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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46815/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso che censurano la ritenuta responsabilità del delitto di cui all'art. 385 cod. pen., afferenti al difetto di motivazione in relazione al dolo del reato ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità sono riproduttivi di doglianze confutate dalla Corte di merito con corrette argomentazioni giuridiche; rilevato che con riferimento all'esclusione del dolo la decisione impugnata evidenzia i motivi che hanno portato a ritenere non dimostrata la giustificazione che avrebbe condotto il ricorrente a recarsi in ospedale per un mal di denti (in tal senso smentito anche dal sanitario che lo ha visitato e sentito in merito); ritenuto che, per quel che riguarda la mancata concessione della causa di non punibilità, determinante risulta la giudicata non scarsamente offensiva condotta alla luce della indimostrata ragione dell'evasione considerato, altresì, il dato che aveva visto il ricorrente essere stato in precedenza già avvisato della necessità di dover previamente essere autorizzato dagli organi di polizia prima di allontanarsi - per qualsiasi ragione - dalla abitazione, oltre che per il rinvenimento indosso di un cellulare il cui numero non era stato mai comunicato alla polizia giudiziaria, ai fini dei necessari controlli; che il motivo si rivela anche generico nella parte in cui non contrasta specificamente le ragioni del provvedimento impugnato, prospettando un esclusivo riferimento ai precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso che censurano la ritenuta responsabilità del delitto di cui all'art. 385 cod. pen., afferenti al difetto di motivazione in relazione al dolo del reato ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità sono riproduttivi di doglianze confutate dalla Corte di merito con corrette argomentazioni giuridiche; rilevato che con riferimento all'esclusione del dolo la decisione impugnata evidenzia i motivi che hanno portato a ritenere non dimostrata la giustificazione che avrebbe condotto il ricorrente a recarsi in ospedale per un mal di denti (in tal senso smentito anche dal sanitario che lo ha visitato e sentito in merito); ritenuto che, per quel che riguarda la mancata concessione della causa di non punibilità, determinante risulta la giudicata non scarsamente offensiva condotta alla luce della indimostrata ragione dell'evasione considerato, altresì, il dato che aveva visto il ricorrente essere stato in precedenza già avvisato della necessità di dover previamente essere autorizzato dagli organi di polizia prima di allontanarsi - per qualsiasi ragione - dalla abitazione, oltre che per il rinvenimento indosso di un cellulare il cui numero non era stato mai comunicato alla polizia giudiziaria, ai fini dei necessari controlli; che il motivo si rivela anche generico nella parte in cui non contrasta specificamente le ragioni del provvedimento impugnato, prospettando un esclusivo riferimento ai precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 46815/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris