CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2023
Cassazione n. 29950/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 23/11/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 13 maggio 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto genericamente proposto. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce erronea applicazione dell'art. 581 cod. proc. pen. secondo la formulazione introdotta dal d. Igs. n. 150/2022 che in virtù del dl legge n. 162 del 31 ottobre 2022 è entrato in vigore il 30 dicembre 2022, cosicchè la decisione ha applicato una norma non ancora entrata in vigore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. La decisione impugnata, ancorchè ha richiamato la riformulazione dell'art.581 cod. proc. pen. a seguito del d.legs. n. 150/2022, ha in realtà applicato l'ormai costante orientamento di legittimità - che la novella ha cristallizzato - in tema di inammissibilità della impugnazione secondo il quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così