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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23471/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, in particolare sul dolo, e del trattamento sanzionatorio sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che il primo motivo censura la mancata considerazione dell'assenza di dolo e propone elementi di fatto, già esaminati in sentenza, laddove si è dato atto che la tesi difensiva, secondo la quale l'imputato, allontanatosi dal luogo di detenzione si era recato a Catania in commissariato, si era costituito ed era stato tradotto in carcere, non aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste di p.g. ( pag. 2), sicché la critica finisce per sollecitare una rivalutazione in fatto; analogamente reiterativo e diretto a sollecitare una rivalutazione del giudizio di merito è il secondo motivo, che fa leva sullo stato di esasperazione dell'imputato detenuto e sul comportamento tenuto al fine di censurare la ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., invece, giustificata dal rilievo attribuito alle modalità della condotta e all'intensità del dolo (pag. 3); non deducibile nonché generico e manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo con cui si censura il diniego delle attenuanti generiche, invece, giustificato con congrua motivazione per il rilievo assorbente attribuito alle modalità del fatto e alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti (pag.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, in particolare sul dolo, e del trattamento sanzionatorio sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che il primo motivo censura la mancata considerazione dell'assenza di dolo e propone elementi di fatto, già esaminati in sentenza, laddove si è dato atto che la tesi difensiva, secondo la quale l'imputato, allontanatosi dal luogo di detenzione si era recato a Catania in commissariato, si era costituito ed era stato tradotto in carcere, non aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste di p.g. ( pag. 2), sicché la critica finisce per sollecitare una rivalutazione in fatto; analogamente reiterativo e diretto a sollecitare una rivalutazione del giudizio di merito è il secondo motivo, che fa leva sullo stato di esasperazione dell'imputato detenuto e sul comportamento tenuto al fine di censurare la ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., invece, giustificata dal rilievo attribuito alle modalità della condotta e all'intensità del dolo (pag. 3); non deducibile nonché generico e manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo con cui si censura il diniego delle attenuanti generiche, invece, giustificato con congrua motivazione per il rilievo assorbente attribuito alle modalità del fatto e alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti (pag.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 23471/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris