CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 05738/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed inquadrato nella categoria C3 del CCNL del Comparto), volto ad ottenere ilriconoscimento del suo diritto all’inquadramento nella IX qualifica funzionale dal 31.12.1990 in applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 344/1990, nonché la condanna del Ministero alla corresponsione delle differenze retributive dal 31.12.1990 al 21.6.2004, data di conseguimento della qualifica C3. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di essere stato inquadrato nella VIII qualifica funzionale dal 19.2.1990, in forza del D.M. del 7.11.1990, e che pertanto precedeva in ruolo il collega GiuseppeMoroni (cessato dal servizio per dimissioni nel 1985 e riammesso in data 1.4.1993 con decreto direttoriale del 10.3.2000), inquadrato nella IX qualifica funzionale ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 344/1990 a decorrere dal1.4.1993; aveva dunque evidenziato di avere preceduto in ruolo il Moroni. 3. La Corte territoriale ha evidenziato che l’art. 7 del d.l. n. 344/1990 è applicabile a due categorie di dipendenti: quelli assunti in esito a concorso per carriere direttive bandito prima dell’entrata in vigore della legge n. 312/1980, e quelli che precedano i primi nel medesimo ruolo organico. 4. Non ha ritenuto pacifica né provata la circostanza che il Colaci precedeva in ruolo il Moroni, beneficiario della progressione di qualifica in quanto appartenente alla prima delle due categorie; ha sul punto rilevato che il Ministero, noncostituito nel giudizio di primo grado, nel giudizio di appello aveva espressamente contestato tale circostanza ed aveva evidenziato che all’epoca della riammissione in servizio del Moroni (1.4.1993), questi apparteneva al ruolo dell’[OSCURATO:PERSONA], mentre il Colaci apparteneva al ruolo della Ragioneria Generale dello Stato. 5.Il giudice di appello ha rimarcato che il Colaci nulla aveva mai allegato né provato in ordine alla data a partire dalla quale avrebbe preceduto in ruolo il Moroni, ma si eralimitato a produrre una sola pagina di estratto di ruolo nella quale compariva solo il nome del Moroni;ha inoltre aggiunto che il “ruolo unico” del Ministero dell’Economia era entrato in vigore solo con il D.M. 1.4.2000e che il Colaci, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 344/1990, non precedeva il Moroni (il quale, essendo cessato dal servizio per dimissioni, e riammesso in data 1.4.1993, non risultava inserito in alcun ruolo). 6. Ciò premesso, ha ritenutoche le previsioni riguardanti la seconda categoria di dipendenti indicati nell’art. 7 del d.l. n. 344/1990siano applicabili solo a chi si fosse trovato a precedere in ruolo gli appartenenti alla prima categoria di dipendenti al momento dell’entrata in vigore del d.l. n. 344/1990; ha inoltre precisatoche il passaggio alla IX qualifica funzionale riguarda tutti coloro che erano stati assunti in esito a concorso per carriere direttive bandito prima dell’entrata in vigore della legge n. 312/1980, nonché tutti coloro che li precedevano in ruolo al momento dell’entrata in vigore del d.l. n. 344/1990. 7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi, cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. DIRITTO 1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ed in particolare dell’art. 7 del d.l. n. 344/90 conv. dalla legge n. 21/1991 e dell’art. 132 del DPR n. 3/1957,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Addebita alla Corte territoriale di avere confuso l’istituto della riammissione in servizio ex art. 132 del DPR n. 3 del 1957 con quello della mobilità del personale pubblico; deduce la mancanza di una previsione che limiti l’applicazione della norma almomento della sua entrata in vigore e richiama sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 258/1995, evidenziando che quello della riammissione in servizio è l’unico caso in cui l’art. 7 trova attuazione successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 344/1990, sempre una sola volta (al momento dell’applicazione: alla data di entrata in vigore del decreto legge per i presenti in servizio, o alla data successiva di una riammissione in servizio). Lamenta che l’interpretazione dell’art. 7 del d.l. 344/1990 applicata dalla Corte territoriale contraddice il fine perequativo della norma. Evidenzia cheper il combinato disposto dell’art. 132 del DPR n. 3 del 1957 e dell’art. 7 della legge n. 21/1991, il riammesso viene collocato nell’ultima posizione della VIII qualifica, alla quale apparteneva alla data delle dimissioni, mentre nel momento in cui al medesimo viene applicata la promozione di cui all’art. 7 della legge n. 21/1991 deve tenersi conto della perequazione del personale che lo precede in ruolo, prevista dal secondo comma di tale disposizione. Aggiunge che la precedenza in ruolo del Colaci risulta provata, atteso che alla data della riammissione del Moroni, la sua anzianità nella VIII qualifica riparte da zero, mentre il Colaci, in servizio nella VIII dal 19.2.1990, aveva un’anzianità di servizio di tre anni e un mese; contesta inoltre che il Moroni ed il Colaci appartenessero a ruoli diversi, rimarcando che il ruolo del personale dell’ex Ministero del Tesoro a cui appartenevano sia il Colaci che il Moroni era già unito all’epoca dell’entratain vigore del D.M. 1.4.2000. 2. Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Si duole della condanna alle spese anche nel giudizio di primo grado, evidenziando che in quella sede il Ministero dell’Economia e delle Finanze era rimasto contumace. 3.Il primo motivo è infondato, in conformità a precedente in termini di questa Corte (Cass. n. 8827/2017), cui si intende dare continuità e alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ. 4. Il d.l. n. 344 del 1990, art. 7 conv. dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, aveva previsto che il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precedeva in ruolo, fosse inquadrato nella IX qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990. L'intervento era statodeterminato dall'intento di evitare sperequazioni, dovute ai tempi tecnici di espletamento dei concorsi, tra i vincitori degli stessi ed i soggetti che alla stessa data del 13 luglio 1980 rivestivano già la qualifica di direttore di sezione o equiparata, che erano stati inquadrati in base alla L. 7 luglio 1988, n. 254, art. 1 in sede di prima applicazione e con decorrenza dal 1 gennaio 1987, nella IX qualifica funzionale (istituita dal D.L. 28 gennaio 1986, n. 9, art. 2 conv. in L.24 marzo 1986, n. 78). La stessa norma si è poi preoccupata di evitare che i suddetti vincitori di concorso "scavalcassero" con il suddetto inquadramento coloro che li precedevano nel ruolo, attribuendolo anche a questi ultimi con un procedimento che è stato denominato "trascinamento". Ciò in base alla considerazione che nella normalità dei casi tali soggetti, pur non avendo vinto i concorsi, erano comunque in possesso di titoli che determinavano la loro precedenzanel ruolo del soggetto "trascinante", titoli che altrimenti sarebbero stati vanificati. Q uindi il meccanismo individuato legislativamente prevedeva che il dipendente "trascinante" ottenesse l'inquadramento nella IX qualifica funzionale (con effetto secondo la previsione normativa dal 31.12.1990) e che tale qualifica venisse attribuita contestualmente ai dipendenti "trascinati" in quanto anteposti alla stessa data nel ruolo. Pertanto, la disposizione ha avuto la funzione di definire una situazione particolare e limitata nel tempo, determinata dall'immissione in ruolo dei vincitori dei suddetti concorsi, penalizzati nell'attribuzione della neo-istituita IX qualifica funzionale dai tempi tecnici di espletamento dei concorsi stessi (v. in tal senso, Cass. n. 9948 del 2014). La situazione che la legge ha inteso regolare era dunque del tutto transitoria e limitata nel tempo, riguardando i vincitori di concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della leggen. 312 del 1980 e i dipendenti che precedevano in ruolo i predetti vincitori,che da questi si sarebbero visti scavalcati per effetto del miglior inquadramento conseguito a seguito del concorso. Per tale categoria il riconoscimento della IX qualifica è avvenuto in forza del d.l. 344/90, conv, dalla legge n. 21/91, con decorrenza dal 31.12.90. 5. A fronte delcontrasto emerso nella giurisprudenza di questa Corte in ordine alla qualificazione della natura dell'art. 7 d.l. 24 novembre 1990, n. 344, conv. dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 ( Cass. n. 9948/2014 ne aveva supposto il carattere non transitorio, con conseguente possibilità che tale norma potesse regolare fattispecie ricadenti in un arco temporale successivo alla c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego, e per tale ragione ne aveva ritenuto la tacita abrogazione per incompatibilità, mentre Cass. n. 7815/2014 ne aveva sostenuto la natura di norma speciale, diretta a disciplinare una situazione transitoria e limitata nel tempo, in quanto diretta ad interessare, da un lato, i vincitori di concorsi per la IX qualifica funzionale banditi prima dell'entrata in vigore della legge n. 312/80, dall'altro, quei dipendenti cheprecedevano in ruolo la posizione di questi vincitori),Cass. n. 8827/2017 ha rilevato che secondo la previsione testuale della norma, per tale ultima categoria di dipendenti l'inquadramento nella IX qualifica, per effetto di mero automatismo, prendeva effetto dal 31.12.90e ha pertanto ritenuto che le situazioni interessate dal c.d. trascinamento non potevano che essere quelle definite, ossia maturate e concluse, prima di tale data. Si è infattisottolineato che il d.l. n. 334/90 si proponeva di sanare le situazioni anteriori al 31.12.90 e che non poteva essere applicat o , con effetti estensivi, non voluti e non previsti dal legislatore, a situazioni successive; è stato in particolare evidenziato che la specialità della previsione,lungi dal costituire mero argine alla pretesa abrogazione per incompatibilità, costituisce essa stessa impedimento a qualsivoglia sua applicazione a fatti e vicende estranei alla sua originaria limitata sfera di applicazione (quella delineata nel predetto art. 7). 6. La fattispecieesaminata dalla richiamata pronuncia n. 8827/2017 è analoga a quella dedotta nel presente giudizio, riguardandosempre una vicenda nella un dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva convenuto in giudizio l'Amministrazione datrice di lavoro e, premesso di essere stato assunto a seguito di concorso pubblico con inquadramento nella VIII qualifica funzionale, aveva sostenuto di avere titolo all'inquadramento nella IX qualifica con effetto dal 31.12.1990, in applicazione dell'art. 7 d.l. 24 novembre 1990, n. 344, conv. in L. 23 gennaio 1991, n. 21, poiché la sua posizione in ruolo precedeva quella del collega [OSCURATO:PERSONA], vincitore di concorso bandito prima dell’entrata in vigore della legge n. 312/80 , dimessosi nel 1985 , riammesso in ruolo in applicazione del DPR n.3/57, art. 132 e d inquadrato nella IX qualifica funzionale con decorrenza dal 1.4.1993, per effetto di un provvedimento adottato il 21 marzo 2000. Nella richiamata pronuncia si è escluso che tale vicenda po tesse integrare i presupposti del "trascinamento" nei termini invocati dal ricorrente, trattandosi di fattispecie che da collocrea al di fuori dell'alveo temporale di operatività della disciplina speciale; si è infatti evidenziato che la riammissione in servizio del Moronicon provvedimento del marzo 2000 e con effetto retroattivo dal 1.4.1993 non consente alcun effetto estensivo dell'applicazione della norma oltre i casi che questa ha inteso regolare. Si è, in particolare, ritenuto che i l beneficio dell'inquadramento nella IX qualifica funzionale poteva essere attribuito al dipendente riammesso in ruolo che ne avesse i requisiti, ma non a coloro che lo precedevano in ruolo per il semplice motivo legato alla riammissione (in tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con le sentenze nn. 5848 e 5849 del 2000). 7.È stato dunque affermato il seguente principio di diritto : “ L'art. 7 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, conv. dalla legge 23 gennaio 1990, n. 21 ha inteso perequare i dipendenti che alla data del 13 luglio 1980 rivestivano già la qualifica di direttore di sezione o equiparata e che erano stati inquadrati in base alla legge 7 luglio 1988, n. 254, art. 1 in sede di prima applicazione e con decorrenza dal giorno 1 gennaio 1987, nella IX qualifica funzionale, e coloro che avrebbero conseguito la medesima qualifica in un momento successivo, ma per concorsi indetti anteriormente alla data del 13 luglio 1980. La norma ha poi previsto l'estensione del beneficio anche ai dipendenti che precedevano in ruolo i vincitori dei concorsi, ma entro il limite temporale del 31.12.90. La norma speciale ha natura temporanea, in quanto diretta a disciplinare situazioni maturate anteriormente al 31.12.90 e non può essere applicata con effetti estensivi, non voluti e non previsti dal legislatore, a situazioni successive”. 8. La sentenza impugnata, secondo cui per effetto dell’art. 7 del d . l . 24 novembre 1990, n. 344, conv. dalla legge23 gennaio 1990, n. 21, passano alla IX qualifica funzionale tutti coloro che sono stati assunti in esito a concorso per carriere direttive bandito prima dell’entrata in vigore della legge n. 312/1980, nonché tutti coloro che li precedono in ruolo al momento dell’entrata in vigore del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, conv. dalla legge 23 gennaio 1990, n. 21,è dunqueconforme a tale principio. 9. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto difetta di autosufficienza. Infatti, ilmotivo non riproduce né localizza la sentenza di primo grado , da cui dovrebbe desumersi la contumacia del Ministero dell’Economia nel suddetto grado di giudizio. Deve in proposito rammentarsi che l’onere della parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure nell’ambito dell’affermata necessità di non intendere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. Italia del 28.10.2021 (Cass. SU n. 8950/2022). Va comunque evidenziato che il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della litedevono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (Sez. 1- , Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020). Ciò premesso, è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di responsabilità delle parti per le spese di giudizio, la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., in sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020) e che la compensazione delle spese processuali, di cui all’art. 92 cod. proc. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass. SS. UU. n. 20598 del 2008). 10. Il ricorso va pertanto rigettato. 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 12. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del