Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33565/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 21/1/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla trattazione orale udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 17/12/2020 resa in esito al giudizio abbreviato, con la quale gli odierni ricorrenti sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata estorsione aggravata consistita nel costringere, mediante violenza e minaccia, la p.o. [OSCURATO:PERSONA], a versare loro la somma di euro 5.000,00 asserendo di avere subito il sequestro di un partita di droga da parte della Polizia e di avere bisogno di soldi; ed il solo Losito anche per il delitto di violenza privata consistita nel minacciare la p.o.

Perrini di allontanarsi dal bar White e da qualsiasi altro luogo da lui frequentato, perchè non gradiva la sua presenza, altrimenti non avrebbe esitato a "massacrarlo di botte".

La Corte d'appello di Bari ha fondato la propria decisione le dichiarazioni della p.o. [OSCURATO:PERSONA], attentamente vagliate e giudicate da entrambi i giudizi di merito, pienamente attendibili.

2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione i due imputati i quali con atti pressocchè sovrapponibili, eccepiscono, il Cappiello con un unico articolato motivo : violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di merito enunciato i parametri di valutazione delle dichiarazioni della p.o., il cui narrato sarebbe stato recepito senza operare il dovuto vaglio critico.

Il ricorrente ritiene le dichiarazioni di Perrini siano contraddittorie e non attendibili perché prive di riscontri esterni ( in particolare con riferimento all'episodio incendiario collocato nell'anno 2016 e poi, rettificando, nel 2017; alla descrizione dell'estorsione di cui al capo 1), asseritamente avvenuta nei pressi di un bar molto frequentato e tuttavia rimasta senza testimoni e rispetto alla quale Perrini è stato sentito più volte; nonchè con riferimento alla circostanza che Perrini avesse attribuito il reato di cui al capo 2 anche al Cappiello, salvo poi scagionarlo).

3. Analogamente, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta affidabilità della p.o. la quale sarebbe caduta in errore quanto alla collocazione temporale dell'episodio incendiario posto in essere ai suoi danni nel 2016, quando Losito era detenuto in carcere ( ciò dimostrerebbe l' intento calunniatore del Perrini animato dalla volontà di screditare i ricorrenti poiché essi lo accusarono del furto dei gioielli posto in essere dallo stesso Perrini, nei confronti dell'allora sua convivente [OSCURATO:PERSONA]).

4. Con il secondo motivo di ricorso, Losito contesta la sentenza per travisamento della prova.

La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che Losito avesse ammesso la propria responsabilità per i fatti di violenza privata contestati; deduce la carenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della p.o., posto che il teste [OSCURATO:PERSONA], sarebbe inattendibile perché dipendente di Perrini, mentre la Corte avrebbe dovuto valorizzare le dichiarazioni del teste della difesa Porfido, in quanto soggetto terzo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili perché reiterativi di doglianze avanzate in grado di appello ed ivi correttamente risolte.

I motivi, inoltre, sono inammissibili perché tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022 Rv. 283777; Sez 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269217).

Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali i ricorrenti non si confrontano.

Ed invero le censure concernenti la motivazione, formulate (con diverse accentuazioni) da entrambi i ricorrenti, attengono particolarmente al dedotto vizio di manifesta illogicità oltre che al travisamento del fatto.

Al riguardo, è dato rilevare che la sentenza impugnata è sufficientemente motivata ed argomentata - sia sotto il profilo della congruità che sotto quello della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per le singole affermazioni di responsabilità.

2. Va innanzi tutto ricordata la regola ( S.U.4146 del 19/7/2012 rv. 253214) secondo cui le dichiarazioni della p.o. possono legittimamente essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso a questa Corte in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sez. 3, Sentenza n. 8382 del 22/01/2008 Ud. (dep. 25/02/2008) Rv. 239342; Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

3. Il giudice di appello, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, ha sottolineato che il dato erroneamente riportato dalla p.o. della collocazione temporale della richiesta estorsiva (nel 2016, poi corretto nel 2017), non incrinava la credibilità della p.o. in quanto Perrini aveva comunque collegato la vicenda a riferimenti temporali certi che consentivano di ritenere che effettivamente l'anno di consumazione del reato era il 2017 (quando Losito non era detenuto) ed ha mantenuto ferma la sua versione dei fatti in occasione delle sue ripetute audizioni.

4. Anche la questione del presunto intento calunniatorio di Perrini che avrebbe così reagito ad una asserita richiesta di risarcimento avanzata dalla ex convivente della p.o.: [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei correi, è stata valutata dalla Corte di merito che ha rilevato come l'assunto difensivo fosse palesemente smentito dalle dichiarazioni della donna (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).

5. Tanto premesso manifestamente infondata si appalesa anche la doglianza relativa al capo 2 dell'imputazione, posto che l'episodio delittuoso denunciato da Perrini avvenuto all'interno del bar White, è stato riferito anche dal teste [OSCURATO:PERSONA], il cui rapporto di lavoro con Perrini, non inficia la credibilità del teste, come genericamente dedotto dal ricorrente.

