CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 1977
Cassazione n. 41887/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/05/1977 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 18897/21 Ganassi [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Bologna, con rito abbreviato, aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di evasione, condannandolo, ritenuta la recidiva specifica e con la diminuente di rito, alla pena di mesi otto di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio della motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato, nonché in punto di trattamento sanzionatorio con specifico riferimento all'applicazione della recidiva; che, con riguardo al primo motivo, trattasi di motivo genericamente proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione, dal momento che l'atto di appello aveva ad oggetto unicamente doglianze relative al trattamento sanzionatorio; che, circa la doglianza relativa alla recidiva specifica, l'apprezzamento relativo alla non occasionalità della condotta delittuosa è stato puntualmente giustificato prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello con un conforme riferimento a specifici criteri fattuali (quali le precedenti condanne, di cui ben due per evasione), insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]