precedenti, ha stabilito che il danno va risarcito nella misura in cui probabilmente lo avrebbe commisurato la Corte pronunciandosi su un'impugnazione.

Se allora fossero state accolte le mie proposte sulla stima dell'indennizzo, questa ingannevole impressione non avrebbe avuto ragion d'essere.

Direi che i principi della sentenza 59-65 (Raccolta 1966, pag. 733) non consentono di dichiarare irricevibile la domanda mirante a far sancire la responsabilità dell'organo comunitario perchè non è stato tempestivamente impugnato il provvedimento del 13 gennaio 1969.

Dopo quanto è stato esposto, mi pare superfluo analizzare i richiami delle parti a principi del § 839 del codice civile tedesco, per desumerne i principi eventualmente applicabili nell'ambito del diritto comunitario. b) Quanto al merito della domanda di risarcimento, che si risolve in una domanda di versamento di pensione non ridotta a partire dal 55 o anno — come nella causa 23-69 — ritengo che si possa seguire la falsariga già seguita in quell'occasione.

Sono pacifici due punti: vi è colpa dell' amministrazione, come si riconosce anche nel caso precedente, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di modificare tempestivamente le informazioni erronee in materia di pensione fornite dall'aprile 1968.

Inoltre il ricorrente ha subito un indiscutibile pregiudizio.

Nella fattispecie si deve ritenere che il ricorrente, chiedendo il collocamento a riposo, ha subito un pregiudizio in quanto tra i 55 anni e i 60 anni, non ha potuto percepire il 100 % delle sue spettanze di pensione.

L'unico punto incerto è il nesso causale, vale a dire è difficile stabilire fino a qual punto le erronee informazioni abbiano indotto l'interessato a chiedere il collocamento a riposo.

Si tratta cioè di vedere se il ricorrente, conoscendo la reale situazione, non avrebbe preferito ritornare sulla sua decisione.

La soluzione di questo problema dipende da elementi soggettivi ed è difficilissima.

Per questo motivo il collegio giudicante non si è contentato di fondare il proprio convincimento su indizi forniti dalle parti a sostegno dei propri argomenti, ma ha preferito disporre un'audizione di testimoni onde accertare a fondo i veri motivi che hanno indotto il ricorrente a presentare le dimissioni.

Prima di analizzare il risultato dell'assunzione di prova, preferisco esaminare rapidamente gli indizi summenzionati per vedere quali conclusioni se ne possono trarre. [OSCURATO:PERSONA] attribuisce particolare importanza a tre elementi.

Il primo è il fatto che il ricorrente, a differenza della ricorrente del ricorso 23-69, non ha immediatamente chiesto la riassunzione dopo aver avuto notizia delle nuove condizioni di collocamento a riposo.

Il secondo elemento è costituito dall'età del ricorrente, che aveva solo 40 anni allorché ha lasciato il servizio.

Infine, vi è l'evidente desiderio dell'interessato di riprendere la sua attività di architetto, attività cui un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] per forza di cose ha scarse possibilità di dedicarsi.

Il regolamento n. 259/68 ottava un'occasione propizia per tornare a svolgere il lavoro preferito.

Per stabilire se effettivamente — come ritiene la [OSCURATO:PERSONA] — questi elementi confortano l'ipotesi che il ricorrente avrebbe presentato le dimissioni anche se fosse stato informato delle nuove condizioni di collocamento a riposo, poiché le informazioni erronee avute in un primo tempo rappresentano solo un motivo di scarso rilievo rispetto alla decisione di lasciare l'impiego, si deve tener presente quanto segue.

È vero che il ricorrente, contrariamente ad altri dipendenti, non ha chiesto di venir riassunto nè nel dicembre 1968, nè dopo aver preso conoscenza del provvedimento della [OSCURATO:PERSONA].

È anche necessario però che questa circostanza, alla luce della giurisprudenza, rappresenta in questi casi un semplice elemento di apprezzamento, ma mai è stata considerata elemento decisivo.

Non si dimentichi inoltre che il ricorrente, inesperto di questioni giuridiche, poteva anche pensare che l'aver chiesto il collocamento a riposo fosse incompatibile con una domanda di riassunzione.

Comunque, il 6 febbraio 1969 egli affermava che «le condizioni di collocamento a riposo erano notevolmente cambiate» e non sussistevano più i presupposti che lo avevano indotto a chiedere il collocamento a riposo anticipato.

Dall'escussione dei testimoni è risultato che all'inizio del 1969 e all'inizio del 1970 il ricorrente si era informato circa le possibilità di venir riassunto.

Per quanto riguarda l' età del ricorrente al momento del collocamento a riposo, già in occasioni precedenti, trattando di problemi analoghi, ho sottolineato che questa circostanza ha un peso determinante.

D'altro canto non va considerata a sé stante: nel caso del ricorrente si deve tener conto della sua situazione familiare e del fatto che egli ha diversi figli a carico, al compimento del 55 o anno i figli avranno rispettivamente 18, 22 e 13 anni.

Questa considerazione ha evidentemente avuto molta importanza allorchè il ricorrente ha deciso di dimettersi, avendo come prospettiva il versamento della pensione non ridotta al compimento del 55 o anno; ciò gli avrebbe consentito di disporre di una buona risorsa per completare l'istruzione dei propri figli.

Il ricorrente ammette che il desiderio di riprendere l'attività d'architetto ha costituito uno dei motivi principali della sua decisione di lasciare il servizio.

Tuttavia non si deve dimenticare che i progetti del ricorrente comportavano un certo rischio, poiché egli contava di stabilirsi all'estero, ove avrebbe dovuto introdursi ed affermarsi in un nuovo ambiente professionale.

Così stando le cose, è evidente che la pensione comunitaria rappresentava un fattore di sicurezza — anche per la famiglia — poiché il ricorrente contava di percepire la totalità delle prestazioni al compimento del 55 o anno.

Se questi indizi sono idonei a corroborare le affermazioni del ricorrente (ricorderò anche che l'interessato non ha optato per la liquidazione), il contenuto delle disposizioni testimoniali consente di risalire con una certa sicurezza ai moventi della decisione del ricorrente.

Dalla testimonianza dell'ex superiore gerarchico abbiamo appreso tutti quegli elementi — che il teste conosceva a fondo — che hanno indotto il ricorrente a chiedere il collocamento a riposo.

Anzitutto lo [OSCURATO:PERSONA] intendeva provvedere alla propria famiglia e il problema dei figli costituiva il punto più delicato, che egli contava di risolvere grazie alla risorsa di una pensione non ridotta regolarmente percepita al compimento del 55 o anno.

Il desiderio di riprendere l'attività di architetto poteva venir realizzato solo se vi era questa garanzia finanziaria.

Mi pare particolarmente importante la risposta fornita dai testimoni ad una mia precisa domanda: il ricorrente non avrebbe chiesto di lasciare il servizio se avesse saputo che dopo i 55 anni avrebbe percepito soltanto una pensione ridotta.

Pur se a suo tempo, cioè prima che la [OSCURATO:PERSONA] mutasse atteggiamento, l'alternativa della pensione a 55 o a 60 anni non era stata esaminata sulla scorta di dati precisi, è positivo che il teste era convinto che l'errore nell'informazione data al ricorrente ha avuto importanza determinante.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha dubitato dell'attendibilità della deposizione di una persona degna della massima stima come un suo capo servizio, non rimane che la conclusione che esiste un chiaro nesso causale tra le informazioni impartite e la manifestazione di volontà del dipendente.

Seguendo i principi già posti nella causa 23-69, si dovrebbe perciò riconoscere che il pregiudizio va risarcito versando l'intera pensione già al compimento dei 55 anni.

E quindi inutile risolvere il problema del se il ricorrente fosse legittimato a chiedere la riassunzione, come debba considerarsi la richiesta di poter ritornare sulla sua decisione di abbandonare il servizio, visto l'errore di cui era stato vittima e quale peso si debba attribuire alla censura secondo cui costituisce un illecito il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] successivo al 14 gennaio 1969, che ha indotto il ricorrente a non adire la Corte.

3. Concludo quindi come segue: Il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile nella sua domanda principale.

La domanda di risarcimento presentata in subordine è ricevibile e fondata e la [OSCURATO:PERSONA] va condannata a versare al ricorrente un'integrazione di pensione per il periodo intercorrente dal 55 o al 60 o anno.

L'ammontare dell'importo integrativo viene calcolato applicando teoricamente alla fattispecie l'art. 5, n. 7, 4 o comma, del regolamento n. 259/68.

Qualora venisse scelta questa soluzione, il ricorrente risulterebbe sostanzialmente vincitore, quindi la [OSCURATO:PERSONA] andrebbe condannata alle spese. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0079 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 29 GIUGNO 1972 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , La causa odierna, come varie altre esaminate nel 1969, verte sull'applicazione del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968 n. 259/68 ( GU n. L 56 del 14 marzo 1968 ). Le disposizioni speciali del secondo capitolo di questo regolamento, applicabili in via provvisoria, dovevano consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di raziona lizzare i propri servizi e di ridurre il volume dell'organico. I dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] potevano chiedere un collocamento a riposo anticipato a condizioni particolarmente vantaggiose. Prima dell'entrata in vigore del regolamento, i dipendenti interessati venivano invitati — con lettera del presidente della [OSCURATO:PERSONA] del 5 marzo 1968 — ad informarsi sulle condizioni finanziarie del collocamento a riposo presso uffici chiaramente indicati nella circolare stessa. Il ricorrente della causa odierna era interessato al collocamento a riposo anticipato. Egli era stato assunto il 1 o settembre 1959 e, compiendo la normale carriera, aveva raggiunto il grado A 4/6. Nell' aprile 1968 il ricorrente veniva informato per iscritto circa le caratteristiche (periodi, età, importi, ecc.) dell'indennità che avrebbe percepito. Inoltre l'interessato veniva informato circa l'entità della pensione (a prestazione integrale) che gli sarebbe stata versata al compimento del 55 o anno. Il ricorrente afferma che queste informazioni lo hanno indotto a chiedere il collocamento a riposo anticipato il 13 aprile 1968 (cioè prima della scadenza del termine previsto). Con lettera della direzione generale personale e amministrazione, del 21 giugno 1968, l'interessato veniva informato che la sua domanda era stata accolta ed il suo servizio sarebbe cessato il 1 o ottobre 1968. Dopo la cessazione dal servizio, con telegramma 20 dicembre 1968, sia il ricorrente, che altri dipendenti, venivano informati che la pensione di vecchiaia a prestazione integrale sarebbe loro spettata solo con il compimento del 60 o anno. L'interessato ritiene che questa disposizione costituisca un'arbitraria modifica di quanto era stato convenuto nell'aprile 1968. A questa comunicazione egli rispondeva con una lettera al direttore generale personale e amministrazione, datata 20 dicembre 1968; poiché la domanda di collocamento a riposo era stata presentata in buona fede, dopo aver preso atto delle comunicazioni ricevute, l'interessato non poteva ora accettare passivamente che venissero modificati gli accordi presi circa il suo collocamento a riposo. Il 13 gennaio 1969 il ricorrente riceveva una comunicazione del direttore generale personale e amministrazione, relativa all'indennità mensile che gli sarebbe spettata in base all'art. 5 del regolamento n. 259/68. Anche in questo provvedimento si affermava espressamente che egli avrebbe avuto diritto alla pensione con prestazioni integrali solo dopo il compimento del 60 o anno. Qualora egli avesse inteso invece riscuotere una pensione già dopo i 55 anni, le prestazioni sarebbero state ridotte in proporzione. Contrariamente ad altri dipendenti, il ricorrente non presentava reclamo amministrativo a norma dell'art. 90 dello statuto, anzi nella sua lettera del 4 febbraio 1969, egli si rivolgeva alla direzione generale personale e amministrazione informandosi entro quali termini egli poteva fare opposizione al provvedimento adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei suoi riguardi. Il 6 febbraio 1969 il ricorrente scriveva inoltre al presidente della [OSCURATO:PERSONA] definendo la comunicazione relativa alle nuove condizioni di collocamento a riposo un'arbitraria modifica degli accordi presi in precedenza. Concludeva la lettera un invito a modificare il provvedimento giudicato iniquo. La direzione generale personale e amministrazione rispondeva il 12 marzo 1969, con una lettera redatta in francese nella quale s'indicavano le modalità di un' eventuale opposizione. In un'altra lettera della stessa direzione generale di pari data, si assicurava il ricorrente che la richiesta del 6 febbraio 1969 sarebbe stata esaminata e l'interessato sarebbe stato tenuto al corrente delle conclusioni dell' esame. Dopo questo scambio di corrispondenza, il ricorrente ritenne opportuno lasciar trascorrere un periodo di attesa e solo in una lettera al presidente della [OSCURATO:PERSONA] in data 17 novembre 1969 egli ricordava che non era stata ancora presa alcuna decisione circa il versamento delle spettanze integrali di pensione al compimento del 55 o anno; a questo proposito in una lettera del gabinetto del presidente del 18 