CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03456/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Vercelli in data 14/11/2023 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e applicata la riduzione prevista per il rito, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 2000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi, come esposti nell'atto di impugnazione: a) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 309/1990, e vizio di motivazione, per aver la Corte territoriale escluso la destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale, basandosi su elementi non idonei a superare ogni ragionevole dubbio sulla finalità di spaccio. b) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione, in relazione al mancato giudizio di subvalenza della recidiva, ritenuta dalla Corte sulla base di una valutazione non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. c) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione, per l'eccessività della pena inflitta, ritenuta non proporzionata alla gravità del fatto e non adeguatamente motivata in relazione ai criteri legali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile non confrontandosi con la motivazione contestata. La sentenza impugnata fornisce adeguata motivazione in ordine alla rilevanza penale della condotta rilevando come i quantitativi di droga sequestrati, le modalità di detenzione e il materiale trovato nell'abitazione, alla luce delle possibilità economiche dell'imputato, avevano quale unica plausilfrn4e--di spaccio. Lo sforzo argonnentativo della Corte territoriale è però ignorato dal primo motivo del ricorso. 2. A identiche conclusioni si perviene in relazione agli ulteriori motivi, avendo la Corte distrettuale fornito adeguata motivazione sia in ordine alla configurazione della recidiva sia con riferimento alla dosimetria. Anche in ordine a tali punti, peò, il ricorso si limita alla mera enunciazione di principi giurisprudenziali senza però confrontarsi con la motivazione contestata che associa [OSCURATO:PERSONA] a "importanti giri dediti al traffico di droghe" e che dà atto che le precedenti condanne specifiche non avevano avuto alcuna incidenza sulla determinazione a delinquere dell'imputato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle