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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 1987

Cassazione n. 35990/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa in data 2 maggio 2024 dal locale Tribunale, con cui ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le cìrcostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi due di arresto ed euro 500 di ammenda, che sostituiva ex comma 9 bis dell'art. 186 cod. strada in mesi due, giorni due di lavoro di pubblica utilità da svolgere presso il comune di Carini, oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. d) e 7, commesso in Capaci il 29 luglio 2024.

Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La Corte territoriale ha considerato che il fatto di reato commesso dall'imputato non potesse essere qualificato come particolarmente tenue, avendo costui condotto un mezzo in evidente stato di alterazione per l'assunzione di sostanze alcoliche, perdendone il controllo in piena notte nella strada principale del comune di Carini, danneggiando non soltanto la vettura ma anche l'aiuola contro la quale si era scontrato, così creando grave pericolo per la circolazione stradale.

Si tratta di motivazione esaustiva e congrua, conforme ai principi ed incensurabile nella presente sede di legittimità.

3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa in data 2 maggio 2024 dal locale Tribunale, con cui ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le cìrcostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi due di arresto ed euro 500 di ammenda, che sostituiva ex comma 9 bis dell'art. 186 cod. strada in mesi due, giorni due di lavoro di pubblica utilità da svolgere presso il comune di Carini, oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. d) e 7, commesso in Capaci il 29 luglio 2024. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La Corte territoriale ha considerato che il fatto di reato commesso dall'imputato non potesse essere qualificato come particolarmente tenue, avendo costui condotto un mezzo in evidente stato di alterazione per l'assunzione di sostanze alcoliche, perdendone il controllo in piena notte nella strada principale del comune di Carini, danneggiando non soltanto la vettura ma anche l'aiuola contro la quale si era scontrato, così creando grave pericolo per la circolazione stradale. Si tratta di motivazione esaustiva e congrua, conforme ai principi ed incensurabile nella presente sede di legittimità. 3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 202
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