dicembre 1969, si comunicava che l'ufficio competente non disponeva ancora di tutti gli elementi per pronunciarsi definitivamente. Il ricorrente afferma che nel frattempo si era anche ripetutamente informato oralmente del corso della pratica ed aveva sempre ricevuto dai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] risposte interlocutorie. uopo aver appreso l' esito della causa 23-69, vertente su un caso analogo, il ricorrente indirizzava una lettera al direttore generale personale e amministrazione in data 6 gennaio 1971, ricordando la sua vertenza ancora in sospeso ed esprimendo la convinzione che, in base alla sentenza recentemente pronunciata, sarebbe stato possibile risolvere anche il suo caso. Questa lettera non riceveva risposta, quindi l'interessato presentava un reclamo amministrativo il 7 maggio 1971 avverso la decisione del 13 gennaio 1969. Nel ricorso amministrativo, l'[OSCURATO:PERSONA] chiedeva di poter percepire tutte le sue spettanze di pensione a decorrere dal compimento del 55 o anno, oppure — in subordine — che fosse concesso agli ex dipendenti che avevano optato per il collocamento a riposo di potere ritornare sulla loro decisione. Poiché anche questa richiesta rimaneva senza risposta, il 25 agosto 1971, l'interessato adiva la Corte. Le conclusioni possono riassumersi come segue: 1 o Annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 13 gennaio 1969 e sancire che al ricorrente spetta l'indennità mensile di cui all'art. 5 del regolamento n. 259/68, come calcolata nel fascicolo 3.476/IX/68-F-M [OSCURATO:PERSONA] n. 1538. 2 o In subordine, condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versare al ricorrente una pensione mensile a decorrere dal compimento del 55 o anno fino al compimento del 60 o anno, calcolata in base ad una teorica applicazione dell'art. 5, n. 7, 4 o comma, del regolamento n. 259/68. 3 o In ulteriore subordine: riassumere il ricorrente ed affidargli un incarico corrispondente all'attività svolta prima del suo collocamento a riposo. [OSCURATO:PERSONA] replicò con un'eccezione presentata a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura, con cui contestava la ricevibilità del ricorso e proponeva di dichiararlo irricevibile. Il collegio giudicante respinse l'eccezione, anzi, con ordinanza 15 dicembre 1971 si è riservata la pronuncia sulla ricevibilità: ricevibilità e merito faranno oggetto di un' unica pronuncia. [OSCURATO:PERSONA] insisteva sull'irricevibilità del ricorso. In subordine essa eccepiva anche l'infondatezza del ricorso. Esaminiamo ora i vari argomenti: 1. La domanda principale mira all'annullamento della decisione del 13 gennaio 1969 e all'ottenimento dell'indennità mensile come convenuto tra le parti nell'aprile 1968. a) Al mio esame devo premettere un chiarimento: Nonostante l'impressione suscitata dal tenore della domanda, essa non si riferisce all'indennità temporanea contemplata dall'art. 5, n. 1 del regolamento n. 259/68, ma unicamente alla pensione di cui all'art. 5, n. 7, 4 o comma dello stesso regolamento. Ciò si desume dalla motivazione del ricorso e lo stesso ricorrente, invitato a fornire chiarimenti alla [OSCURATO:PERSONA], lo ha ammesso. In sostanza si tratta di stabilire se il ricorrente, dopo il compimento del 55 o anno, avesse diritto a percepire la pensione senza alcuna riduzione. b) Affronto ora il problema della ricevibilità. L'esame è necessario, giacché la [OSCURATO:PERSONA] la contesta recisamente, sostenendo che il provvedimento litigioso è stato adottato il 13 gennaio 1969. Poiché un reclamo amministrativo non è stato presentato nei termini prescritti, ma solo il 7 maggio 1971, si deve presumere che anche l'impugnazione del 25 agosto 1971 sia tardiva. Effettivamente l'affermazione — dopo quanto è stato esposto nella descrizione degli antefatti e tenuto conto della costante giurisprudenza della Corte — non pare così assurda. Un raffronto tra le lettere scritte dal ricorrente il 4 ed il 6 febbraio 1969 mette in rilievo che l'ultimo scritto, nonostante l'esplicita richiesta di modificare il provvedimento, non può venir considerato un ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 90 dello statuto. Alla comunicazione delle condizioni d'impugnazione, sollecitata dal ricorrente e trasmessa dall'amministrazione il 12 marzo 1969, non ha fatto seguito un ricorso gerarchico promosso dal ricorrente entro i termini prescritti, quindi si può affermare che il termine d'impugnazione che aveva incominciato a decorrere il 13 gennaio 1969, non è stato interrotto. L esame del primo mezzo non può pero terminare con queste considerazioni: il ricorrente tenta in vari modi di sottrarsi agli effetti negativi che ne derivano per lui. Vediamo se i suoi sforzi sono coronati da successo. aa) Il ricorrente si richiama alle dichiarazioni contenute nelle due note della direzione generale personale e amministrazione del 12 marzo 1969, nonché ad altre risposte ricevute anche telefonicamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi dipendenti. L'interessato ne ha concluso che sarebbe stato più opportuno attendere, giacché le risposte interlocutorie evitavano che l'azione cadesse in prescrizione. Lo stesso ricorrente ammette che mai aveva inteso prendere accordi con la [OSCURATO:PERSONA] onde prorogare il termine d'impugnazione (possibilità d'altronde esclusa anche da una giurisprudenza concorde, sentenze 10-67, 24-69, 40-71, 79-70 — Raccolta 1967, pag. 161, Raccolta 1970, pag. 145, Raccolta 1971, pag. 73 e Raccolta 1971, pag. 689). Da questi richiami per contro si desume una conclusione diversa: il ricorrente arguisce dal nesso logico delle lettere del 12 marzo 1969 che esse hanno modificato la natura giuridica del provvedimento del 13 gennaio 1969. In questo modo il provvedimento veniva privato del suo carattere vincolante e veniva declassato ad una risposta interlocutoria, a semplice informazione, fino al momento in cui la Corte avrebbe stabilito se il provvedimento aveva carattere lesivo, come contemplato dallo statuto. Non si deve dimenticare che l'amministrazione in quel momento non aveva alcun interesse alla promozione di un procedimento giurisdizionale. Per stabilire se il significato attribuito a questi elementi è convincente ed idoneo a motivare la ricevibilità del ricorso, dobbiamo tener presente che: — Anzitutto pare insostenibile la tesi secondo cui l'amministrazione a quel tem po aveva interesse ad evitare che il ricorrente esperisse un'azione. È noto che anche altri dipendenti in quel periodo avevano presentato ricorsi amministrativi che presumibilmente si sarebbero risolti in ricorsi giurisdizionali. L'amministrazione non attribuiva molta importanza ad un'eventuale nuova azione esperita contro di lei. Non vi è quindi ragione di pensare che, per quanto riguarda l'efficacia vincolante del provvedimento adottato nei confronti del ricorrente, l'amministrazione intendesse realmente assumere un simile atteggiamento nei confronti dell'interessato. — Nemmeno la lettera del 12 marzo 1969 giustifica l'interpretazione che le dà il ricorrente. Condivido il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui si può ritenere che l'efficacia vincolante di un atto venga meno, dal momento che si tratta di un provvedimento avente un' ampia sfera d'efficacia, se — in un caso come la fattispecie — la revocazione è chiara ed esplicita e svolge i suoi effetti nei confronti di tutti gli interessati; però nel nostro caso non rilevo alcuna di queste caratteristiche. In una delle lettere del 12 marzo 1969 si specifica soltanto che la [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di pronunciarsi sull'indole lesiva del provvedimento ai sensi dell'art. 91, § 1, dello statuto, poiché la questione andava risolta in sede contenziosa. Nella seconda lettera di pari data, si promette un riesame della controversia, però tale esame non implica evidentemente che venga messa in questione contemporaneamente l'indole vincolante dell'atto. — Nella fattispecie il rilievo più importante è forse quello che non si potrebbe ammettere la ricevibilità del ricorso nemmeno se risultasse esatta la premessa del ricorrente e si sospendesse o si revocasse l'effetto vincolante del provvedimento ad opera della [OSCURATO:PERSONA] finché la Corte non si sia pronunciata in merito. La soluzione cui si riferisce il ricorrente è quella fornita nella sentenza 28 maggio 1970, il cui dispositivo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 luglio 1970. Il ricorrente non era venuto a conoscenza di questa sentenza alla fine di febbraio 1971, come egli afferma, in quanto da una sua lettera del 6 gennaio 1971 risulta che a questa data la pronuncia della Corte gli era già nota; quanto meno egli avrebbe potuto immediatamente cercare di conoscere gli elementi specifici di cui eventualmente non disponeva, il che, nella situazione dell'interessato, era l'unica cosa da farsi. Pur supponendo che il termine d'impugnazione avesse cominciato a decorrere da questa data, è chiaro che un reclamo presentato il 7 maggio 1971 e l'impugnazione del 25 agosto 1971 risultano tardivi. bb) Se è impossibile dimostrare la ricevibilità del ricorso in questo modo, si può ancora vedere se la ricevibilità non possa fondarsi sull'istituto giuridico della restitutio in integrum, cui si richiama il ricorrente. L'art. 42 del protocollo CEE sullo statuto della Corte di giustizia recita: «Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere opposta quando l'interessato provi l'esistenza d'un caso fortuito o di forza maggiore». Il ricorrente intende ricorrere a questa disposizione in quanto ritiene che l'atteggiamento assunto in precedenza dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi dipendenti gli abbia impedito d'impugnare tempestivamente il provvedimento. In conclusione, nemmeno questo argomento si rivela di grande utilità e la mia conclusione si rivela fondata senza bisogno di elencare tutti i particolari dell'unica sentenza in merito finora pronunciata (ritardo nella distribuzione postale — causa 25-65 — Raccolta 1967, pag. 35 ) e senza dover stabilire (esame che le contestazioni della [OSCURATO:PERSONA] renderebbero necessario) quale valore giuridico abbiano in casi analoghi le dichiarazioni non ufficialmente rilasciate dai dipendenti. A questo proposito si ricordi che: la sentenza 79-70 (Raccolta 1971, pag. 689) stabilisce chiaramente che, anche nel caso in cui le erronee dichiarazioni dell' amministrazione abbiano indotto in errore un dipendente, è impossibile qualsiasi impugnazione dopo la scadenza del termine. D'altro canto, se potessero aver valore gli elementi della negligenza e della possibilità d'impugnazione giurisdizionale, cioè se si potesse considerare «caso fortuito» l'ignoranza della legge, dovrebbe comunque essere decisivo il fatto che il ricorrente già nel gennaio 1971 era a conoscenza della reale situazione giuridica oppure, facendosi parte diligente, poteva assumere informazioni in merito. L'istituto della restitutio in integrum implica però che gli interessati non rimangano in ozio, quindi il ricorrente avrebbe dovuto senza indugio promuovere il procedimento. Poiché però il reclamo è stato presentato solo nel maggio 1971 e l'azione è stata esperita nell'agosto successivo, la restitutio in integrum non è il mezzo più adeguato cui appellarsi per affermare la ricevibilità del ricorso. cc) Comunque si giudichi la situazione, riemerge sempre la decadenza. La prima domanda va quindi dichiarata irricevibile ed è perciò superfluo esaminare l'ulteriore eccezione opposta dalla [OSCURATO:PERSONA], che invoca la vis rei judicatae della sentenza 19, 20, 25 e 30-69 (Raccolta 1970, pag 325) . 2. Con una seconda domanda presentata in subordine, il ricorrente chiede che la [OSCURATO:PERSONA] venga condannata al risarcimento del danno, analogamente a quanto è stato disposto nella causa 23-69 (Raccolta 1970, pag. 547) , cioè mediante il versamento della pensione non ridotta a decorrere dal 55 o anno. a) Anche per questa domanda si pone il problema della ricevibilità. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sia stato rispettato il termine d'impugnazione ed in secondo luogo ribadisce la decadenza per i motivi testé esposti. la) Per quanto riguarda il termine d'impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la lettera del 6 gennaio 1971, indirizzata al direttore generale personale e amministrazione, si possa sostanzialmente considerare come una domanda di risarcimento. Visto il silenzio dell'amministrazione, la domanda doveva considerarsi respinta dopo il 6 marzo 1971. L'impugnazione doveva venire effettuata nel termine di due mesi, cioè al più tardi il 6 maggio 1971 e non il 25 agosto. Il ragionamento appare persuasivo, tuttavia dubito che si possa condividerlo. Esaminando la lettera del 6 gennaio 1971, indirizzata al direttore generale personale e amministrazione, cioè non alla [OSCURATO:PERSONA], si noterà che in questa lettera si afferma soltanto che nel frattempo sono state emanate sentenze che dovrebbero consentire di risolvere il caso del ricorrente. Inoltre il ricorrente sarebbe molto grato se la sua pratica fosse conclusa rapidamente. Non vi è alcun richiamo all'art. 90 dello statuto, il che consente di affermare che l'interessato non si è rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] nelle debite forme, giacchè non vi è cenno di un eventuale ricorso alle azioni giudiziarie. Ciò premesso, e considerando che la lettera summenzionata è stata redatta da un profano, mi pare troppo severo concludere che questo documento ha fatto scattare i termini d'impugnazione e quindi è escluso che si possa esperire un'azione se non entro i termini considerati in senso stretto. bb) Più complessa è una seconda eccezione della [OSCURATO:PERSONA], con cui si sostiene che la giurisprudenza esclude che un'azione di danni consenta di perseguire una finalità non più perseguibile con un'altra impugnazione per decorrenza del termine. Nella fattispecie l'azione di risarcimento rappresenterebbe un elegante modo di aggirare l'ostacolo della prescrizione, poiché la domanda presentata in subordine mira ad ottenere la pensione senza alcuna riduzione dal 55 o anno, mentre non sarebbe lecito impugnare direttamente il provvedimento del 13 gennaio 1969. Ad un esame più attento si scopre che l'eccezione non è consistente. La sentenza invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] (causa 59-65 — Raccolta 1966, pag. 733 ) riguarda un caso in cui non si intendeva far annullare un atto ritenuto illegittimo, mentre si voleva il risarcimento del danno assertivamente causato dallo stesso atto. Si trattava di una fattispecie in cui si voleva aggirare l'ostacolo dell'irricevibilità di un'impugnazione in