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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 37399/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 emessa dal Tribunale di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, é inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiarnento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen,, alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata.

L'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen. esige, infatti, un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272265 - 01).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA],iere stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 emessa dal Tribunale di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, é inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiarnento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen,, alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata. L'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen. esige, infatti, un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272265 - 01). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA],iere stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37399/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris