CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29874/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputata del reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Trapani; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 47 cod. pen. (dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque ottenuto il beneficio, pur se in misura minore, se avesse dichiarato l'esistenza di una condanna a carico del coniuge e lo stato detentivo di quest'ultimo), nonché alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che la prima censura sia manifestamente infondata, dal momento che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la sentenza evocata dalla stessa difesa ricorrente, hanno chiarito che «integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge» (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 - 01): dovendo quindi ritenersi compresa, nella portata applicativa della norma incriminatrice, l'omessa dichiarazione della condanna e dello stato detentivo del coniuge della [OSCURATO:PERSONA], che ha comportato una erogazione maggiore di quella che sarebbe spettata; ritenuto altresì, quanto alla prospettata configurabilità di un errore sul fatto, che debba darsi seguito all'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.I.» (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413 - 01); ritenuto infine, quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., che la valutazione della Corte territoriale sia immune da rilievi, non potendo conferirsi rilevanza decisiva al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto diritto alla erogazione in misura minore, in assenza di specifiche deduzioni sul punto volte a precisarne l'importo;ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q.Mi v, Fut LÌL sinumuo