quanto la domanda mirante a far sancire la responsabilità dell'organo comunitario era rivolta contro lo stesso provvedimento illegittimo. La situazione nella fattispecie è diversa, poiché non è necessario richiamarsi all'illegittimità del provvedimento non impugnato per rivendicare il risarcimento del danno. La legittimità dell'atto è persino presunta nel nostro caso. L'asserito pregiudizio non consegue in effetti dal provvedimento summenzionato, bensì dalla tardiva rettifica di erronee informazioni che avevano indotto il ricorrente a lasciare il servizio, vale a dire da una situazione creatasi nell'aprile 1968 e protrattasi fino all'emanazione della decisione di collocamento a riposo nel giugno 1968. L'impressione che si tenti di aggirare l'ostacolo della decadenza dal diritto d'impugnare sorge dal fatto che il collegio, nelle cause precedenti, ha stabilito che il danno va risarcito nella misura in cui probabilmente lo avrebbe commisurato la Corte pronunciandosi su un'impugnazione. Se allora fossero state accolte le mie proposte sulla stima dell'indennizzo, questa ingannevole impressione non avrebbe avuto ragion d'essere. Direi che i principi della sentenza 59-65 (Raccolta 1966, pag. 733) non consentono di dichiarare irricevibile la domanda mirante a far sancire la responsabilità dell'organo comunitario perchè non è stato tempestivamente impugnato il provvedimento del 13 gennaio 1969. Dopo quanto è stato esposto, mi pare superfluo analizzare i richiami delle parti a principi del § 839 del codice civile tedesco, per desumerne i principi eventualmente applicabili nell'ambito del diritto comunitario. b) Quanto al merito della domanda di risarcimento, che si risolve in una domanda di versamento di pensione non ridotta a partire dal 55 o anno — come nella causa 23-69 — ritengo che si possa seguire la falsariga già seguita in quell'occasione. Sono pacifici due punti: vi è colpa dell' amministrazione, come si riconosce anche nel caso precedente, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di modificare tempestivamente le informazioni erronee in materia di pensione fornite dall'aprile 1968. Inoltre il ricorrente ha subito un indiscutibile pregiudizio. Nella fattispecie si deve ritenere che il ricorrente, chiedendo il collocamento a riposo, ha subito un pregiudizio in quanto tra i 55 anni e i 60 anni, non ha potuto percepire il 100 % delle sue spettanze di pensione. L'unico punto incerto è il nesso causale, vale a dire è difficile stabilire fino a qual punto le erronee informazioni abbiano indotto l'interessato a chiedere il collocamento a riposo. Si tratta cioè di vedere se il ricorrente, conoscendo la reale situazione, non avrebbe preferito ritornare sulla sua decisione. La soluzione di questo problema dipende da elementi soggettivi ed è difficilissima. Per questo motivo il collegio giudicante non si è contentato di fondare il proprio convincimento su indizi forniti dalle parti a sostegno dei propri argomenti, ma ha preferito disporre un'audizione di testimoni onde accertare a fondo i veri motivi che hanno indotto il ricorrente a presentare le dimissioni. Prima di analizzare il risultato dell'assunzione di prova, preferisco esaminare rapidamente gli indizi summenzionati per vedere quali conclusioni se ne possono trarre. [OSCURATO:PERSONA] attribuisce particolare importanza a tre elementi. Il primo è il fatto che il ricorrente, a differenza della ricorrente del ricorso 23-69, non ha immediatamente chiesto la riassunzione dopo aver avuto notizia delle nuove condizioni di collocamento a riposo. Il secondo elemento è costituito dall'età del ricorrente, che aveva solo 40 anni allorché ha lasciato il servizio. Infine, vi è l'evidente desiderio dell'interessato di riprendere la sua attività di architetto, attività cui un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] per forza di cose ha scarse possibilità di dedicarsi. Il regolamento n. 259/68 ottava un'occasione propizia per tornare a svolgere il lavoro preferito. Per stabilire se effettivamente — come ritiene la [OSCURATO:PERSONA] — questi elementi confortano l'ipotesi che il ricorrente avrebbe presentato le dimissioni anche se fosse stato informato delle nuove condizioni di collocamento a riposo, poiché le informazioni erronee avute in un primo tempo rappresentano solo un motivo di scarso rilievo rispetto alla decisione di lasciare l'impiego, si deve tener presente quanto segue. È vero che il ricorrente, contrariamente ad altri dipendenti, non ha chiesto di venir riassunto nè nel dicembre 1968, nè dopo aver preso conoscenza del provvedimento della [OSCURATO:PERSONA]. È anche necessario però che questa circostanza, alla luce della giurisprudenza, rappresenta in questi casi un semplice elemento di apprezzamento, ma mai è stata considerata elemento decisivo. Non si dimentichi inoltre che il ricorrente, inesperto di questioni giuridiche, poteva anche pensare che l'aver