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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 08269/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gii atti e I provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta nuovamente il ritenuto bilanciamento n termini di equivalenza tra le generiche e la recidiva contestata e ritenuta ai snesi del comma dell'art 99 cp„ tale dunque da impedire ex lege in ogni caso !a prevalenza delle attenuanti unr vpita rivendi-ata ciaHa difesa in -!agone d i previsto dai comma 4 dell'art 69 i i,evato che all'inammissibilità dei ricorso conseguono le pronunce di cui ali'art„ 616 coa, a inairirnissiblie i ricorso e condanna i ricorrente al pagamento dee spese e della somma di Eurci tremila in favore della Cassa dee ammende.

Così deciso il 18 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gii atti e I provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta nuovamente il ritenuto bilanciamento n termini di equivalenza tra le generiche e la recidiva contestata e ritenuta ai snesi del comma dell'art 99 cp„ tale dunque da impedire ex lege in ogni caso !a prevalenza delle attenuanti unr vpita rivendi-ata ciaHa difesa in -!agone d i previsto dai comma 4 dell'art 69 i i,evato che all'inammissibilità dei ricorso conseguono le pronunce di cui ali'art„ 616 coa, a inairirnissiblie i ricorso e condanna i ricorrente al pagamento dee spese e della somma di Eurci tremila in favore della Cassa dee ammende. Così deciso il 18 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 08269/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris