CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 06494/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. prevalente sulle contestate aggravanti. L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando che i giudici di merito si sarebbero sensibilmente discostati dal minimo edittale nella individuazione della pena base, mancando di offrire adeguata motivazione sul punto. Il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argonnentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata con riferimento alla individuazione della pena irrogata. All'uopo sono state considerate le allarmanti modalità di realizzazione del fatto (l'attività criminosa, posta in essere da più persone, si è conclusa con una precipitosa fuga dell'imputato a cui è seguita la necessità degli operanti di esplodere un colpo in aria) e la negativa personalità del ricorrente, gravato da altri precedenti. Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende„ non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]