chiesto il collocamento a riposo fosse incompatibile con una domanda di riassunzione. Comunque, il 6 febbraio 1969 egli affermava che «le condizioni di collocamento a riposo erano notevolmente cambiate» e non sussistevano più i presupposti che lo avevano indotto a chiedere il collocamento a riposo anticipato. Dall'escussione dei testimoni è risultato che all'inizio del 1969 e all'inizio del 1970 il ricorrente si era informato circa le possibilità di venir riassunto. Per quanto riguarda l' età del ricorrente al momento del collocamento a riposo, già in occasioni precedenti, trattando di problemi analoghi, ho sottolineato che questa circostanza ha un peso determinante. D'altro canto non va considerata a sé stante: nel caso del ricorrente si deve tener conto della sua situazione familiare e del fatto che egli ha diversi figli a carico, al compimento del 55 o anno i figli avranno rispettivamente 18, 22 e 13 anni. Questa considerazione ha evidentemente avuto molta importanza allorchè il ricorrente ha deciso di dimettersi, avendo come prospettiva il versamento della pensione non ridotta al compimento del 55 o anno; ciò gli avrebbe consentito di disporre di una buona risorsa per completare l'istruzione dei propri figli. Il ricorrente ammette che il desiderio di riprendere l'attività d'architetto ha costituito uno dei motivi principali della sua decisione di lasciare il servizio. Tuttavia non si deve dimenticare che i progetti del ricorrente comportavano un certo rischio, poiché egli contava di stabilirsi all'estero, ove avrebbe dovuto introdursi ed affermarsi in un nuovo ambiente professionale. Così stando le cose, è evidente che la pensione comunitaria rappresentava un fattore di sicurezza — anche per la famiglia — poiché il ricorrente contava di percepire la totalità delle prestazioni al compimento del 55 o anno. Se questi indizi sono idonei a corroborare le affermazioni del ricorrente (ricorderò anche che l'interessato non ha optato per la liquidazione), il contenuto delle disposizioni testimoniali consente di risalire con una certa sicurezza ai moventi della decisione del ricorrente. Dalla testimonianza dell'ex superiore gerarchico abbiamo appreso tutti quegli elementi — che il teste conosceva a fondo — che hanno indotto il ricorrente a chiedere il collocamento a riposo. Anzitutto lo [OSCURATO:PERSONA] intendeva provvedere alla propria famiglia e il problema dei figli costituiva il punto più delicato, che egli contava di risolvere grazie alla risorsa di una pensione non ridotta regolarmente percepita al compimento del 55 o anno. Il desiderio di riprendere l'attività di architetto poteva venir realizzato solo se vi era questa garanzia finanziaria. Mi pare particolarmente importante la risposta fornita dai testimoni ad una mia precisa domanda: il ricorrente non avrebbe chiesto di lasciare il servizio se avesse saputo che dopo i 55 anni avrebbe percepito soltanto una pensione ridotta. Pur se a suo tempo, cioè prima che la [OSCURATO:PERSONA] mutasse atteggiamento, l'alternativa della pensione a 55 o a 60 anni non era stata esaminata sulla scorta di dati precisi, è positivo che il teste era convinto che l'errore nell'informazione data al ricorrente ha avuto importanza determinante. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha dubitato dell'attendibilità della deposizione di una persona degna della massima stima come un suo capo servizio, non rimane che la conclusione che esiste un chiaro nesso causale tra le informazioni impartite e la manifestazione di volontà del dipendente. Seguendo i principi già posti nella causa 23-69, si dovrebbe perciò riconoscere che il pregiudizio va risarcito versando l'intera pensione già al compimento dei 55 anni. E quindi inutile risolvere il problema del se il ricorrente fosse legittimato a chiedere la riassunzione, come debba considerarsi la richiesta di poter ritornare sulla sua decisione di abbandonare il servizio, visto l'errore di cui era stato vittima e quale peso si debba attribuire alla censura secondo cui costituisce un illecito il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] successivo al 14 gennaio 1969, che ha indotto il ricorrente a non adire la Corte. 3. Concludo quindi come segue: Il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile nella sua domanda principale. La domanda di risarcimento presentata in subordine è ricevibile e fondata e la [OSCURATO:PERSONA] va condannata a versare al ricorrente un'integrazione di pensione per il periodo intercorrente dal 55 o al 60 o anno. L'ammontare dell'importo integrativo viene calcolato applicando teoricamente alla fattispecie l'art. 5, n. 7, 4 o comma, del regolamento n. 259/68. Qualora venisse scelta questa soluzione, il ricorrente risulterebbe sostanzialmente vincitore, quindi la [OSCURATO:PERSONA] andrebbe condannata alle spese. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1972 — Fons Iuris — Fons Iuris