CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19455/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1378/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Forlì n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardian. 3124/2022 depositata i l 20/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve darsi atto che il ricorrente ha rinunciato al ricorso. Quanto innanzi rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso. Nel dettaglio, il contribuente ha rappresentato che l’atto di recupero n. TNZCR2H000002 2020 notificato in data 14 dicembre 2020 dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] – di Pavia, avverso cui la ricorrente ha proposto ricorso in primo grado, è stato iscritto nel ruolo n. 2021/000277, reso esecutivo in data 02 luglio 2021 e contenuto nella cartella di pagamento nr. 07920210008080174000. La società ricorrente si è, quindi, avvalsa della definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”) ai sensi dell’art. 1, commi 231-254, della legge 197/2022, ed ha presentato all’Agenzia delle Entrate Riscossione la dichiarazione ex art. 1, comma 235, legge 197/2022 per richiedere il pagamento in via agevolata del ruolo de quo in due rate scadenti rispettivamente il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 e assumendosi, altresì, l’impegno di rinunciare al presente giudizio (art. 1, comma 236, legge 197/2022). L’Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell’art. 1, comma 241, legge n. 197 del 2022, ha comunicato alla ricorrente “l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; La ricorrente ha, quindi, provveduto al pagamento integrale delle somme comunicate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere, e le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate. 2. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Sp