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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23712/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la non manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione dei reati per intervenuta consumazione del termine prescrizionale massimo di cinque anni; che, invero, le contravvenzioni oggetto di contestazione, commesse il 2 marzo 2019, si sono estinte, tenuto conto della sospensione intercorsa tra il 26 giugno 2018 ed il 15 gennaio 2019, il 21 settembre 2019 (cioè prima che il decorso della prescrizione subisse ulteriori sospensioni dovute alla sopravvenuta emergenza pandemica), mentre la sentenza impugnata è state emessa solo il 25 maggio 2021; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la non manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione dei reati per intervenuta consumazione del termine prescrizionale massimo di cinque anni; che, invero, le contravvenzioni oggetto di contestazione, commesse il 2 marzo 2019, si sono estinte, tenuto conto della sospensione intercorsa tra il 26 giugno 2018 ed il 15 gennaio 2019, il 21 settembre 2019 (cioè prima che il decorso della prescrizione subisse ulteriori sospensioni dovute alla sopravvenuta emergenza pandemica), mentre la sentenza impugnata è state emessa solo il 25 maggio 2021; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il
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