6. Per quanto sopra esposto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti che li hanno proposti ex art. 616 4 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 21/1/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla trattazione orale udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 17/12/2020 resa in esito al giudizio abbreviato, con la quale gli odierni ricorrenti sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata estorsione aggravata consistita nel costringere, mediante violenza e minaccia, la p.o. [OSCURATO:PERSONA], a versare loro la somma di euro 5.000,00 asserendo di avere subito il sequestro di un partita di droga da parte della Polizia e di avere bisogno di soldi; ed il solo Losito anche per il delitto di violenza privata consistita nel minacciare la p.o. Perrini di allontanarsi dal bar White e da qualsiasi altro luogo da lui frequentato, perchè non gradiva la sua presenza, altrimenti non avrebbe esitato a "massacrarlo di botte". La Corte d'appello di Bari ha fondato la propria decisione le dichiarazioni della p.o. [OSCURATO:PERSONA], attentamente vagliate e giudicate da entrambi i giudizi di merito, pienamente attendibili. 2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione i due imputati i quali con atti pressocchè sovrapponibili, eccepiscono, il Cappiello con un unico articolato motivo : violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di merito enunciato i parametri di valutazione delle dichiarazioni della p.o., il cui narrato sarebbe stato recepito senza operare il dovuto vaglio critico. Il ricorrente ritiene le dichiarazioni di Perrini siano contraddittorie e non attendibili perché prive di riscontri esterni ( in particolare con riferimento all'episodio incendiario collocato nell'anno 2016 e poi, rettificando, nel 2017; alla descrizione dell'estorsione di cui al capo 1), asseritamente avvenuta nei pressi di un bar molto frequentato e tuttavia rimasta senza testimoni e rispetto alla quale Perrini è stato sentito più volte; nonchè con riferimento alla circostanza che Perrini avesse attribuito il reato di cui al capo 2 anche al Cappiello, salvo poi scagionarlo). 3. Analogamente, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta affidabilità della p.o. la quale sarebbe caduta in errore quanto alla collocazione temporale dell'episodio incendiario posto in essere ai suoi danni nel 2016, quando Losito era detenuto in carcere ( ciò dimostrerebbe l' intento calunniatore del Perrini animato dalla volontà di screditare i ricorrenti poiché essi lo accusarono del furto dei gioielli posto in essere dallo stesso Perrini, nei confronti dell'allora sua convivente [OSCURATO:PERSONA]). 4. Con il secondo motivo di ricorso, Losito contesta la sentenza per travisamento della prova. La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che Losito avesse ammesso la propria responsabilità per i fatti di violenza privata contestati; deduce la carenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della p.o., posto che il teste [OSCURATO:PERSONA], sarebbe inattendibile perché dipendente di Perrini, mentre la Corte avrebbe dovuto valorizzare le dichiarazioni del teste della difesa Porfido, in quanto soggetto terzo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili perché reiterativi di doglianze avanzate in grado di appello ed ivi correttamente risolte. I motivi, inoltre, sono inammissibili perché tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022 Rv. 283777; Sez 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269217). Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali i ricorrenti non si confrontano. Ed invero le censure concernenti la motivazione, formulate (con diverse accentuazioni) da entrambi i ricorrenti, attengono particolarmente al dedotto vizio di manifesta illogicità oltre che al travisamento del fatto. Al riguardo, è dato rilevare che la sentenza impugnata è sufficientemente motivata ed argomentata - sia sotto il profilo della congruità che sotto quello della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per le singole affermazioni di responsabilità. 2. Va innanzi tutto ricordata la regola ( S.U.4146 del 19/7/2012 rv. 253214) secondo cui le dichiarazioni della p.o. possono legittimamente essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso a questa Corte in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sez. 3, Sentenza n. 8382 del 22/01/2008 Ud. (dep. 25/02/2008) Rv. 239342; Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232). 3. Il giudice di appello, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, ha sottolineato che il dato erroneamente riportato dalla p.o. della collocazione temporale della richiesta estorsiva (nel 2016, poi corretto nel 2017), non incrinava la credibilità della p.o. in quanto Perrini aveva comunque collegato la vicenda a riferimenti temporali certi che consentivano di ritenere che effettivamente l'anno di consumazione del reato era il 2017 (quando Losito non era detenuto) ed ha mantenuto ferma la sua versione dei fatti in occasione delle sue ripetute audizioni. 4. Anche la questione del presunto intento calunniatorio di Perrini che avrebbe così reagito ad una asserita richiesta di risarcimento avanzata dalla ex convivente della p.o.: [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei correi, è stata valutata dalla Corte di merito che ha rilevato come l'assunto difensivo fosse palesemente smentito dalle dichiarazioni della donna (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). 5. Tanto premesso manifestamente infondata si appalesa anche la doglianza relativa al capo 2 dell'imputazione, posto che l'episodio delittuoso denunciato da Perrini avvenuto all'interno del bar White, è stato riferito anche dal teste [OSCURATO:PERSONA], il cui rapporto di lavoro con Perrini, non inficia la credibilità del teste, come genericamente dedotto dal ricorrente. 6. Per quanto sopra esposto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti che li hanno proposti ex art. 616 4 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s
Sentenza Cassazione n. 33565/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris